Cassazione Penale, Ordinanza n. 32260/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico previsto dall'art. 186, comma 7, del d.lgs. 285/1992. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità o inutilizzabilità del risultato dell'alcoltest, sostenendo di non essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Con il secondo motivo ha contestato la prova dell'avvenuto avviso, rilevando che la teste aveva riferito di averlo effettuato oralmente senza spiegare la mancata verbalizzazione. Con il terzo motivo ha denunciato travisamento della prova dichiarativa, sostenendo che dalla deposizione della teste risultava un unico avviso, formulato dopo l'arrivo dell'ambulanza e la reiterazione dell'invito a sottoporsi all'accertamento, e non due avvisi come ritenuto dalla sentenza impugnata. La difesa ha successivamente depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità perché riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un'adeguata critica analitica della motivazione impugnata né la puntuale indicazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione. La Corte ha comunque rilevato che la motivazione della Corte di appello era logica, congrua e corretta in diritto. In particolare, ha ribadito che, in caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, non sussiste l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché il reato di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada si perfeziona con il rifiuto e l'accertamento non può essere eseguito coattivamente. Ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento di merito secondo cui l'avviso era stato comunque dato, anche se non verbalizzato contestualmente, potendo tale circostanza essere provata mediante la deposizione dell'agente operante. La mancata verbalizzazione era stata ragionevolmente ricondotta alle condizioni dell'imputato, che si allontanava dal luogo del sinistro in evidente stato di ebbrezza. Alla dichiarazione di inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico integra il reato; una volta manifestato il rifiuto, l'accertamento non può essere coattivamente eseguito.
L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore è funzionale alla presenza difensiva durante un atto a sorpresa e non ripetibile; non è dovuto quando il conducente rifiuta l'accertamento, perché in quel momento il reato è già integrato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, di una sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In caso di rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento alcolemico, non sussiste l'obbligo di avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. è funzionale all'assistenza durante l'esecuzione dell'atto e il reato di rifiuto si perfeziona prima che l'accertamento possa essere eseguito.
- L'avviso della facoltà di assistenza difensiva può essere provato anche mediante la deposizione dell'agente operante, pur in assenza di verbalizzazione contestuale; il giudice deve valutarne precisione e completezza, le ragioni della mancata verbalizzazione e la tempestività dell'avvertimento.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto o vizi di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32159/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32161/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32165/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32167/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32168/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32169/2026 del 28/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →