Cassazione Penale, Sentenza n. 10047/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato, in parte, la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti di Roberto Marino per plurimi reati tra cui il reato di traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, capo q) e reati connessi a un'estorsione aggravata (capi r e s). I difensori hanno contestato: carenza e vizi di motivazione nella valutazione dei gravi indizi, la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei filmati di videosorveglianza ritenuti determinanti ai fini della misura (richiamando art. 309 cpp), l'inutilizzabilità o la non valutazione di dichiarazioni rese da persona offesa (Ciotti) ritenute dalle difese non costanti, e la sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità della sola custodia carceraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo q) relativo al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 contestato come commesso il 4 maggio 2023, disponendo il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio su quel capo. Ha però confermato l'ordinanza impugnata con riferimento ai reati contestati ai capi r) e s) (la vicenda estorsiva e i reati connessi), ritenendo sussistente un grave quadro indiziario e mantenendo valide le esigenze cautelari rispetto a quei capi. Sono state respinte, in gran parte, le censure difensive sulla mancata trasmissione dei filmati al Riesame (perché non autosufficienti a dichiarare l'inefficacia della misura) e sulla valutazione della attendibilità di Ciotti (la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e ritenuto che i giudici di merito avevano fornito motivazioni logiche e riscontri).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Norma che sanziona il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto insufficiente, per il fatto contestato il 4 maggio 2023, il quadro indiziario così come motivato nel provvedimento impugnato e quindi ha annullato la parte cautelare relativa a quel capo, rinviando per nuovo giudizio.
codice penale, artt. 110, 56, 629
Art.110 (concorso di persone), art.56 (tentativo) e art.629 (estorsione). La Corte ha confermato che, con riferimento ai capi r) e s) (estorsione e reati connessi), il Tribunale aveva individuato gravi indizi e riscontri adeguati a sostenere la misura cautelare.
legge 2 ottobre 1967 n. 895, artt. 2, 4 e 7 (richiamati con art.110 c.p.)
Norme richiamate a corredo delle fattispecie aggravate per l'uso di armi e modalità della condotta; la Corte non ha ritenuto viziata la valutazione dei giudici di merito su tali contestazioni.
codice di procedura penale, art. 309, commi 5 e 10
La Corte ha precisato che la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di atti/integrali filmati non comporta automaticamente l'inefficacia della misura: l'inefficacia è prevista quando non sono pervenuti al Tribunale gli atti indicati dall'art.309, comma 5 e, comunque, la parte che lamenta la mancata trasmissione deve indicare la decisività degli atti omessi per la misura adottata.
codice di procedura penale, art. 63, comma 2 e art. 64
Riguardano l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese senza avviso e la necessità di avvertimenti; la Corte ha richiamato il principio secondo cui dichiarazioni rese senza assistenza, se favorevoli al dichiarante, possono essere escluse dalla sanzione di inutilizzabilità, ma ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato la decisività della presunta inutilizzabilità sul complessivo compendio indiziario.
codice di procedura penale, art. 293, comma 3 e art. 291, comma 1
Richiamati nel contesto degli atti che dovrebbero essere depositati e trasmessi; la Corte ha osservato che non è stato dimostrato che i filmati fossero stati depositati o comunque trasmessi al GIP, e che l'assenza della loro trasmissione al Riesame non costituisce di per sé motivo di inefficacia della misura senza prova della loro rilevanza determinante.
codice di procedura penale, artt. 274 e 275
Norme sulle esigenze cautelari e sulle misure; i motivi che contestavano la sussistenza delle esigenze cautelari e l'esclusiva adeguatezza della custodia carceraria sono stati assorbiti dalla Corte e non sono stati decisamente riqualificati dalla Cassazione nell'esito del ricorso.
Massime di principio
- La mancata trasmissione al Tribunale del riesame di materiale probatorio (es. filmati) non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: la parte che lamenta tale omissione deve dimostrare che gli atti non trasmessi erano determinanti per l'adozione della misura.
- In sede di cassazione non è consentito un libero riesame del merito e della valutazione degli indizi: il sindacato riguarda la logicità, la congruità e la completezza della motivazione; le valutazioni di fatto e di grado di gravità indiziaria restano in primo luogo dominio del giudice del merito.
- Le dichiarazioni di una persona offesa o di un collaboratore possono essere ritenute credibili anche se presentano alcune incongruenze temporali, purché siano corroborate da riscontri oggettivi (reperti scientifici, filmati, intercettazioni, riscontri di presenza/collegamento). Incoerenze formali non annullano automaticamente il valore probatorio se esistono riscontri significativi.
- Per utilizzare ai fini cautelari conversazioni intercettate o riferimenti tra terzi, è necessario che il giudice motivi in modo non manifestamente illogico il raccordo tra i contenuti intercettati e la persona cui si riferiscono; riferimenti ambigui o non univoci indeboliscono il valore indiziario.
- La Cassazione può disporre l'annullamento parziale dell'ordinanza cautelare (limitato a specifici capi) quando ritiene carente la motivazione o insufficiente il quadro indiziario per quei capi, confermando invece la misura per gli altri reati dove i riscontri risultano concreti e motivati.
- La difesa che eccepisce inutilizzabilità di atti deve indicare con precisione gli atti affetti dal vizio e spiegare la loro incidenza decisiva sul compendio indiziario complessivo; altrimenti il motivo rischia di essere inammissibile o destinato a soccombere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09854/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09855/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09857/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09859/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09860/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09862/2026 del 16/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →