Parere n. 701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Alberta Bonacci contro il Ministero dell’istruzione e del merito e nei confronti della signora Cecilia Cavallo per l’annullamento: a) del decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2269 del 9 dicembre 2024; b) della nota del Ministero dell’istruzione e del merito n. 7333 del 26 febbraio 2025; c) del decreto direttoriale n. 350 del 7 marzo 2025; della lettera del Ministero dell’istruzione e del merito prot. 8707 del 7 marzo 2025; d) del decreto ministeriale n. 109 del 12 giugno 2024; e) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e susseguente, ancorché di estremi ignoti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’esclusione dal concorso per dirigente tecnico con funzioni ispettive e degli atti presupposti e conseguenti
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso per dirigente tecnico con funzioni ispettive, sostenendo di possedere i requisiti di ammissione in ragione dei servizi prestati nel sistema scolastico tedesco e della propria attività presso la Scuola primaria statale bilingue italo-tedesca Finow Grundschule di Berlino. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione della disciplina eurounitaria sulla libera circolazione dei lavoratori e del divieto di discriminazione, dell’art. 10 della legge n. 153/1971 e dell’art. 18 del d.lgs. n. 64/2017, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e accesso ai pubblici uffici. Ha inoltre contestato il bando nella parte relativa alla presentazione esclusivamente telematica della domanda, lamentando l’impossibilità di inoltrarla tramite piattaforma, il mancato soccorso istruttorio e carenze di motivazione e istruttoria. Il Ministero ha sostenuto che la ricorrente non appartiene al contingente scolastico destinato all’estero dal MAECI, non è dipendente a tempo indeterminato del sistema scolastico italiano e presta servizio presso una scuola statale tedesca, non qualificabile come scuola statale o paritaria italiana. Il punto ancora controverso riguarda, in particolare, l’interpretazione dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 153/1971, riferito anche al personale in servizio presso scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione. Pur prendendo atto degli elementi acquisiti sulla natura della Finow Grundschule e sulla posizione della ricorrente, ha rilevato la necessità di ulteriori chiarimenti sull’ambito applicativo dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 153/1971. In particolare, occorre stabilire se la disposizione riguardi esclusivamente il personale scolastico nella disponibilità del MAECI oppure anche il personale comunque in servizio presso scuole alle quali siano stati concessi contributi dal Ministero; devono inoltre essere precisati gli anni nei quali la Finow Grundschule ha ricevuto tali contributi e devono essere prodotte le disposizioni ministeriali relative ai contributi e ai criteri di equivalenza dei servizi prestati all’estero, anche nei Paesi dell’Unione europea. La Sezione ha disposto una relazione integrativa del Ministero entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, previo contraddittorio con la ricorrente, alla quale è assegnato un termine di trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni. Ogni questione processuale e di merito è stata espressamente lasciata impregiudicata; la trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi entro il terzo trimestre del 2026. La precedente istanza cautelare era stata respinta con il parere interlocutorio n. 1182/2025.
Osservazioni
Art. 10, terzo comma, legge n. 153/1971 - Ambito soggettivo
Occorre chiarire se la disposizione si applichi esclusivamente al personale scolastico nella disponibilità del MAECI oppure, in alternativa, anche al personale comunque in servizio presso scuole alle quali siano stati attribuiti contributi dal Ministero degli affari esteri.
Contributi MAECI alla Finow Grundschule
Il Ministero deve precisare per quali anni la Scuola primaria europea Finow Grundschule abbia ricevuto contributi dal MAECI, considerato che la stessa relazione ministeriale ha riferito dell’erogazione di contributi a valere sul capitolo 2619, piano gestionale 3.
Disposizioni ministeriali e criteri di equivalenza dei servizi esteri
Devono essere prodotte le disposizioni ministeriali concernenti i contributi e i criteri e le modalità applicative utilizzati per definire l’equivalenza dei servizi prestati all’estero, in particolare nei Paesi dell’Unione europea, anche alla luce degli articoli da 45 a 55 del Trattato UE richiamati dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 7 l. n. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
È richiamato in relazione alla comunicazione ministeriale con cui è stato preannunciato il rigetto della domanda di partecipazione e sono state richieste osservazioni.
art. 10 l. n. 153/1971
ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo ... assegnato alle scuole governative italiane all'estero, o in servizio all'estero presso scuole italiane legalmente riconosciute o parificate, nonchè in scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri
La Sezione ritiene necessario chiarire se il riferimento alle scuole che ricevono contributi dal MAECI estenda la disciplina al personale comunque in servizio presso tali scuole oppure se presupponga la disponibilità del personale da parte del MAECI.
art. 19 l. n. 153/1971
È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina del servizio scolastico italiano all’estero.
art. 18 d.lgs. n. 64/2017
È invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza giuridica ed economica del servizio svolto nell’ambito del sistema scolastico italiano all’estero; il Ministero ne esclude l’applicabilità alla sua posizione, non appartenendo al contingente MAECI.
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 64/2017
È richiamato nella relazione ministeriale per affermare che l’inserimento della Finow Grundschule nel Sistema della Formazione Italiana nel Mondo non sarebbe stato formalizzato con il previsto atto del MAECI, di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito.
articoli da 45 a 55 del Trattato UE del 25 marzo 1957
La ricorrente li invoca a tutela della libera circolazione dei lavoratori e contro la mancata valutazione del servizio prestato in Germania; la Sezione chiede ulteriori chiarimenti sui criteri di equivalenza dei servizi esteri anche alla luce di tali disposizioni.
art. 3 regolamento UE n. 492/2011
È richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di libera circolazione e al divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro.
direttiva 2005/36/CE
È richiamata dalla ricorrente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali; la relazione ministeriale richiama invece la direttiva 2013/55/UE, recepita dal d.lgs. n. 15/2016, per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero.
d.lgs. n. 64/2017
Disciplina il sistema della formazione italiana nel mondo e il contingente del personale scolastico destinato all’estero, secondo quanto riferito nella relazione ministeriale.
d.lgs. n. 15/2016
È indicato nella relazione ministeriale quale decreto di recepimento della direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero.
articoli 2, 3, 4, 34, 35, 36, 51 e 97 Cost.
Sono invocati dalla ricorrente a sostegno dei principi di uguaglianza, non discriminazione, diritto al lavoro, accesso ai pubblici uffici, imparzialità e buon andamento.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso straordinario dipende dall’esatta qualificazione del rapporto di lavoro, dell’istituzione presso cui il servizio è stato prestato e dei contributi pubblici ricevuti da tale istituzione, il Consiglio di Stato può disporre ulteriori incombenti istruttori prima di pronunciarsi sul merito.
- L’interpretazione di una disposizione che attribuisce effetti al servizio prestato presso scuole estere finanziate dal MAECI non può arrestarsi alla verifica dell’appartenenza del dipendente al contingente ministeriale, quando la stessa disposizione contempla autonomamente il servizio presso scuole che ricevono contributi dal Ministero; deve essere chiarito il rapporto tra tali presupposti.
- La ricezione di contributi da parte del MAECI e l’inserimento di una scuola in una rete internazionale non sono, di per sé, elementi sufficienti a qualificare l’istituzione come scuola statale o paritaria italiana: occorre verificare la natura giuridica dell’istituzione, gli atti formali di riconoscimento e le modalità di organizzazione del servizio.
- In presenza di censure fondate sulla libera circolazione dei lavoratori e sull’equivalenza del servizio prestato in un altro Stato dell’Unione europea, l’amministrazione deve esplicitare i criteri normativi e amministrativi utilizzati per comparare il servizio estero con quello richiesto dal bando nazionale.
- Nel ricorso straordinario, quando gli elementi istruttori acquisiti non consentono di definire con certezza una questione decisiva, la Sezione può rinviare la trattazione, prescrivendo una relazione integrativa e assicurando alla parte ricorrente un termine per osservazioni e controdeduzioni, senza anticipare la decisione sulle questioni di rito e di merito.
Esclusione dal concorso per dirigente tecnico con funzioni ispettive
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una dirigente scolastica in servizio presso una scuola primaria statale tedesca bilingue contro il Ministero dell’istruzione e del merito. La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso per dirigente tecnico con funzioni ispettive, oltre agli atti presupposti e conseguenti.
Vicenda procedimentale
La ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione al concorso bandito con decreto direttoriale n. 2269 del 9 dicembre 2024, dichiarando di essere dirigente scolastica a tempo indeterminato. Il Ministero, con nota del 26 febbraio 2025, ha comunicato che la domanda non era ammissibile perché la candidata non rientrava tra i soggetti indicati dal bando e le ha assegnato un termine per le osservazioni. Con decreto direttoriale e comunicazione del 7 marzo 2025 è stata quindi disposta l’esclusione.
Il ricorso è stato notificato l’8 aprile 2025 e presentato direttamente al Consiglio di Stato il giorno successivo. Il Ministero ha trasmesso la relazione di rito e la Sezione, con precedente parere interlocutorio n. 1182/2025, ha disposto approfondimenti istruttori e ha respinto l’istanza cautelare.
Posizione della ricorrente e motivi di ricorso
La ricorrente ha riferito di avere conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Italia e di avere prestato in Germania servizi come docente, funzionario, vice dirigente e dirigente scolastico. Ha inoltre evidenziato di avere svolto, per un periodo, funzioni di ispettore scolastico nell’ispettorato scolastico di Berlino.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
- la violazione della disciplina eurounitaria sulla libera circolazione dei lavoratori e del divieto di discriminazione;
- la mancata valutazione del servizio prestato all’estero e presso la scuola bilingue di Berlino;
- la violazione dell’art. 10 della legge n. 153/1971, che prevede una speciale valutazione del servizio prestato presso determinate istituzioni scolastiche all’estero;
- la violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 64/2017 e dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e accesso ai pubblici uffici;
- il difetto di motivazione e di istruttoria;
- l’illegittimità della previsione del bando relativa alla presentazione esclusivamente telematica della domanda;
- la mancata attivazione del soccorso istruttorio, poiché la piattaforma non avrebbe consentito di completare la procedura in ragione della mancata rilevazione dei requisiti dichiarati.
Secondo la ricorrente, l’esclusione determinerebbe una discriminazione fondata sul luogo di svolgimento del servizio, poiché sarebbero valorizzati i servizi dei dirigenti e docenti operanti nelle istituzioni statali italiane, ma non quelli svolti in sezioni italiane o bilingui di scuole straniere riconducibili al Sistema della Formazione Italiana nel Mondo.
Posizione del Ministero
Il Ministero ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. Dalla relazione integrativa richiesta dalla Sezione è emerso che la ricorrente non appartiene al contingente scolastico destinato all’estero dal MAECI ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 64/2017 e non risulta collocata fuori ruolo a disposizione di tale Ministero.
Il Ministero ha inoltre riferito che la Finow Grundschule non è una scuola statale italiana né una scuola paritaria italiana, ma una scuola statale primaria tedesca con insegnamento bilingue italiano-tedesco. Essa segue i programmi dell’amministrazione scolastica di Berlino, integrati, per le discipline impartite in italiano, con le indicazioni nazionali italiane. L’inserimento della sezione italiana nel Sistema della Formazione Italiana nel Mondo non sarebbe stato formalizzato con un atto del MAECI e del Ministero dell’istruzione e del merito.
Secondo il Ministero, la ricorrente appartiene al sistema dell’istruzione pubblica berlinese e non al personale scolastico italiano a tempo indeterminato, né avrebbe prestato servizio all’estero con mandato ministeriale. Il suo percorso di accesso alla dirigenza scolastica sarebbe inoltre diverso da quello previsto dall’ordinamento italiano, non avendo partecipato al corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici né alle selezioni MAECI per il contingente destinato all’estero.
Articolo 10 della legge n. 153/1971
Il punto centrale ancora da chiarire riguarda l’art. 10 della legge n. 153/1971. La disposizione prevede una speciale valutazione dei titoli di servizio del personale insegnante non di ruolo, includendo il servizio prestato presso scuole governative italiane all’estero, scuole italiane legalmente riconosciute o parificate e scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri, purché ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla norma.
Il Ministero ha sostenuto che la disposizione riguardi il personale docente italiano all’estero e, in particolare, il personale non di ruolo nella disponibilità del MAECI, non potendo quindi essere applicata alla ricorrente. Tuttavia, la stessa relazione ministeriale ha riconosciuto che la Finow Grundschule ha ricevuto contributi dal MAECI, almeno per un’iniziativa formativa, a valere sul capitolo 2619, piano gestionale 3.
La Sezione ha ritenuto necessario verificare se il riferimento normativo alle scuole che ricevono contributi dal MAECI abbia una portata autonoma rispetto all’appartenenza del personale al contingente ministeriale.
Ulteriori incombenti istruttori
Il ricorso è stato ritenuto non ancora maturo per la decisione. Il Ministero dovrà produrre una relazione integrativa contenente:
- chiarimenti sull’applicazione dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 153/1971;
- l’indicazione se tale norma riguardi solo il personale nella disponibilità del MAECI oppure anche il personale in servizio presso scuole beneficiarie di contributi ministeriali;
- l’indicazione degli anni nei quali la Finow Grundschule ha ricevuto contributi dal MAECI;
- le disposizioni ministeriali adottate in materia;
- i criteri e le modalità utilizzati per stabilire l’equivalenza dei servizi prestati all’estero, soprattutto nei Paesi dell’Unione europea;
- gli elementi utili alla valutazione della questione alla luce degli articoli da 45 a 55 del Trattato UE richiamati dalla ricorrente.
La relazione dovrà essere trasmessa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, previo inoltro alla ricorrente. Quest’ultima potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro trenta giorni.
Esito del parere
La Sezione non ha accolto né rigettato il ricorso e ha lasciato impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Ha disposto gli incombenti istruttori e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi entro il terzo trimestre del 2026. La precedente domanda cautelare era stata respinta con il parere interlocutorio n. 1182/2025.
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