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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14105/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito (poi il credito risulta ceduto alla società oggi ricorrente) per far dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., l’atto con cui una società aveva ceduto a un’altra un ramo d’azienda. La banca assumeva di essere creditrice di una società debitrice garantita da fideiussione omnibus; deduceva che la cessione del ramo d’azienda, stipulata dopo la fideiussione e in presenza della partecipazione societaria della famiglia Galli, aveva arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale del debitore. Il tribunale aveva accolto la revocatoria. In appello, invece, la corte territoriale aveva riformato la decisione ritenendo insussistente l’eventus damni, perché il patrimonio residuo della società disponente, sulla base della relazione del commissario giudiziale e di una perizia di stima, risultava capiente rispetto al credito garantito. La società ricorrente in cassazione deduce un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte d’appello avrebbe travisato la prova: avrebbe letto in modo errato i dati della relazione del commissario giudiziale sia quanto al valore dei beni residui rimasti in capo al debitore, sia quanto all’importo del credito ipotecario gravante su quei beni. In sostanza, il ricorso mira a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, chiedendo una diversa lettura del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente formulata come violazione dell’art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, in realtà mirasse a un riesame del merito e della valutazione dei fatti compiuta dalla corte territoriale. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sul travisamento della prova, precisando che l’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova è, di regola, rimediabile con la revocazione per errore di fatto, mentre non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito per contestare la lettura delle prove. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata nei suoi effetti processuali e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alla condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria esercitata per far dichiarare inefficace l’atto dispositivo che avrebbe pregiudicato la garanzia patrimoniale del creditore

  • art. 115 c.p.c.

    può essere invocato solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio oltre i limiti di legge; non consente di censurare la mera diversa valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la diversa forza di convincimento attribuita dal giudice di merito a prove concorrenti non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la censura ammissibile riguarda solo la mancanza apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria della motivazione, non la sua mera insufficienza

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato quale parametro del vizio processuale dedotto, ma la Corte precisa che la doglianza in concreto mira al riesame del merito e non integra una vera violazione processuale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per la distinzione tra omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova; non è mezzo per rivalutare il materiale probatorio

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento accelerato: la decisione conforme alla proposta conferma l’inammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul deposito di memoria nel procedimento camerale accelerato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alle argomentazioni della proposta del consigliere delegato

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, quando ricorrano i relativi presupposti

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, la Corte ravvisa un’ipotesi legale di abuso del processo e condanna aggravata della parte ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, della legge n. 228 del 2012

    norma richiamata per l’inserimento del comma 1-quater nel sistema del contributo unificato

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, non è normalmente deducibile come vizio di legittimità, ma può rilevare come errore di fatto ai fini della revocazione, se ne ricorrono i presupposti.
  • Non integra violazione dell’art. 115 c.p.c. la censura che contesti soltanto la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito o la preferenza accordata ad alcune risultanze rispetto ad altre.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • Ai fini del sindacato sulla motivazione, rilevano soltanto le ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più denunciabile la mera insufficienza motivazionale nei termini anteriori alla riforma del 2012.
  • Nel procedimento camerale accelerato, la decisione conforme alla proposta del consigliere può comportare la condanna aggravata della parte ricorrente quando l’impugnazione sia inammissibile, improcedibile o manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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