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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15304 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di mora, notificato il 5 giugno 2002, relativo a imposte di registro, ipotecaria e catastale, conseguenti alla perdita del beneficio "prima casa" per un immobile acquistato e registrato a Milano il 4 aprile 1984 e rivenduto il 3 maggio dello stesso anno. Il contribuente aveva impugnato anche l’avviso di liquidazione presupposto, notificato al portiere il 17 luglio 1991, sostenendo che fosse tardivo rispetto al termine di decadenza dell’art. 76 del testo unico sull’imposta di registro; aveva inoltre dedotto la nullità dell’avviso di mora per mancata notifica della cartella. In pendenza del giudizio aveva chiesto la definizione della controversia ai sensi della L. n. 289/2002, art. 16; il diniego dell’Ufficio era stato impugnato. Riuniti i ricorsi, i giudici di merito li avevano accolti. L’Amministrazione ha proposto ricorso per Cassazione con otto motivi; i primi tre denunciavano l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività del ricorso originario.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi: l’avviso di mora era stato notificato il 5 giugno 2002, ma il ricorso era stato proposto il 5 dicembre 2002, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre rilevato che la dedotta decadenza dal potere impositivo doveva essere contestata impugnando tempestivamente l’avviso di liquidazione, entro 60 giorni dalla notifica del 17 luglio 1991, e non poteva essere fatta valere tardivamente contro l’avviso di mora. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio non poteva essere iniziato e proseguito, e ha condannato il contribuente alle spese della fase di Cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'avviso di mora è stato notificato al contribuente - come anche questi dichiara nel proprio atto di impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale - il 5 giugno 2002, mentre il ricorso è stato proposto il 5 dicembre 2002, come provano le ricevute delle raccomandate, ben oltre, quindi, i 60 giorni previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

    Il ricorso tributario deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Nel caso concreto, il ricorso contro l’avviso di mora era tardivo.

  • Art. 76 del testo unico sull’imposta di registro

    Ciò per non parlare dell'avviso di liquidazione che avrebbe dovuto essere impugnato allorchè lo stesso è stato notificato (e cioè entro 60 giorni dal 17 luglio 1991), in quanto la supposta decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo doveva essere fatta valere con la specifica impugnazione dell'atto impositivo.

    La dedotta decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo deve essere contestata impugnando tempestivamente l’atto impositivo che la applica. Non può essere fatta valere per la prima volta mediante una successiva impugnazione dell’avviso di mora.

  • Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    La disposizione è menzionata perché il contribuente aveva presentato un’istanza di definizione della controversia e aveva impugnato il diniego dell’Ufficio; la Cassazione non ne ha però esaminato nel merito l’applicazione, essendo il ricorso originario tardivo.

Massime di principio

  • Il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell’atto contestato; il mancato rispetto del termine di 60 giorni rende tardivo il ricorso, anche quando il contribuente contesti la legittimità della pretesa tributaria.
  • La decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo va fatta valere con l’impugnazione tempestiva dell’atto impositivo che la manifesta. Non è possibile recuperare la contestazione impugnando un successivo atto della riscossione.
  • Quando il ricorso originario è tardivo e il giudizio non poteva essere iniziato o proseguito, la Cassazione può cassare senza rinvio la decisione di merito; le ulteriori questioni diventano assorbite.

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