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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34818/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione assumendo la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello di Napoli per "travisamento per omissione della prova": avrebbe dovuto considerare dichiarazioni testimoniali (in particolare di Angelo Paparo) che indicherebbero l'assenza di pagamenti nel 2006 e far risalire l'ultimo pagamento a novembre 2005. Ne avrebbe derivato l'applicazione della disciplina prescrizionale antecedente alla legge n.251/2005, più favorevole, con conseguente maturazione della prescrizione (calcolata dal ricorrente al 26/10/2018, anche tenendo conto della sospensione di 601 giorni). Contestava quindi il rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata in appello e denunciava violazioni degli artt. 157 e 644 c.p. e delle norme processuali richiamate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondata e non contraddittoria la ricostruzione della Corte d'appello, la quale, sulla base della "lettura completa" delle deposizioni di Angelo Paparo e della deposizione di Elena Del Percio e di annotazioni in agenda, ha accertato che l'ultimo pagamento in esecuzione del patto usurario è avvenuto nel febbraio 2006. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che qualifica il reato di usura come reato a schema duplice e a consumazione prolungata/frazionata, per cui i pagamenti compiuti segnano il momento consumativo da cui computare la prescrizione. Di conseguenza la disciplina prescrizionale applicabile è quella risultante dalla legge n.251/2005 e il termine di prescrizione era ancora pendente (termine massimo calcolato pari a diciotto anni e nove mesi; la prescrizione sarebbe intervenuta il 26/06/2026). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente in tema di motivazione contraddittoria; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa a presunto travisamento/omissione probatoria.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente con riferimento a violazioni di norme sostanziali; la Corte ha ritenuto che non sussistano vizi di violazione degli artt. 157 e 644 c.p. dedotti dal ricorrente.

  • art. 644 cod. pen. (usura)

    La Corte richiama la giurisprudenza che considera l'usura come reato a duplice schema e a consumazione prolungata: la consumazione si individua nell'accettazione della promessa degli interessi o nell'ultimo pagamento effettuato in esecuzione del patto usurario.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma relativa alla prescrizione; la Corte ha indicato che, individuato il momento consumativo (febbraio 2006), va applicata la disciplina prescrizionale risultante dalle modifiche della legge n.251/2005.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma sulla durata della prescrizione in relazione alla pena edittale; la Corte ha computato il termine prescrizionale sulla base della pena massima applicabile alla fattispecie aumentata dalle aggravanti a effetto speciale.

  • art. 531, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio di appello e sull'eventuale retroazione della data di consumazione; richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello si sia correttamente pronunciata dopo valutazione probatoria completa.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Intervento normativo che ha modificato il trattamento dell'usura e la disciplina prescrizionale; decisiva per stabilire quale regime prescrizionale fosse applicabile a fatti consumati nel febbraio 2006.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorrente; applicata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Il reato di usura è un reato a schema duplice e a consumazione prolungata: la consumazione può verificarsi con l'accettazione della promessa usuraria o con l'ultimo pagamento effettuato in esecuzione del patto; pertanto, ai fini della prescrizione si computa il termine dall'ultimo pagamento riconducibile al patto usurario.
  • La Corte di cassazione non annulla per semplice selezione di frasi testimoniali: il ricorrente deve confrontarsi con l'insieme probatorio valutato dal giudice di merito; isolare passaggi incerti non è sufficiente a dimostrare il travisamento o l'omissione della prova.
  • Quando la data di consumazione del reato ricade attorno a una modificazione legislativa favorevole, occorre verificare se sia applicabile retroattivamente il regime più favorevole per la determinazione della prescrizione; la prova del momento consumativo è determinante per tale scelta.
  • Nel calcolo della prescrizione si devono considerare l'entità della pena edittale al tempo del fatto, gli aumenti per aggravanti a effetto speciale e gli eventuali atti interruttivi o sospensioni del corso della prescrizione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o determinati da negligenza nella valutazione della causa di inammissibilità possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla cassa delle ammende).

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