Parere n. 702/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dalla Aidia S.r.l. contro l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia S.p.A., il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), e nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento: a) della determinazione n. 226978 del 26 luglio 2022 di non ammissione alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2020; b) ove e per quanto possa occorrere, del preavviso di diniego del 5 luglio 2022, con il quale Invitalia S.p.a. ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ab origine presentata; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, collegato e conseguente, comunque lesivo dell’interesse della parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di non ammissione alle agevolazioni "nuove imprese a tasso zero" e del relativo preavviso di diniego.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, operante nel settore dei servizi di assistenza telefonica, ha impugnato la determinazione di Invitalia n. 226978 del 26 luglio 2022, con cui è stata definitivamente respinta la domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185/2000 e dal decreto interministeriale 4 dicembre 2020. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 9.4 e 9.9 della circolare ministeriale n. 117378 dell'8 aprile 2021, del decreto interministeriale 4 dicembre 2020 e dell'art. 1 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea applicazione dei criteri di valutazione, manifesta incongruità, illogicità e arbitrarietà. Con il secondo motivo ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990 e il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. La questione centrale concerneva la correttezza della valutazione effettuata da Invitalia, il funzionamento in due fasi dell'istruttoria e l'adeguatezza della comunicazione dei motivi ostativi e della motivazione del diniego.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. È stato rilevato che Invitalia ha svolto l'istruttoria ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 4 dicembre 2020, esaminando la documentazione prodotta e svolgendo il colloquio con la proponente il 9 giugno 2022. La valutazione prevista dalla circolare n. 117378/2021 si articola in due fasi: la prima riguarda i criteri A, B e C, relativi rispettivamente alle competenze tecniche, organizzative e gestionali, alla coerenza tecnico-produttiva e organizzativa del progetto e alla coerenza con il mercato di riferimento; soltanto il superamento delle soglie minime consente l'accesso alla seconda fase, concernente gli ulteriori criteri di valutazione. Poiché la società non ha raggiunto le soglie minime nella prima fase, non poteva accedere alla fase successiva. La Sezione ha inoltre ritenuto compiuta l'istruttoria, considerato che alcune competenze della ricorrente erano state valorizzate sulla base della documentazione e del colloquio. È stata ritenuta corretta anche la comunicazione dei motivi ostativi limitata alle criticità relative ai parametri con punteggio pari o inferiore a 5,00, secondo quanto previsto dalla circolare n. 135072 del 20 aprile 2021. Infine, è stata esclusa la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento impugnato conteneva una motivazione puntuale riferita ai singoli profili critici già indicati nel preavviso di rigetto.
Osservazioni
Primo motivo - Criteri e fasi dell'istruttoria
La valutazione delle domande di agevolazione si articola in due fasi distinte. La prima, propedeutica, riguarda i criteri A, B e C dell'Allegato 1 alla circolare n. 117378 dell'8 aprile 2021, come sostituito dalla circolare n. 135072 del 20 aprile 2021, e richiede il raggiungimento delle relative soglie minime. Soltanto il superamento di tale fase consente l'accesso alla seconda. Non avendo raggiunto le soglie della prima fase, la società non poteva pretendere la valutazione degli ulteriori criteri.
Primo motivo - Difetto di istruttoria ed erronea valutazione
La censura è stata ritenuta infondata perché l'istruttoria risultava compiutamente espletata attraverso l'esame della documentazione e il colloquio con la proponente. L'amministrazione aveva inoltre valorizzato alcune competenze della ricorrente, sicché non emergevano il denunciato difetto di istruttoria o l'erronea applicazione dei criteri.
Comunicazione dei motivi ostativi
È stata ritenuta corretta la comunicazione delle sole criticità relative ai parametri che avevano ottenuto un valore pari o inferiore a 5,00. La circolare n. 135072 del 20 aprile 2021 non impone al soggetto gestore di evidenziare anche i parametri che abbiano superato tale soglia.
Secondo motivo - Motivazione del provvedimento
Non è stato ravvisato il difetto di motivazione denunciato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Il diniego conteneva una motivazione puntuale riferita a ciascun profilo critico già evidenziato nel preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Norme richiamate
La disciplina prevede misure agevolative in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione di beni e dei servizi alle imprese.
d.l. n. 145/2013, convertito dalla l. n. 9/2014
Ha modificato e integrato la disciplina delle misure agevolative previste dal d.lgs. n. 185/2000.
d.m. 4 dicembre 2020
Ha ridefinito la disciplina attuativa della misura contributiva "nuove imprese a tasso zero" e ha previsto l'istruttoria delle domande ai sensi dell'art. 8.
Individua Invitalia quale soggetto gestore delle agevolazioni.
circolare n. 117378 dell'8 aprile 2021
"L'esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione: adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali; coerenza del progetto con gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi; coerenza del progetto con le potenzialità del mercato di riferimento."
Disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, l'istruttoria e i criteri di valutazione, prevedendo soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.
circolare n. 135072 del 20 aprile 2021
Ha sostituito l'Allegato 1 della precedente circolare, precisando i parametri di valutazione e l'obbligo del soggetto gestore di evidenziare le criticità dei soli parametri con valore pari o inferiore a 5,00.
Impone la comunicazione dei motivi ostativi prima dell'adozione del provvedimento negativo, consentendo al richiedente di presentare osservazioni.
Richiede una motivazione puntuale del provvedimento; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato perché il diniego richiamava i singoli profili critici già comunicati nel preavviso.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione all'istruttoria e alla valutazione delle osservazioni, ma la relativa censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di agevolazioni articolate in più fasi, il mancato raggiungimento delle soglie minime previste per la fase propedeutica impedisce l'accesso alla fase successiva e rende non necessaria la valutazione degli ulteriori criteri.
- La valutazione tecnico-discrezionale di una domanda di agevolazione è adeguatamente istruita quando l'amministrazione esamina la documentazione prodotta, svolge il colloquio previsto dalla disciplina applicabile e dà conto delle competenze e degli elementi rilevanti emersi.
- Quando la disciplina della misura lo prevede espressamente, la comunicazione dei motivi ostativi può essere limitata alle criticità relative ai parametri che non raggiungono la soglia minima indicata, senza obbligo di illustrare anche i parametri positivamente valutati.
- Il provvedimento definitivo di diniego è sufficientemente motivato quando espone puntualmente, per ciascun profilo critico, le ragioni già comunicate nel preavviso di rigetto e considera le osservazioni presentate dall'interessato.
Rigetto del ricorso straordinario contro la non ammissione alle agevolazioni "nuove imprese a tasso zero"
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società che gestisce un call center contro il provvedimento di Invitalia di non ammissione alle agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185/2000 e dal decreto interministeriale 4 dicembre 2020. La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto.
Premesse e svolgimento del procedimento
La società aveva presentato, il 13 novembre 2021, una domanda di accesso alla misura contributiva "nuove imprese a tasso zero". Dopo l'istruttoria e il colloquio svolto il 9 giugno 2022, Invitalia aveva comunicato, il 5 luglio 2022, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. La società aveva presentato osservazioni il 12 luglio 2022, ma Invitalia aveva definitivamente respinto la domanda con determinazione n. 226978 del 26 luglio 2022.
La ricorrente ha impugnato sia il diniego sia, ove occorrente, il preavviso di rigetto, deducendo violazione della disciplina della misura, difetto di istruttoria, erronea applicazione dei criteri di valutazione, illogicità, arbitrarietà e difetto di motivazione.
Quadro normativo e disciplina della misura
La misura trova il proprio fondamento nel Capo I del Titolo I del d.lgs. n. 185/2000, successivamente modificato e integrato dal d.l. n. 145/2013, convertito dalla l. n. 9/2014. La disciplina attuativa è stata inizialmente regolata dal decreto n. 140/2015 e successivamente ridefinita dal decreto interministeriale 4 dicembre 2020.
Il Ministero ha individuato Invitalia quale soggetto gestore delle agevolazioni. La circolare n. 117378 dell'8 aprile 2021 ha stabilito termini, modalità di presentazione delle domande e criteri di valutazione. L'Allegato 1 è stato sostituito dalla circolare direttoriale n. 135072 del 20 aprile 2021, che ha precisato i parametri e le soglie applicabili.
Struttura in due fasi dell'istruttoria
La Sezione ha chiarito che l'istruttoria è articolata in due fasi.
La prima fase, disciplinata dal punto 9 della circolare n. 117378/2021, riguarda i criteri relativi:
- all'adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali;
- alla coerenza del progetto con gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi;
- alla coerenza del progetto con le potenzialità del mercato di riferimento.
I criteri sono identificati nell'Allegato 1 come criteri A, B e C e sono assistiti da soglie minime. Solo il loro superamento consente l'accesso alla seconda fase, nella quale vengono valutati gli ulteriori criteri previsti dai punti 9.8 e seguenti della circolare.
Poiché la società non aveva raggiunto le soglie minime della prima fase, non poteva accedere alla valutazione della seconda fase.
Valutazione delle censure sull'istruttoria
La Sezione ha ritenuto l'istruttoria compiuta. Invitalia aveva esaminato la documentazione prodotta dalla società e aveva svolto il colloquio previsto dalla disciplina. Dall'attività istruttoria erano emerse alcune competenze della ricorrente, che erano state valorizzate nella valutazione, ma non in misura sufficiente a consentire il superamento delle soglie.
Non sono stati quindi ravvisati il difetto di istruttoria, l'erronea applicazione dei criteri o l'arbitrarietà della valutazione denunciati dalla società.
Comunicazione dei motivi ostativi e partecipazione
Invitalia aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, consentendo alla società di presentare osservazioni prima dell'adozione del diniego definitivo.
La Sezione ha ritenuto conforme alla circolare n. 135072/2021 la scelta di indicare soltanto le criticità relative ai parametri con punteggio pari o inferiore a 5,00. Secondo il parere, il soggetto gestore non era tenuto a comunicare anche le ragioni relative ai parametri che avevano superato tale soglia.
Le osservazioni presentate dalla società non sono state ritenute idonee a superare la valutazione ostativa.
Motivazione del diniego
È stata respinta anche la censura relativa alla violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Il provvedimento definitivo è stato ritenuto adeguatamente motivato perché riportava, in modo puntuale, le ragioni riferite a ciascun profilo critico già indicato nel preavviso di rigetto.
Il parere ha quindi considerato rispettati sia l'obbligo di partecipazione procedimentale sia l'obbligo di motivazione del provvedimento negativo.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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