Cassazione Penale, Ordinanza n. 07206/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida senza patente, contestando: 1) la ritenuta recidiva nel biennio, sostenendo in sostanza che non vi fossero i presupposti per considerare la precedente violazione ai fini della permanenza del fatto nell'area penale; 2) il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo o comunque non adeguatamente motivato. In sede di legittimità ha anche chiesto la revoca della confisca del mezzo, ma senza allegare elementi idonei a dimostrarne l'appartenenza a un terzo estraneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sulla configurabilità della recidiva nel biennio, chiarendo che, per escludere la depenalizzazione della guida senza patente, non basta la mera contestazione di un precedente illecito, ma è necessario un definitivo accertamento della precedente violazione; nel caso concreto tale presupposto risultava integrato, poiché dal certificato penale emergeva una precedente condanna definitiva per analoga condotta e un decreto di archiviazione ex art. 131-bis c.p. Inoltre, ha escluso che fosse invocabile la particolare tenuità del fatto, richiamando l'abitualità della condotta, e ha ritenuto infondata la doglianza sulla pena, osservando che il controllo di legittimità è limitato ai casi di arbitrio o manifesta illogicità. Anche la richiesta di revoca della confisca è stata respinta per difetto di prova sull'appartenenza del veicolo a terzi estranei. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La guida senza patente, in presenza della recidiva nel biennio, resta penalmente rilevante secondo la disciplina richiamata dalla sentenza.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
La recidiva nel biennio, per escludere la depenalizzazione dell'illecito di guida senza patente, richiede che il precedente fatto sia stato definitivamente accertato e non meri addebiti o contestazioni.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando il comportamento è abituale, potendo il giudice valorizzare anche precedenti illeciti e precedenti esclusioni della punibilità ex art. 131-bis c.p.
Il giudice può considerare il complesso delle condotte pregresse, comprese quelle già ritenute non punibili, per valutare l'abitualità ostativa alla particolare tenuità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio idonea a sottrarre il fatto alla depenalizzazione presuppone un precedente illecito definitivamente accertato, non essendo sufficiente la sola contestazione o l'accertamento non ancora stabile.
- La verifica della recidiva rilevante ai fini della permanenza del reato può fondarsi su risultanze documentali, come il certificato penale, se da esse emerga una precedente decisione definitiva per analoga condotta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta dell'agente risulti abituale, e tale abitualità può desumersi anche da precedenti illeciti della stessa indole, compresi quelli già qualificati non punibili ex art. 131-bis c.p.
- In sede di legittimità, la determinazione della pena è sindacabile solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica; non è sufficiente una mera richiesta di diversa graduazione del trattamento sanzionatorio.
- La revoca della confisca non può essere disposta in assenza di elementi concreti che dimostrino la proprietà del bene in capo a un terzo estraneo al reato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07014/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07046/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07074/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07076/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07093/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →