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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25618/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare e da successivi atti gratuiti con cui un soggetto, insieme alla coniuge, dispose di immobili a favore della moglie e della figlia, in un contesto di esposizioni debitorie verso banche garantite anche da fideiussioni/garanzie collegate. Un creditore originario chiese la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell’atto gratuito, nonché l’esecuzione in forma specifica del preliminare o, in subordine, il doppio della caparra. Due banche intervennero volontariamente proponendo anche azione revocatoria; la causa fu poi riassunta dopo il decesso dell’attore. In appello, le odierne ricorrenti contestarono: la motivazione sulla legittimazione delle società intervenute/certificate cessionarie dei crediti; la dedotta inversione dell’onere della prova sulla titolarità attiva; la qualificazione di una garanzia come fideiussione invece che come contratto autonomo di garanzia e la conseguente estensione della cessione del credito; l’efficacia della riassunzione compiuta da una sola parte in presenza di litisconsorzio facoltativo; la possibilità per gli intervenienti volontari di proporre domande nuove dopo le preclusioni istruttorie; infine, l’erronea applicazione dell’azione revocatoria e delle presunzioni sul consilium fraudis e sul pregiudizio ai creditori. Chiedevano la cassazione della sentenza d’appello che aveva confermato l’accoglimento delle domande revocatorie delle banche/cessionarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità/autosufficienza, rilevando comunque che il cessionario beneficia ope legis degli effetti dell’azione revocatoria esercitata dal cedente a tutela del credito ceduto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, essendo dipendente dal primo. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che dalla documentazione richiamata risultava la cessione dei crediti insieme a tutte le garanzie e ai diritti/azioni accessori, tra cui l’azione revocatoria collegata alla garanzia prestata dai debitori. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, confermando che, in un processo trattato unitariamente in regime di litisconsorzio facoltativo/processuale, la riassunzione tempestiva da una parte giova anche agli altri partecipanti non riassumenti. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che il volontario interveniente può proporre domande nuove fino alla rimessione in decisione, pur dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova e senza poter riaprire l’istruzione già preclusa. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di autosufficienza e perché volto a un nuovo esame del merito, aggiungendo comunque che, per gli atti gratuiti successivi al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo necessario un intento specifico di nuocere. Le ricorrenti sono state condannate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato per la domanda subordinata di restituzione del doppio della caparra in caso di recesso dal preliminare.

  • art. 268 c.p.c.

    Il volontario interveniente può proporre domande nuove fino alla precisazione delle conclusioni, dovendo soltanto accettare il processo nello stato in cui si trova e senza riaprire le preclusioni istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalle ricorrenti per contestare la distribuzione dell’onere probatorio sulla legittimazione degli intervenienti.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che l’attore/interveniente non potrebbe modificare la domanda oltre le preclusioni; la Corte esclude tale limitazione per il volontario interveniente nei termini sopra detti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Fondamento del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Fondamento di diversi motivi per violazione di legge.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile il primo e il sesto motivo per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti/documenti rilevanti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato quale termine delle preclusioni sul thema decidendum; la Corte precisa però che non impedisce al volontario interveniente di proporre domande nuove nei limiti dell’art. 268 c.p.c.

  • art. 286 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti nel quinto motivo, ma non accolto come limite alla proponibilità delle domande dell’interveniente.

  • art. 2901 c.c.

    Norma sostanziale sull’azione revocatoria; la Corte ribadisce che, per atti gratuiti posteriori al credito, basta la consapevolezza del pregiudizio e non l’intenzione specifica di nuocere.

  • art. 2902 c.c.

    Richiamato per affermare che il cessionario del credito acquista anche il diritto di agire in via esecutiva quale effetto della vittoriosa azione revocatoria connessa al credito ceduto.

  • art. 1263 c.c.

    Richiamato in chiave sistematica per sostenere il trasferimento al cessionario di accessori, privilegi ed effetti connessi al credito ceduto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova in tema di titolarità e, nel merito, sulla dimostrazione che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare i crediti.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla qualificazione del contratto di garanzia come fideiussione o contratto autonomo di garanzia.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla validità e qualificazione del contratto di garanzia.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione del contratto di garanzia e della cessione.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione secondo buona fede del contratto di garanzia e della cessione.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato per sostenere che il rapporto era o non era fideiussione; la Corte ritiene comunque cedibile l’azione revocatoria collegata alla garanzia prestata.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato per affermare che l’atto di disposizione gratuito che diminuisce la garanzia patrimoniale dei creditori integra il pregiudizio revocatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Non citato espressamente nel dispositivo dei motivi ma rilevante nella logica di inammissibilità per difetto di autosufficienza e trascrizione degli atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che contesta la motivazione o la valutazione di un documento è inammissibile se non riporta in modo completo e autosufficiente gli atti rilevanti, impedendo alla Corte il controllo immediato della censura.
  • Il cessionario del credito subentra, salvo diversa pattuizione, anche negli effetti e nelle azioni accessorie al credito, compresa l’azione revocatoria già esercitata o esercitabile a tutela della garanzia patrimoniale.
  • L’azione revocatoria contro atti gratuiti successivi al sorgere del credito richiede, sul piano soggettivo, la sola consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori, non anche un dolo specifico di nuocere.
  • Ai fini della revocatoria non occorre che l’atto di disposizione elimini integralmente il patrimonio del debitore: è sufficiente che renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito, riducendo la garanzia ex art. 2740 c.c.
  • Nel processo con litisconsorzio facoltativo non separato dal giudice, l’evento interruttivo e la successiva riassunzione tempestiva da una delle parti possono spiegare effetti per l’intero processo così come trattato unitariamente.
  • Il volontario interveniente principale o litisconsortile può proporre domande autonome fino alla rimessione della causa in decisione; l’art. 268 c.p.c. gli impone di accettare le preclusioni istruttorie già maturate, ma non gli vieta di ampliare il thema decidendum con nuove domande.
  • La titolarità attiva del diritto fatto valere in giudizio è elemento costitutivo della domanda, ma la sua allegazione e prova vanno valutate alla luce dell’assetto complessivo del rapporto dedotto e dei documenti prodotti, senza inversioni improprie dell’onere probatorio.
  • Quando il motivo di ricorso tende a sollecitare un nuovo esame del merito senza specifica autosufficienza documentale, la censura è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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