Cassazione Penale, Sentenza n. 17085/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi principali: 1) violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p. (comma 3 e 4), sostenendo che, pur essendo stato assolto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte d'appello ha aumentato la pena per il reato di lesioni rispetto a quanto fissato in primo grado; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha negato le attenuanti invocando assenza di elementi positivi (comportamento immediatamente prima e dopo il fatto), ma altrove ha valorizzato il comportamento processuale dell'imputato come indice di rivisitazione del vissuto e acquisizione di consapevolezza, creando incongruenza insanabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Sul primo motivo ha richiamato il principio secondo cui non costituisce reformatio in pejus la rideterminazione della pena per il reato residuo quando cambia la struttura del reato continuato e il fatto satellite diventi il più grave, purché la pena complessiva non superi il limite fissato in primo grado; perciò ha ritenuto legittima la rideterminazione della pena per il reato di lesioni. Sul secondo motivo ha riscontrato una grave contraddittorietà motivazionale, perché la sentenza impugnata da un lato negava elementi positivi per le attenuanti generiche e dall'altro valorizzava il comportamento processuale dell'imputato; per questo ha annullato la parte relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso è stato nel resto respinto.
Norme richiamate
In tema di reformatio in peius, il divieto non è violato quando, in seguito alla modifica della struttura del reato continuato, il giudice di appello aumenta la pena per il fatto residuo diventato più grave, purché la pena complessiva non superi il limite stabilito in primo grado.
Norma che disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale; nel caso concreto la Corte d'appello ha assolto l'imputato da questo capo.
Norma che disciplina le lesioni personali; è rimasta a carico dell'imputato e ha costituito il reato per cui è stata determinata la pena in appello.
Principio di continuazione applicato in primo grado per unificare i reati nel medesimo disegno criminoso; la ridefinizione della struttura continuativa ha inciso sulla riformulazione della pena in appello.
Riferimento alle aggravanti (n.10) invocate nella contestazione delle lesioni; la qualificazione e l'aggravamento sono state considerate nel calcolo complessivo della pena.
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Norma emergenziale utilizzata per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero (richiesta di inammissibilità) previsto nel procedimento davanti alla Corte di cassazione.
giurisprudenza richiamata
Richiami a precedenti della Cassazione (es. Sez. U, sentenza n. 16208/2014 e Sez.5, sentenza n. 33690/2009) per i principi sulla reformatio in peius e sugli elementi valutabili ai fini delle attenuanti generiche (confessione, comportamento processuale, collaborazione).
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello di aumentare la pena per uno dei reati unificati se cambia la struttura del reato continuato (p.es. un reato satellite diventa il principale), purché la pena complessiva non superi il limite fissato in primo grado.
- La contraddittorietà motivazionale è vizio rilevante: se una decisione nega l'esistenza di elementi positivi per le attenuanti generiche ma altrove valorizza quegli stessi elementi per altri provvedimenti (es. revoca o modifica di misure), il giudizio deve essere annullato e rimesso per nuovo esame.
- Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, vanno considerate elementi come confessione spontanea, corretto comportamento processuale e collaborazione con le indagini; l'uso incoerente di questi elementi nella motivazione può determinare la censura della decisione.
- In caso di vizio parziale (es. motivazione insufficiente solo su un profilo come le attenuanti), la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte e rinviare la materia ad altra sezione per nuovo esame, lasciando impregiudicata la restante parte della sentenza.
- Le questioni sulla determinazione del trattamento sanzionatorio richiedono verifica della pena complessiva e della struttura dei reati unificati: aumenti per singoli capi sono ammissibili solo se rispettano i limiti complessivi stabiliti in primo grado.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16800/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16801/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16802/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16804/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16805/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16808/2022 del 02/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →