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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15289 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO - Accertamento con metodo sintetico - Art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente "ratione temporis" - Presupposti - Valutazione di spese per incrementi patrimoniali - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

P.N. ha impugnato gli avvisi di accertamento sintetico relativi agli anni d’imposta 1997 e 1998, notificati l’11 novembre 2003, fondati sulla disponibilità di due autovetture, di immobili indicati come residenze secondarie e sull’acquisto, nel febbraio 1998, di una tabaccheria. Ha dedotto, con sei motivi, che l’acquisto dell’azienda non rientrava tra gli indici previsti dal redditometro; che l’Amministrazione aveva chiesto o utilizzato documenti già in suo possesso; che parte del prezzo dell’azienda era stata pagata con cambiali e quindi non costituiva spesa effettivamente sostenuta; che gli immobili appartenevano ai figli; e che le autovetture avevano valore esiguo. Ha inoltre rappresentato di avere ricevuto somme in eredità e di avere avuto disponibilità dei ratei pensionistici della madre, della quale era tutore.

La decisione

La CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR Lazio, con sentenza depositata il 15 luglio 2008, aveva accolto l’appello dell’Ufficio. La Cassazione ha accolto il terzo motivo: ai fini dell’accertamento sintetico, il prezzo dell’azienda non poteva essere considerato interamente come spesa per incremento patrimoniale, perché lire 349.500.000 su lire 490.000.000 erano state pagate con cambiali e non rappresentavano un’erogazione attuale; rilevavano invece le lire 140.000.000 pagate in contanti. Ha rigettato il primo motivo, riconoscendo che l’acquisto di un’azienda può costituire un indice di capacità contributiva come spesa per incremento patrimoniale; ha dichiarato inammissibile il secondo, per carenza di autosufficienza e insufficiente specificazione della richiesta documentale; ha dichiarato inammissibile il quarto, perché mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove; ha rigettato il quinto, rilevando che la disponibilità delle autovetture era indice di capacità contributiva e che l’Ufficio aveva considerato l’anno di immatricolazione e applicato una riduzione del 40%. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Il sesto motivo non è illustrato nel testo riportato e la decisione non ne specifica l’esame.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5 e 6, nel testo vigente ratione temporis

    Nell'ipotesi (quale quella di specie) di spese per incrementi patrimoniali, l'accertamento deve, infatti, basarsi sulla diretta dimostrazione della effettiva erogazione della spesa - costituente il fatto noto, manifestazione di ricchezza - da parte del contribuente in un determinato momento o arco di tempo (uno o più anni d'imposta), salva restando, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la prova contraria.

    L’accertamento sintetico per incrementi patrimoniali presuppone la prova dell’effettivo sostenimento della spesa nel periodo d’imposta considerato. Il valore nominale di un acquisto non può essere assunto per intero quando una parte del prezzo è stata pagata con cambiali, che documentano una promessa di pagamento futuro e non un’erogazione attuale; resta al contribuente la possibilità di fornire prova contraria.

  • D.M. 10 settembre 1992, artt. 1, commi 1 e 2, e 3, comma 7, e tabella allegata

    Nel procedere alla detta determinazione sintetica del reddito l'Ufficio deve valutare (secondo le modalità indicate nel D.M. 10-9-1992) la disponibilità di beni e servizi descritti nella tabella allegata al cit d.m., e può utilizzare anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli di cui alla tabella (art. 1, commi 1 e 2 cit d.m.);

    Gli indici della tabella allegata al decreto non esauriscono gli elementi utilizzabili nell’accertamento sintetico: l’Ufficio può considerare anche altre circostanze indicative di capacità contributiva. Tra queste rientrano le spese effettivamente sostenute per incrementi patrimoniali, come l’acquisto di un’azienda.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4

    Ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesi documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione";

    L’Amministrazione non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in suo possesso. Tuttavia, nel caso concreto, la censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non indicava in modo autosufficiente la specifica richiesta dell’Ufficio né la documentazione che sarebbe stata prodotta dal contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    La norma è stata richiamata per individuare il mezzo e i motivi del ricorso per Cassazione; la Corte ha distinto le censure di violazione di legge dalle richieste dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità nei termini prospettati.

Massime di principio

  • Nel redditometro applicabile al periodo considerato, la tabella ministeriale non costituisce un elenco chiuso: possono concorrere anche altri fatti concretamente indicativi di capacità contributiva, inclusi gli acquisti che incrementano durevolmente il patrimonio.
  • Per imputare una spesa per incremento patrimoniale a un periodo d’imposta occorre accertare l’esborso effettivamente sostenuto in quel periodo. Il prezzo pagato con cambiali non equivale, al momento dell’emissione, a denaro già speso; l’accertamento non può quindi fondarsi automaticamente sull’intero prezzo nominale.
  • La disponibilità di beni considerati dal redditometro, quali le autovetture, può costituire di per sé un indice di capacità contributiva, da valutare secondo i criteri e i valori previsti dalla disciplina applicabile.
  • Chi deduce in Cassazione che l’Amministrazione abbia richiesto documenti già in suo possesso deve indicare con precisione la richiesta contestata e i documenti rilevanti; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La Cassazione non riconsidera liberamente le prove: una contestazione che, pur formulata come violazione di legge, chiede in sostanza di rivalutare i fatti accertati dal giudice di merito è inammissibile se non è proposta una specifica e ammissibile censura motivazionale.

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