Cassazione Civile, Ordinanza n. 09022/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a ritenuta del 20% di un'indennità percepita nel 2013 per un procedimento espropriativo/occupazione acquisitiva riferito a terreni trasferiti tra il 1978 e il 1983. La contribuente ha sostenuto che, poiché il pagamento era intervenuto dopo oltre trent'anni e con un abnorme ritardo imputabile alla pubblica amministrazione, la ritenuta non dovesse applicarsi; ha quindi chiesto il rimborso della somma trattenuta. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo irrilevante il momento del trasferimento del bene e decisivo solo quello della percezione della plusvalenza. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 11, commi 5 e ss., l. n. 413/1991, per avere la CTR applicato la ritenuta anche a procedure concluse prima del 31 dicembre 1988/1989 ma pagate molti anni dopo per ritardo della P.A.; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; inoltre, nel corpo dell'illustrazione dei motivi, ha richiamato anche la censura sulla non imponibilità delle somme per effetto della data degli atti presupposti e sulla natura urbanistica dei suoli, ma la Corte ha centrato la decisione sulla prima questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto se il pagamento sia avvenuto dopo l'entrata in vigore della disciplina fiscale e, soprattutto, se il notevole ritardo nell'erogazione sia ingiustificato e imputabile all'amministrazione, circostanza che, secondo il principio richiamato, esclude l'imponibilità della plusvalenza. Il principio applicato è quello per cui la ritenuta di cui all'art. 11 l. n. 413/1991 non opera quando il pagamento tardivo dipende da ingiustificato ritardo della P.A. in relazione ad atti trasferitivi antecedenti al 31 dicembre 1988.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa all'applicazione della disciplina fiscale sulla ritenuta del 20%.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto dalla ricorrente.
art. 11, commi 5 e ss., l. 31 dicembre 1991, n. 413
la Corte ribadisce che il prelievo fiscale sulle plusvalenze da procedimenti espropriativi opera, in linea generale, se la percezione è successiva all'entrata in vigore della legge; tuttavia non si applica quando gli atti traslativi sono anteriori al 31 dicembre 1988 e il pagamento tardivo dipende da ingiustificato ritardo della P.A.
art. 11, comma 9, l. n. 413/1991
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la ritenuta è legittima solo per pagamenti conseguenti ad atti successivi al 31.12.1988.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2-bis
citato nella motivazione richiamata dalla Corte come base della responsabilità della P.A. per il ritardo nel procedimento.
art. 97 Cost.
evocato come limite al vantaggio dello Stato derivante dal proprio ingiustificato ritardo nel pagamento.
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro relativo agli obblighi internazionali e alla compatibilità con la CEDU.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata, per evitare un ulteriore contenzioso sovranazionale.
art. 6 CEDU
richiamato insieme all'art. 1 Prot. n. 1 CEDU quale parametro convenzionale di tutela.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato come norma convenzionale sulla tutela del diritto di proprietà, leso dall'applicazione della tassazione in presenza di ritardo ingiustificato della P.A.
Massime di principio
- In tema di imposte dirette, la tassazione della plusvalenza derivante da procedimenti espropriativi segue, in via generale, il momento della percezione della somma (principio di cassa), ma tale regola non può operare in modo automatico quando il pagamento tardivo sia conseguenza di un ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione.
- Se gli atti che determinano il trasferimento del bene sono anteriori al 31 dicembre 1988 e la corresponsione dell'indennità avviene solo dopo l'entrata in vigore della l. n. 413/1991, la plusvalenza non è imponibile qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A. e risulti ingiustificato.
- Il giudice nazionale, prima di affrontare un possibile contrasto tra norma interna e principi CEDU, deve verificare se sia possibile un'interpretazione della disciplina interna costituzionalmente e convenzionalmente orientata; solo se tale interpretazione non è praticabile si pone un problema di legittimità costituzionale.
- Lo Stato non può trarre vantaggio fiscale dal proprio inadempimento o dal proprio ritardo ingiustificato nel pagamento di somme dovute a titolo di indennità espropriativa, dovendo essere preservato il giusto equilibrio tra interesse fiscale e tutela del diritto di proprietà del contribuente.
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