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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15292 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - Impugnazione incidentale tardiva - Estensione soggettiva del giudizio - Parti diverse dagli impugnanti principali - Ammissibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sull'indennità di fine rapporto. La Commissione Tributaria Provinciale aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione dell'imposta con abbattimento del 50% dell'imponibile e rivalutazione monetaria. L'avvocato della parte privata aveva proposto appello principale esclusivamente sulla distrazione delle spese. L'Agenzia delle Entrate aveva invece proposto appello incidentale tardivo, contestando la tempestività dell'istanza di rimborso e, in subordine, la spettanza della rivalutazione. I ricorrenti hanno sostenuto che tale appello incidentale fosse inammissibile perché rivolto contro parti diverse dall'appellante principale e perché proposto oltre il termine ordinario, con conseguente formazione del giudicato interno sulla spettanza del rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile l'appello incidentale tardivo dell'Agenzia. Nelle cause scindibili o indipendenti, l'impugnazione incidentale tardiva può riguardare capi diversi da quelli oggetto dell'impugnazione principale, ma non può estendere soggettivamente il giudizio nei confronti di parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione principale. Pertanto, sui capi non validamente impugnati si era formato il giudicato interno e la CTR non poteva rimettere in discussione la spettanza del rimborso. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio; il secondo motivo, relativo alla rivalutazione monetaria, è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di secondo grado sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • Art. 334, comma 1, c.p.c.

    Impugnazione incidentale tardiva

    Consente l'impugnazione incidentale tardiva nei limiti previsti dalla legge, ma non permette di estendere soggettivamente il giudizio a parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione principale nelle cause scindibili.

  • Art. 324 c.p.c.

    I capi della sentenza non validamente impugnati diventano definitivi e formano giudicato interno.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza impugnata senza rinvio, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'Agenzia.

  • Art. 1224 c.c.

    Danni nelle obbligazioni pecuniarie

    La questione relativa al maggior danno da svalutazione monetaria non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973

    Termine per la richiesta di rimborso delle imposte

    L'Agenzia aveva invocato il decorso del termine per sostenere l'inammissibilità dell'istanza di rimborso, ma la questione non poteva più essere esaminata per effetto del giudicato interno.

Massime di principio

  • Nelle cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva può contestare anche capi diversi da quelli oggetto dell'impugnazione principale, ma non può coinvolgere soggetti diversi dagli impugnanti principali.
  • Quando l'impugnazione principale proviene soltanto da una parte o da un soggetto processuale specifico, l'impugnazione incidentale tardiva non può essere utilizzata per riaprire la controversia nei confronti di altre parti rimaste estranee all'impugnazione.
  • I capi della sentenza non validamente impugnati diventano coperti da giudicato interno e non possono essere rimessi in discussione dal giudice d'appello, neppure d'ufficio quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
  • Il giudice d'appello è vincolato dai limiti dell'iniziativa delle parti e non può pronunciare una decisione peggiorativa rispetto alla sentenza impugnata, né procedere a una reformatio in peius su capi coperti da giudicato.
  • Prima di valutare il merito di un'impugnazione incidentale tardiva occorre verificare sia la natura scindibile o inscindibile della causa sia l'identità delle parti coinvolte nell'impugnazione principale e in quella incidentale.

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