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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15291 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo a Irpeg e Ilor per il 1982, emesso a fronte della perdita dichiarata dalla cooperativa e fondato sull’asserito svolgimento di un’attività speculativa anziché mutualistica. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della società; la CTR del Lazio aveva riformato tale decisione, ritenendo sussistente l’attività speculativa. La CTC del Lazio aveva poi accolto il ricorso della cooperativa, dichiarando illegittimo l’accertamento perché l’Ufficio non aveva acquisito previamente il parere obbligatorio del Ministero del lavoro previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 601/1973. L’Agenzia ha contestato in Cassazione, con il primo motivo, che tale questione fosse stata introdotta per la prima volta davanti alla CTC, in violazione del divieto di domande nuove; con il secondo, ha sostenuto che il parere non fosse necessario quando l’accertamento riguardava il carattere speculativo dell’attività concretamente svolta.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: la mancata acquisizione del parere ministeriale non era stata dedotta nel ricorso introduttivo e costituiva quindi una nuova questione, non proponibile per la prima volta davanti alla CTC. La decisione della CTC, basata su tale questione, è stata cassata. Il secondo motivo dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito, senza decisione nel merito. La Corte ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della cooperativa e lasciando quindi efficace l’accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la cooperativa è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 4.200 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 1

    Il divieto di domande nuove, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, non consente, dinanzi al giudice d'appello, di porre a base della pretesa norme non invocate nella fase di proposizione del ricorso, da cui derivi la necessità di svolgere distinti apprezzamenti in punto di fatto, giacchè altrimenti ne verrebbe vulnerata la concreta possibilità per la controparte di esercitare il diritto di difesa a mezzo delle eccezioni, che necessariamente vanno rapportate a ciò che nell'atto introduttivo del giudizio risulta contestato.

    Nel processo tributario non è consentito introdurre in appello una questione nuova che richieda distinti accertamenti di fatto e impedisca alla controparte di difendersi rispetto alle contestazioni originarie. La censura fondata sulla mancata acquisizione del parere ministeriale, non formulata nel ricorso introduttivo, era pertanto inammissibile.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 39 e 40

    Sono le disposizioni in base alle quali fu notificato l’avviso di accertamento; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • D.Lgs. n. 1577/1947, art. 26

    La disposizione è richiamata in relazione ai requisiti mutualistici della cooperativa e alla distinzione tra attività mutualistica e attività speculativa. La Cassazione, tuttavia, non decide nel merito tale questione.

  • D.P.R. n. 601/1973, art. 14

    La CTC aveva fondato su questa disposizione l’illegittimità dell’accertamento per mancata acquisizione del parere del Ministero del lavoro. In Cassazione, però, la questione è stata ritenuta introdotta tardivamente e il motivo dell’Agenzia sulla necessità del parere è rimasto assorbito: la Corte non ha quindi stabilito se il parere fosse necessario nel caso concreto.

  • Codice di procedura civile, artt. 345 e 360

    L’Agenzia ha invocato l’art. 345 c.p.c. per censurare la mancata declaratoria d’inammissibilità della questione nuova e l’art. 360 c.p.c. quale norma sui motivi di ricorso per Cassazione. La decisione si fonda, quanto al divieto di novità nel processo tributario, sull’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorso introduttivo delimita le questioni sottoposte al giudice: non è possibile introdurre in appello una nuova causa di illegittimità dell’atto impositivo che non fosse stata contestata inizialmente e che richieda nuovi accertamenti di fatto.
  • La novità della questione può essere rilevata anche d’ufficio, poiché il divieto tutela il contraddittorio e il diritto di difesa e incide sui limiti della decisione in appello.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una questione introdotta tardivamente, la Cassazione può cassarla e, se ne ricorrono i presupposti, decidere direttamente nel merito; le ulteriori censure che non occorre esaminare restano assorbite.
  • La sentenza non risolve nel merito se, in caso di accertamento dell’attività speculativa di una cooperativa, sia sempre necessario acquisire il parere del Ministero del lavoro: su questo punto non va ricavata una regola sostanziale dalla decisione.

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