Cassazione Penale, Ordinanza n. 05271/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e immune da vizi la motivazione resa nei gradi di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di omesso versamento della cauzione previsto dalla disciplina delle misure di prevenzione. Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di omessa motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo quindi l'insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
La fattispecie contestata è l'omesso versamento della cauzione prevista dalla normativa sulle misure di prevenzione; la responsabilità dell'imputato è stata confermata nei gradi di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati e si risolvono in una censura non idonea a scalfire la congruità della motivazione di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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