Cassazione Penale, Sentenza n. 13241/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 23/06/2020 che aveva riqualificato il fatto originariamente contestato per violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 nella più lieve ipotesi dell'art. 73, comma 5, contestando l'assenza di motivazione rispetto alla diversa qualificazione giuridica, la conseguente illegittimità della pena e l'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese di custodia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il G.u.p. abbia fornito la motivazione, seppur succinta come il rito richiede, collegando la riqualificazione alla quantità e qualità della sostanza sequestrata (gr. 27 di marijuana e gr. 0,740 di hashish) e alla "minima offensività" desumibile da tali elementi. La Corte ha altresì osservato che, in caso di patteggiamento, il controllo della Cassazione sulla diversa qualificazione è limitato agli errori manifesti: nel caso non risultano tali errori ma valutazioni non manifesto erronee. Sulle spese, ha rilevato che non v'è omissione perché la pena è inferiore o uguale ai due anni (nessa condanna alle spese processuali) e non risulta in atti l'esistenza di spese di custodia, che comunque potrebbero essere recuperate ai sensi dell'art. 204, comma 3, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
La Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione dalla più grave ipotesi (commi 1 e 4) alla meno grave (comma 5) in presenza di elementi oggettivi relativi a quantità e qualità della sostanza tali da far emergere una "minima offensività" del fatto
codice di procedura penale, art. 448
Stabilisce il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento deducendo l'erronea diversa qualificazione del fatto; la giurisprudenza interpreta però questo rimedio come limitato ai casi di errore manifesto nella qualificazione
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Regolamento penitenziario), art. 204
Consente il recupero di eventuali spese di custodia nei casi previsti; la Corte ha osservato che tali spese possono essere poste a carico dell'imputato e recuperate secondo questa norma solo se risultano in atti
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il giudice è obbligato a motivare la qualificazione del fatto, con motivazione più dettagliata quando la qualificazione concordata differisce dall'imputazione originaria
- La Cassazione può sindacare la diversa qualificazione solo per errori manifesti: contestazioni che riguardano valutazioni di merito (es. valutazione della quantità/qualità della sostanza e della offensività) sono inammissibili se non palesemente estranee all'imputazione
- La riqualificazione verso una fattispecie meno grave può essere giustificata da elementi oggettivi come quantità e qualità della sostanza che indicano "minima offensività"
- Sulle spese processuali in sentenze di patteggiamento: non sono dovute se la pena applicata è pari o inferiore a due anni; le spese di custodia devono risultare dagli atti per poter essere imposte e possono essere recuperate secondo le norme specifiche (es. art. 204 d.P.R. 115/2002)
- Per contestare efficacemente una riqualificazione in sede di patteggiamento è necessario dimostrare una evidente e manifesta incongruenza tra la qualificazione in sentenza e il contenuto dell'imputazione originaria, non semplici divergenze valutative
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