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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01217/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca, quale cessionaria di crediti vantati da una società fornitrice nei confronti di un'azienda regionale sanitaria per forniture di beni, servizi e prestazioni varie, otteneva decreto ingiuntivo per euro 747.658,63 oltre interessi e spese. L'ente debitore proponeva opposizione, che in primo grado portava alla revoca del decreto e alla condanna al pagamento del solo residuo capitale di euro 32.009,63, oltre interessi moratori sull'importo azionato. In appello l'ente contestava, in sostanza, la decorrenza automatica degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, sostenendo che, trattandosi di debiti di pubblica amministrazione adempiibili presso la tesoreria, fosse necessaria una preventiva costituzione in mora e che, quindi, gli interessi non potessero decorrere automaticamente. In cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1182 e 1219 c.c. nonché dell'art. 5 r.d.l. 375/1936 e dell'art. 5, comma 1, d.l. 382/1989 conv. in l. 8/1990, censurando la statuizione della Corte d'appello che aveva applicato la disciplina del d.lgs. 231/2002 ritenendo automatica la decorrenza degli interessi senza mora formale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che era passato in giudicato il capo relativo alla spettanza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, e che la controversia riguardava soltanto la decorrenza degli stessi. Ha quindi affermato che l'art. 4 del d.lgs. 231/2002 prevede in modo inequivoco che gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora, disciplina applicabile anche alla pubblica amministrazione, come confermato dalle disposizioni speciali relative alle transazioni commerciali con debitori pubblici e agli enti sanitari. Ha richiamato inoltre la giurisprudenza consolidata secondo cui, nei rapporti regolati dal d.lgs. 231/2002, gli interessi decorrono automaticamente alla scadenza del termine legale o contrattuale, senza che occorra una specifica messa in mora o la dettagliata indicazione in domanda della natura e misura degli interessi. Di conseguenza ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambe le controricorrenti e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la sentenza d'appello

  • art. 1182 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura dell'obbligazione e al luogo di adempimento

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della costituzione in mora

  • art. 5 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla natura querable delle obbligazioni verso enti sanitari

  • art. 5, comma 1, d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. in l. 25 gennaio 1990, n. 8

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla natura querable delle obbligazioni verso enti sanitari

  • art. 4, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    norma speciale che prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza costituzione in mora

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    disciplinando le transazioni commerciali, stabilisce la decorrenza automatica degli interessi moratori

  • art. 4, comma 4, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    "Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto."

    conferma che la disciplina degli interessi moratori si applica anche alle transazioni commerciali con pubbliche amministrazioni, con eventuale termine di pagamento più ampio solo se espresso e giustificato

  • art. 4, comma 5, lett. b), d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    "I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati…per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine."

    prevede una specifica estensione dei termini di pagamento per gli enti pubblici sanitari

  • art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    richiamato quale base del diritto agli interessi moratori nelle transazioni commerciali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002

  • art. 62, comma 11, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    richiamato come intervento modificativo dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002

  • art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192

    richiamato come sostituzione della disciplina dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002

Massime di principio

  • Nelle transazioni commerciali disciplinate dal d.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di una formale costituzione in mora del debitore.
  • La disciplina degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002 si applica anche alle pubbliche amministrazioni quando siano debitori in contratti aventi ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi.
  • La natura pubblicistica del debitore o la circostanza che il pagamento avvenga tramite tesoreria non escludono l'operatività della disciplina speciale sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali.
  • Quando il diritto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 non è più in contestazione, la lite può riguardare soltanto la data di decorrenza degli interessi, che resta governata dalla regola legale della scadenza del termine di pagamento.
  • Nei giudizi relativi agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, non è necessario che il creditore specifichi in modo particolare la natura e la misura degli interessi richiesti, se la pretesa è riconducibile alla disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniContenzioso tributario
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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