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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17766/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un direttore sanitario aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui la provincia gli aveva contestato la violazione degli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, irrogandogli una sanzione amministrativa pecuniaria e, in origine, anche una sanzione accessoria di sospensione dalla carica. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, annullando la sanzione accessoria, mentre la corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale dell'interessato sia quello incidentale della provincia. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse fondato la responsabilità su una culpa in vigilando diversa dal titolo originariamente posto a base dell'ordinanza; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulla gestione dei rifiuti sanitari, assumendo che l'ospedale avesse istituito una struttura specificamente competente per i rifiuti, sicché gli obblighi di organizzazione e sorveglianza non sarebbero gravati sul direttore sanitario; 3) omessa pronuncia sulle prove orali richieste e riproposte in appello; 4) nullità della sentenza per avere respinto la richiesta di riduzione dell'importo della sanzione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte di merito non aveva affermato una mera culpa in vigilando, ma aveva individuato in capo al direttore sanitario specifici doveri attivi di organizzazione, controllo e tenuta della documentazione relativa ai rifiuti, derivanti dalla normativa richiamata. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili: il secondo per difetto di interesse, poiché l'eventuale presenza di una struttura deputata ai rifiuti non escludeva comunque la responsabilità del direttore sanitario; il terzo perché le prove invocate erano irrilevanti una volta accertati gli obblighi organizzativi e di vigilanza; il quarto perché la motivazione sulla quantificazione della sanzione era sufficiente e il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte d'appello secondo cui il direttore sanitario, per il ruolo rivestito e per le norme richiamate, aveva doveri di organizzazione, regolamentazione e controllo anche nella gestione dei rifiuti ospedalieri e nella tenuta dei relativi registri; ha escluso che l'eventuale esistenza di una struttura interna specializzata potesse escludere tale responsabilità; ha inoltre rilevato che le doglianze sulle prove non incidevano sulla ratio decidendi e che la motivazione sul quantum della sanzione era sufficiente e non sindacabile come richiesta di nuova valutazione del merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché la provincia non aveva notificato controricorso ma si era costituita solo con memoria. È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 113 c.p.c.

    richiamati per escludere il vizio di ultrapetizione: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse mutato il titolo della responsabilità, ma avesse solo precisato gli obblighi gravanti sulla figura del direttore sanitario.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito e non è rinnovabile in cassazione.

  • artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 22 del 1997

    richiamati come norme sulla gestione dei rifiuti, nel combinato disposto utilizzato per fondare i doveri organizzativi e di controllo in capo al direttore sanitario.

  • art. 1, quarto comma, del D.P.R. n. 254 del 2003

    considerato parte del quadro normativo che attribuisce al direttore sanitario obblighi di vigilanza e corretta gestione dei rifiuti sanitari.

  • artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 128 del 1969

    richiamati per affermare che il direttore sanitario deve promuovere, dirigere e coordinare le attività atte ad assicurare le indispensabili condizioni igieniche dell'ospedale, includendovi la gestione dei rifiuti.

  • art. 258, secondo comma, del D. Lgs. n. 152 del 2006

    base della sanzione amministrativa accessoria contestata in origine, relativa alla sospensione dalla carica rivestita.

  • art. 11 della legge n. 689 del 1981

    richiamato nel motivo sulla quantificazione della sanzione; la Corte ha ritenuto congrua la sanzione irrogata rispetto al fatto contestato.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel quarto motivo quale parametro di validità della motivazione, ritenuta invece sufficiente dalla Corte.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per censurare la motivazione; la Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato con l'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come norma processuale di accesso al sindacato di legittimità per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come norma processuale di accesso al sindacato di legittimità per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come norma processuale di accesso al sindacato di legittimità per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come norma processuale di accesso al sindacato di legittimità per i motivi di violazione di legge.

Massime di principio

  • Il giudice di merito non incorre in ultrapetizione quando, a fronte di una contestazione amministrativa, individua correttamente il concreto contenuto degli obblighi violati e li ricostruisce alla luce della normativa di settore, senza mutare il fatto storico contestato.
  • Se una determinata figura apicale è tenuta, per legge, a funzioni di organizzazione, regolamentazione e controllo su una specifica area gestionale, la responsabilità non è esclusa dalla presenza di una struttura interna dedicata, che può al più integrare una concorrente responsabilità di altri soggetti.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio: la critica che miri soltanto a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella adottata dal giudice di merito è inammissibile.
  • L'omessa ammissione o la mancata considerazione di una prova è irrilevante se il fatto che si voleva provare non è decisivo rispetto alla ratio decidendi già posta a base della decisione.
  • La motivazione sulla quantificazione di una sanzione amministrativa è sufficiente quando consenta di comprendere il percorso logico del giudice e dia conto della congruità dell'importo rispetto alla violazione contestata; non è ammesso in cassazione un sindacato meramente sostitutivo sul merito della valutazione.
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In cassazione il ricorrente deduceva: 1) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse fondato la responsabilità su una culpa in vigilando diversa dal titolo originariamente posto a base dell'ordinanza; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulla gestione dei rifiuti sanitari, assumendo che l'ospedale avesse istituito una struttura specificamente competente per i rifiuti, sicché gli obblighi di organizzazione e sorveglianza non sarebbero gravati sul direttore sanitario; 3) omessa pronuncia sulle prove orali richieste e riproposte in appello; 4) nullità della sentenza per avere respinto la richiesta di riduzione dell'importo della sanzione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte di merito non aveva affermato una mera culpa in vigilando, ma aveva individuato in capo al direttore sanitario specifici doveri attivi di organizzazione, controllo e tenuta della documentazione relativa ai rifiuti, derivanti dalla normativa richiamata. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili: il secondo per difetto di interesse, poiché l'eventuale presenza di una struttura deputata ai rifiuti non escludeva comunque la responsabilità del direttore sanitario; il terzo perché le prove invocate erano irrilevanti una volta accertati gli obblighi organizzativi e di vigilanza; il quarto perché la motivazione sulla quantificazione della sanzione era sufficiente e il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.","risultato":"La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. 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Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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