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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04396/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento in via privilegiata ipotecaria, fondando il credito su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti del debitore poi fallito e su ipoteca giudiziale iscritta su alcuni immobili. Il giudice delegato aveva respinto l’istanza ritenendo che il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. fosse stato emesso dopo la dichiarazione di fallimento e che, quindi, il decreto ingiuntivo non fosse opponibile alla massa, oltre a rilevare la mancanza di documentazione sul credito nel termine assegnato. Il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., aveva confermato il rigetto, affermando che la definitività del decreto ingiuntivo era irrilevante perché sopravvenuta al fallimento e che l’accertamento incidentale compiuto dal giudice dell’esecuzione in sede di sospensione dell’esecuzione non poteva sanare la mancanza del decreto ex art. 647 c.p.c. anteriormente al fallimento; inoltre osservava che non era stata proposta una domanda alternativa fondata su altri fatti costitutivi del credito. Nel ricorso per cassazione la banca deduceva tre motivi: violazione delle norme sulla definitività del decreto ingiuntivo, sul giudicato e sull’opponibilità al fallimento; erronea esclusione di rilievo all’accertamento incidentale svolto nel procedimento esecutivo; omessa considerazione del privilegio ipotecario consolidatosi in favore della ricorrente.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha ritenuto il ricorso inammissibile in via pregiudiziale. Ha infatti accertato che il ricorso per cassazione era stato proposto tramite una procura generale alle liti notarile rilasciata nel 2011, quindi anteriore al decreto impugnato del 2016 e priva di specifico riferimento al giudizio di legittimità e alla decisione da impugnare. Poiché nel giudizio di cassazione è necessaria una procura speciale ex art. 365 c.p.c., la procura utilizzata è stata considerata invalida e ciò ha comportato l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità senza provvedere sulle spese, dato che il fallimento intimato non si era costituito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo deve precedere il fallimento per essere opposto alla massa; in ogni caso, nel caso deciso, la questione non viene esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2909 c.c.

    È evocato nei motivi di ricorso in relazione all’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo divenuto definitivo.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della definitività del decreto ingiuntivo e del suo valore di giudicato.

  • artt. 93 e segg. l.fall.

    Sono richiamati nei motivi come disciplina della domanda di ammissione al passivo e dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Citato nei motivi di ricorso come norma coinvolta nella dedotta violazione.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 1832 c.c.

    Citato nei motivi senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione.

  • artt. 152-153 c.p.c.

    Richiamati nei motivi in relazione alla disciplina processuale invocata dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione formalmente invocati per denunciare violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti.

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    Citato nei motivi in relazione all’opposizione all’esecuzione e alla sospensione dell’esecuzione.

  • art. 624 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione aveva natura cautelare e riguardava la sospensione dell’esecuzione.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Citato nei motivi con riferimento alla fase cautelare del processo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi in tema di onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Citato nei motivi in relazione alla valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 2808-2818 c.c.

    Richiamati nei motivi con riferimento all’ipoteca giudiziale e ai suoi effetti.

  • art. 655 c.p.c.

    Citato nei motivi in relazione agli effetti dell’ingiunzione munita di esecutorietà.

  • artt. 67 e 93 e segg. l.fall.

    Richiamati nei motivi in relazione alla procedura concorsuale e all’ammissione del credito.

  • art. 54 l.fall.

    Citato nei motivi in tema di privilegio e collocazione del credito nel passivo.

  • artt. 2749-2755 c.c.

    Richiamati nei motivi in relazione alla sorte del privilegio sul credito.

  • art. 365 c.p.c.

    La Corte afferma che nel giudizio di cassazione è necessaria una procura speciale, specificamente riferita al giudizio di legittimità e alla sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale e deve riferirsi specificamente al singolo ricorso e alla decisione impugnata; una procura generale alle liti, soprattutto se rilasciata prima della sentenza o del decreto da impugnare e priva di ogni riferimento al giudizio di legittimità, non è idonea a legittimare il ricorso.
  • L’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale impedisce l’esame dei motivi di merito, anche quando questi investano questioni di opponibilità del titolo esecutivo al fallimento o di collocazione privilegiata del credito.
  • L’accertamento incidentale svolto dal giudice dell’esecuzione in una fase sommaria e cautelare, quale la decisione sulla sospensione ex art. 624 c.p.c., resta confinato al processo esecutivo in cui è reso e non sostituisce, sul piano concorsuale, gli effetti richiesti per l’opponibilità del titolo alla massa.
  • In sede di ammissione al passivo, l’opponibilità del titolo alla procedura concorsuale va valutata con riguardo alla massa dei creditori e non solo al rapporto tra creditore e debitore fallito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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