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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21448/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione di un asse viario. L'appaltatrice ha chiesto l'accertamento della fondatezza di riserve iscritte in corso d'opera e il risarcimento dei danni e dei maggiori oneri asseritamente derivati dalla tardiva o parziale consegna dei lavori, dalle varianti progettuali e dai ritardi imputati alla stazione appaltante, oltre al pagamento di somme residue e interessi moratori. Il tribunale aveva rigettato le domande sulle riserve, ma aveva riconosciuto una somma per ritardati pagamenti e saldo lavori. In appello, la corte territoriale ha confermato il rigetto dell'appello principale dell'appaltatrice e dell'appello incidentale del Comune, ritenendo applicabile l'art. 10 del d.P.R. n. 1063/1962: per ottenere il rimborso dei maggiori oneri da ritardata consegna l'appaltatore avrebbe dovuto prima chiedere il recesso, e la mancata domanda di recesso precludeva la pretesa risarcitoria. Ha inoltre ritenuto che il prezzo a corpo e le clausole del capitolato speciale spostassero sull'impresa il rischio dei maggiori oneri derivanti da varianti e difficoltà esecutive, senza violare l'art. 1229 c.c. Nel ricorso per cassazione l'appaltatrice ha dedotto: (1) violazione dell'art. 10 d.P.R. 1063/1962 e di varie norme civilistiche e processuali, sostenendo che la norma si applichi solo se la consegna parziale sia sostanzialmente equivalente alla mancata consegna e che nel caso concreto i lavori fossero comunque iniziati e proseguiti; (2) errata applicazione della stessa norma, perché un atto di sottomissione successivo avrebbe assunto specifici obblighi di regolare svolgimento del contratto, superando il regime dell'art. 10; (3) violazione delle norme sull'appalto a corpo e dell'art. 1229 c.c., assumendo che il prezzo a corpo non potesse far gravare sull'impresa ogni conseguenza dei ritardi imputabili alla stazione appaltante e che alcune clausole fossero nulle o comunque superate dalle obbligazioni successive assunte dal Comune; (4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese e per il raddoppio del contributo unificato. Il Comune, con ricorso incidentale, ha dedotto: (i) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme del capitolato, sostenendo che l'onere di provare i presupposti per gli interessi moratori gravasse sull'appaltatrice e non sull'ente; (ii) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi dell'appaltatrice, confermando che, in tema di appalto di opere pubbliche soggetto al d.P.R. n. 1063/1962, la mancata o tardiva consegna dei lavori, così come la consegna parziale non prevista dal capitolato speciale, non attribuiscono all'appaltatore un diritto immediato al risarcimento o alla risoluzione, ma soltanto la facoltà di chiedere il recesso; in difetto di tale istanza, il rapporto resta eseguibile e non matura il preteso diritto al ristoro dei maggiori oneri. Ha inoltre ribadito che, nell'appalto a corpo, il prezzo è fisso e invariabile e le clausole che attribuiscono all'impresa il rischio di varianti e maggiori costi non sono nulle ex art. 1229 c.c. quando servano a delimitare l'oggetto del contratto e a distribuire i rischi, non a esonerare il committente da responsabilità per dolo o colpa grave. Ha poi confermato la corretta regolazione degli interessi moratori e l'onere, a carico del Comune eccepente, di provare il fatto impeditivo/modificativo previsto dall'art. 99 del capitolato speciale; il ricorso incidentale è stato respinto perché la doglianza sulle spese era conseguenza del rigetto del merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1063/1962

    nelle opere pubbliche, la tardiva o mancata consegna dei lavori attribuisce all'appaltatore solo la facoltà di chiedere il recesso; il diritto al compenso per i maggiori oneri da ritardo sorge solo se la domanda di recesso non è accolta e si procede tardivamente alla consegna

  • art. 1229 c.c.

    le clausole che allocano all'appaltatore il rischio di maggiori oneri e varianti non sono nulle se non escludono preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, ma delimitano l'oggetto e la ripartizione dei rischi del contratto

  • art. 326 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F

    nell'appalto pubblico a corpo il prezzo è fisso e invariabile, con assunzione da parte dell'appaltatore dell'alea della maggiore o minore quantità di fattori produttivi necessari

  • art. 1664 c.c.

    la revisione del prezzo può essere derogata pattiziamente nell'appalto a corpo, quando le clausole contrattuali allarghino il rischio dell'appaltatore senza alterare la funzione del contratto

  • art. 1175 c.c.

    la corretta distribuzione dei rischi presuppone il rispetto del dovere di buona fede da parte della stazione appaltante nella rappresentazione degli elementi rilevanti

  • art. 2697 c.c.

    il fatto impeditivo o modificativo del diritto fatto valere dall'avversario deve essere provato da chi lo eccepisce; nel caso degli interessi moratori, grava sull'ente che invoca la clausola di neutralizzazione dei tempi di erogazione dei fondi

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è legittima in presenza di reciproca soccombenza

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza sulle domande principali determina la regolazione consequenziale delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso è dovuto, ove previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nell'appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063/1962, la mancata o tardiva consegna dei lavori non fonda di per sé un immediato diritto risarcitorio dell'appaltatore: la tutela tipica è la domanda di recesso, cui soltanto segue, se non accolta, il diritto al compenso per i maggiori oneri da ritardo.
  • La consegna parziale dei lavori, quando non assuma un significato sostanzialmente equivalente alla mancata consegna, ricade comunque nell'ambito dell'art. 10 del d.P.R. n. 1063/1962 e non consente di bypassare la sequenza recesso/rigetto/reclamo dei maggiori oneri.
  • Nell'appalto pubblico a corpo, il prezzo fisso e invariabile comporta che l'appaltatore assuma il rischio della maggiore quantità di attività necessarie rispetto alle previsioni iniziali, purché la stazione appaltante abbia correttamente rappresentato gli elementi rilevanti e abbia rispettato buona fede e correttezza.
  • Le clausole che attribuiscono all'impresa il rischio di varianti, deficienze progettuali o maggiori costi non sono nulle per violazione dell'art. 1229 c.c. quando non esonerano il committente da responsabilità per dolo o colpa grave, ma si limitano a definire l'assetto dell'alea contrattuale.
  • In tema di interessi moratori negli appalti pubblici, se il capitolato speciale prevede un diverso dies a quo legato all'erogazione dei fondi, chi eccepisce la neutralizzazione di un segmento temporale deve provare i fatti impeditivi o modificativi presupposti dalla clausola.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza e può essere compensata in caso di reciproca soccombenza; la censura sulle spese cade se viene meno la doglianza sul merito cui è consequenziale.
  • Le clausole del capitolato speciale predisposto da un ente pubblico diverso dallo Stato hanno natura contrattuale e la loro interpretazione è rimessa al giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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