Sentenza del 21/07/2015 n. 15301 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
S.B. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 52/03/2009, depositata il 22 maggio 2009, che aveva riformato la decisione favorevole di primo grado e respinto la richiesta di rimborso dell’IRAP versata dal 2001 al 2005. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997: il reddito del professionista è assoggettabile a IRAP soltanto se prodotto nell’ambito di un’autonoma organizzazione, non quando deriva esclusivamente dal lavoro personale. Con il secondo motivo ha denunciato insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo dell’autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, a un’altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR aveva erroneamente attribuito rilievo all’entità dei redditi del professionista, senza verificare in concreto la presenza di un’autonoma organizzazione. La Cassazione non ha disposto direttamente il rimborso: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c)
In sostanza, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell' IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
L’attività professionale è esclusa dall’IRAP quando non sia autonomamente organizzata. La sola entità del reddito non dimostra la sussistenza del presupposto: occorre accertare in concreto l’organizzazione dell’attività.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1
In sostanza, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell' IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Per le attività di lavoro autonomo richiamate dalla disposizione, l’assoggettamento a IRAP dipende dalla presenza di un’autonoma organizzazione, da accertare in concreto.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
il requisito della autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui
L’autonoma organizzazione ricorre, secondo i criteri enunciati, se il professionista utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui. La verifica compete al giudice di merito e la sua valutazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Le disposizioni sono richiamate per i motivi di ricorso per cassazione: il motivo di violazione o falsa applicazione di legge è stato accolto; la censura motivazionale è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP non basta considerare l’ammontare del reddito: va accertata concretamente la presenza di un’autonoma organizzazione.
- L’autonoma organizzazione può risultare dall’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attività oppure dall’utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
- La disponibilità di uno studio e delle attrezzature minime necessarie all’attività, soprattutto se richieste per instaurare o mantenere una convenzione professionale, non integra da sola l’autonoma organizzazione in assenza di personale dipendente.
- Il giudice di merito deve motivare adeguatamente l’accertamento dell’autonoma organizzazione; la Cassazione non sostituisce tale valutazione quando è congruamente motivata.
- La cassazione con rinvio per erronea applicazione dei criteri non equivale al riconoscimento immediato del rimborso: il giudice di rinvio deve svolgere il nuovo esame e decidere anche sulle spese demandategli.
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