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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34756/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la confisca e distruzione di una patente di guida italiana precedentemente sequestrata: il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto la patente "falsa" e ne aveva disposto la confisca obbligatoria nonostante il procedimento principale si fosse concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Il ricorrente contestava l'assenza di un accertamento di falsità nel giudizio di merito e la carenza di titolo per una confisca in sede esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per un nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che, quando la cosa sequestrata è materialmente genuina ma ottenuta grazie a dichiarazioni o documenti falsi (quindi "prodotto del reato"), si tratta di confisca facoltativa e non di confisca obbligatoria ai sensi delle norme richiamate. Poiché il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca in via esecutiva solo se essa è obbligatoria per legge, la confisca della patente non poteva essere disposta in sede esecutiva. Tuttavia il giudice dell'esecuzione resta tenuto a valutare rigorosamente, prima di restituire la cosa, se il ricorrente abbia un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso della patente; può altresì avvalersi dei poteri previsti (anche coinvolgendo l'autorità amministrativa competente ai fini di eventuale ritiro o revoca della patente).

Norme richiamate

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Riferita alla confisca obbligatoria: la Corte ha ritenuto che la norma non poteva giustificare la confisca in sede esecutiva nel caso di documento materialmente genuino ma ottenuto mediante dichiarazioni false, poiché si tratta di confisca facoltativa e non obbligatoria.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i poteri del giudice dell'esecuzione in sede esecutiva: la Corte ricorda che tale potere di disporre la confisca in esecuzione è esercitabile solo quando la confisca sia obbligatoria per legge.

  • art. 262 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina della restituzione delle cose sequestrate: ai fini della restituzione è richiesta la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile del richiedente.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione all'ordine di restituzione nel procedimento esecutivo: nel caso di specie l'opposizione del ricorrente ha originato il giudizio sull'istanza di restituzione.

  • art. 185 disp. att. cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di usare poteri istruttori e di cooperare con autorità amministrative; la Corte indica che il giudice può coinvolgere l'autorità amministrativa competente (es. motorizzazione) per verifiche e provvedimenti amministrativi su patente.

  • artt. 216 e 219 c.d.s.

    Norme del codice della strada che disciplinano il ritiro e la revoca della patente: la Corte segnala che il giudice dell'esecuzione può avvalersi dell'autorità amministrativa competente per valutare il titolo amministrativo del conducente alla patente.

  • art. 111 Cost.

    Principio di legalità e garanzia del giusto processo: richiamato in relazione alle esigenze di tutela dei diritti e delle garanzie procedurali nella fase esecutiva.

  • art. 6 CEDU

    Diritto a un equo processo; richiamato fra le norme invocate per contestare la legittimità della misura in assenza di un accertamento di falsità in sede di merito.

Massime di principio

  • La confisca disposta in sede esecutiva può essere imposta solo quando la legge prevede la confisca obbligatoria; la confisca facoltativa deve essere pronunciata dal giudice del merito in sede di condanna.
  • Un documento materialmente genuino ma ottenuto tramite dichiarazioni o certificazioni false è considerato "prodotto del reato": in tal caso si applica la confisca facoltativa e non l'obbligatoria.
  • Prima di restituire una cosa sequestrata e non confiscata, il giudice dell'esecuzione richiede la prova rigorosa dell'esistenza di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile da parte del richiedente (nessun automatismo a favore del possessore).
  • Il giudice dell'esecuzione, pur non potendo disporre confische facoltative, ha il dovere di valutare la titolarità del diritto alla restituzione e può attivare accertamenti e coinvolgere le autorità amministrative competenti (es. motorizzazione per patente) ai fini di possibili provvedimenti amministrativi.
  • Se nel giudizio di merito non è stato accertato il carattere intrinsecamente falso del documento (perché il procedimento si è chiuso senza accertamenti sostanziali, es. per prescrizione), non è legittimo imporre in esecuzione una confisca obbligatoria basata su quella presunta falsità.

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