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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24760/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Ascoli Piceno per il reato previsto dall'art. 4 legge n. 110/1975 per aver portato, senza giustificato motivo, tre coltelli occultati nel vano porta oggetti dell'autovettura. In appello (poi qualificato in ricorso per cassazione) la Tofani ha dedotto quattro motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l.110/1975 per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost.; 2) richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. sostenendo di non essere a conoscenza dei coltelli (si trovavano dentro il vano porta oggetti non visibile) e di aver usato il veicolo solo per un guasto; 3) censura per mancata pronuncia del Tribunale sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 4) censura per motivazione apparente nel diniego delle attenuanti generiche, con riferimento generico ai precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che ha proposto l'impugnazione: l'atto era stato depositato da un avvocato non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio in Cassazione alla data di proposizione dell'appello (impugnazione proposta il 3 giugno 2022; iscrizione successiva il 18 novembre 2022). La Corte ha richiamato l'art. 613 c.p.p. e la giurisprudenza costante secondo cui la mancanza della qualità di cassazionista al momento della sottoscrizione dell'atto rende inammissibile il ricorso anche se successivamente venga iscritta l'istanza. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975 n. 110

    Norma incriminatrice contestata in sede di merito per il possesso senza giustificato motivo di strumenti da punta e da taglio; la Corte non si è pronunciata sul merito per avere dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni formali.

  • art. 131-bis, codice penale

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dalla difesa in sede di appello; la questione non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 530, comma 2, codice di procedura penale

    Norma che disciplina l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove; la ricorrente aveva invocato questa disposizione in relazione alla pretesa mancanza di conoscenza dei coltelli, ma la Corte non ha esaminato il motivo sul merito.

  • art. 613, codice di procedura penale

    Norma che richiede l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio in Cassazione: la sua violazione (difensore non iscritto al momento della proposizione dell'impugnazione) ha comportato l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 3, 25, 27 Costituzione

    Norme costituzionali richiamate nella questione di legittimità dell'art. 4 l.110/1975 (uguaglianza, principio di legalità e funzione rieducativa della pena); la Corte non ha esaminato la presunta incostituzionalità per le ragioni procedurali.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio che regola l'irrogazione della somma a titolo di ammenda quando non sussistono elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio in Cassazione alla data di proposizione dell'atto: la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità anche se l'iscrizione avviene successivamente.
  • Le questioni di merito (es. incostituzionalità di una norma, non punibilità per tenuità, prova della conoscenza del possesso) non saranno esaminate dalla Corte di Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali; pertanto le difese sostanziali vanno protette assicurando la correttezza formale della fase di impugnazione.
  • Se si intende sollevare la non punibilità ex art. 131-bis c.p. o altre cause sopravvenute, è importante che la richiesta sia tempestivamente e formalmente fatta valere e che il difensore che la propone abbia i requisiti per il grado successivo di giudizio.
  • La contestazione relativa alla mancanza di conoscenza di oggetti occultati (es. coltelli nel vano porta oggetti) può costituire linea difensiva, ma necessita di prove e circostanze concrete: la semplice affermazione necessita di supporto probatorio per vincere le dichiarazioni testimoniali e i verbali di sequestro.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato in modo congruo e non meramente con riferimento generico ai precedenti penali; se viziata, tale motivazione può essere oggetto di impugnazione sul piano del merito (salvo ostacoli procedurali).
  • Per evitare sanzioni processuali e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende, è prudente verificare preventivamente i requisiti di legittimazione del difensore prima di proporre impugnazioni davanti alla Corte di Cassazione.

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