Parere n. 110/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor Mario Mogavero, rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale alla indicata pec, giusta procura in atti, contro il Comune di Villabate, in persona del Sindaco pro tempore, per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 32 del 14 luglio 2022 e di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque, presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza sindacale n. 32 del 14 luglio 2022 del Comune di Villabate
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 32 del 14 luglio 2022 e degli atti connessi. Nel corso del procedimento, il Comune ha dato esecuzione all’ordinanza, esaurendone gli effetti. Il ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, senza rappresentare ulteriori interessi, anche strumentali o morali, alla decisione nel merito. Il Collegio è stato chiamato a stabilire se tale sopravvenienza imponesse la dichiarazione di cessata materia del contendere oppure l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il parere
Il Collegio ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile. Ha distinto la cessata materia del contendere, configurabile quando l’attività amministrativa sopravvenuta realizzi integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, configurabile quando una sopravvenienza renda certa e definitiva l’inutilità della decisione, anche perché il rapporto è stato ormai definito in senso non pienamente satisfattivo o ostativo alla realizzazione dell’interesse. Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata è stata eseguita e ha esaurito i propri effetti; il ricorrente non ha indicato alcuna residua utilità derivante da una pronuncia di annullamento. Ne consegue il venir meno dell’interesse concreto alla prosecuzione del ricorso e la sua improcedibilità.
Osservazioni
Sopravvenuta esecuzione dell’ordinanza impugnata
L’esecuzione dell’ordinanza sindacale da parte del Comune ne ha esaurito gli effetti e ha reso certa e definitiva l’inutilità di una decisione di merito, in assenza di ulteriori interessi dedotti dal ricorrente.
Distinzione tra cessata materia del contendere e improcedibilità
La cessata materia del contendere presuppone la piena realizzazione dell’interesse sostanziale perseguito; l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando una sopravvenienza renda impossibile o comunque inutile il conseguimento del bene della vita, eliminando ogni residua utilità della pronuncia.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana costituisce il rimedio nell’ambito del quale è stato reso il parere; il testo non richiama uno specifico articolo del decreto.
Consiglio di Stato, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede una sopravvenienza fattuale o giuridica tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della decisione, per il venir meno di qualsiasi residua utilità, anche strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento.
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione dell’atto impugnato determina l’improcedibilità del ricorso quando, esauriti gli effetti dell’atto, il ricorrente non dimostri la permanenza di una concreta utilità, anche strumentale o morale, derivante dalla decisione di merito.
- La cessata materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta abbia realizzato integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente; non è sufficiente il mero venir meno degli effetti dell’atto impugnato.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si fonda sulla natura soggettiva della giurisdizione amministrativa: il giudizio non è diretto ad assicurare in via generale la legittimità dell’azione amministrativa, ma a tutelare una posizione giuridica correlata a un concreto bene della vita.
Improcedibilità del ricorso straordinario per esaurimento degli effetti dell’ordinanza
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un privato contro il Comune di Villabate, diretto all’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 32 del 14 luglio 2022.
Premesse e richiesta
Nel corso del procedimento, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha riferito che gli effetti dell’ordinanza erano cessati. Il Comune aveva infatti dato esecuzione a quanto disposto dal provvedimento, esaurendone gli effetti.
Il ricorrente, con nota del 28 aprile 2023, aveva chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere. L’amministrazione ha aderito a tale richiesta.
Distinzione tra cessata materia del contendere e improcedibilità
Il Collegio ha chiarito che occorre distinguere due diverse ipotesi:
- la cessata materia del contendere ricorre quando l’attività amministrativa sopravvenuta realizza integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo perché il bene della vita è stato conseguito;
- l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una sopravvenienza fattuale o giuridica rende certa e definitiva l’inutilità della decisione, anche perché il conseguimento del bene della vita è divenuto impossibile o perché il rapporto è stato definito in senso non pienamente satisfattivo per il ricorrente.
Il Consiglio di Stato, sez. II, con sentenza 29 gennaio 2020, n. 742, ha subordinato la dichiarazione di improcedibilità alla verifica del venir meno di qualsiasi residua utilità derivante da una possibile pronuncia di accoglimento, compresa un’utilità soltanto strumentale o morale.
Natura soggettiva della tutela amministrativa
La distinzione si collega alla natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. Il processo amministrativo non è finalizzato ad assicurare in astratto la generale legittimità dell’operato amministrativo, ma a tutelare la posizione giuridica del ricorrente in relazione a un concreto bene della vita.
La decisione di merito conserva utilità quando, attraverso l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa, consenta di conservare o acquisire un’utilità giuridicamente rilevante, oppure almeno una concreta possibilità di acquisirla. Se tale interesse è già stato realizzato o non può più essere soddisfatto, l’esame delle censure non può proseguire, perché un eventuale accoglimento non produrrebbe alcun vantaggio concreto per il ricorrente.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, l’ordinanza impugnata era stata contestata per illegittimità, ma il Comune aveva provveduto a eseguirla, determinandone l’esaurimento degli effetti.
Il ricorrente si era limitato a chiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza indicare ulteriori interessi alla decisione del ricorso. In assenza di una residua utilità concreta, strumentale o morale, il Collegio ha ritenuto inutilmente proseguibile il giudizio.
Conclusione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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