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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07730/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione, da parte di un istituto di credito, di un'operazione di CAD (cash against payment) incaricata da una società correntista in relazione a una vendita internazionale. La corte d'appello aveva ritenuto che la banca, tenuta a una diligenza professionale qualificata, avesse violato le istruzioni ricevute: la correntista avrebbe chiesto l'invio di tutti i documenti con un unico servizio di spedizione espresso o equivalente, mentre la banca avrebbe disposto un doppio invio separato, usando per una parte la posta aerea, mezzo ritenuto meno affidabile. Secondo la decisione di merito, il ritardo nella ricezione dei documenti aveva impedito di bloccare la consegna della merce, con conseguente ritiro della stessa da parte dell'acquirente estero senza pagamento del prezzo. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 1176, 1362 ss. e 1710 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse male interpretato le istruzioni della correntista e che l'invio tramite posta aerea non fosse escluso, oltre ad aver trascurato la prova del corretto adempimento; secondo, omesso esame di un fatto decisivo e contraddittorietà della motivazione, deducendo che il nesso causale tra la spedizione dei documenti e il mancato pagamento sarebbe stato escluso dal fatto che l'acquirente sarebbe comunque entrato in possesso di uno degli originali del bill of lading prima del pagamento, per ragioni imputabili alla banca corrispondente e non alla banca ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha riqualificato entrambi i motivi come diretti a ottenere un nuovo esame del merito e li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice d'appello sia sull'interpretazione delle istruzioni impartite sia sulla ricostruzione del nesso causale tra condotta della banca e danno. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione consente solo il controllo sulla corretta interpretazione della norma e sulla coerenza logico-giuridica della motivazione, non un riesame delle risultanze probatorie o della valutazione dei fatti. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla motivazione insufficiente non era più proponibile alla luce del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    È richiamato come parametro della diligenza professionale dovuta dalla banca nell'esecuzione dell'incarico; la censura della ricorrente era diretta contro la sua applicazione in concreto, ma la Corte non entra nel merito dell'interpretazione data dal giudice di appello.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Sono invocati per sostenere una diversa interpretazione delle istruzioni impartite dalla correntista; la Corte rileva che la doglianza riguarda in realtà la ricostruzione del fatto e non l'interpretazione astratta della norma.

  • art. 1710 c.c.

    È richiamato quale norma sulla diligenza del mandatario nell'esecuzione dell'incarico; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere un diverso apprezzamento della condotta concreta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è configurabile solo come erronea ricognizione della fattispecie astratta e non come contestazione dell'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito, che può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune risultanze piuttosto che ad altre, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente, non è più deducibile il vizio di insufficiente motivazione nei termini prospettati dalla ricorrente; resta solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo giudizio sul fatto: essa riguarda solo l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la diversa ricostruzione della vicenda concreta.
  • La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più attendibili appartengono in via esclusiva al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Non è ammissibile trasformare una doglianza sull'apprezzamento delle prove o sul nesso causale in un vizio di violazione di legge; il controllo di legittimità non consente il riesame del merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere prospettato come semplice insufficienza argomentativa secondo il previgente modello, dovendo rispettare il più ristretto perimetro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. vigente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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