Cassazione Penale, Ordinanza n. 03708/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per detenzione illecita di circa 210 grammi di cocaina destinata alla cessione, per violenza sulla sbarra posta a chiusura di una strada e per evasione dalla detenzione domiciliare. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare che la circostanza attenuante prevista per la collaborazione prestata non fosse stata applicata nella massima estensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura investisse profili di merito non deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione del grado di proficuità della collaborazione e del trattamento sanzionatorio era stata motivata in modo congruo dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata aveva valorizzato la collaborazione dell'imputato, considerandola prevalente anche rispetto alla recidiva reiterata, e aveva poi applicato una sola riduzione di pena partendo dal minimo edittale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa alla detenzione illecita di sostanza stupefacente a fine di cessione a terzi
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
attenuante riconnessa alla collaborazione/ravvedimento operoso, valorizzata dalla Corte territoriale ma contestata dal ricorrente quanto alla sua massima estensione
art. 61 n. 11 c.p.
circostanza aggravante contestata in relazione ai reati di stupefacenti e di violenza sulla sbarra
art. 61 n. 2 c.p.
circostanza aggravante contestata in relazione al reato di violenza sulla sbarra
art. 337 quater c.p.
norma indicata nel capo relativo alla condotta di sfondamento con violenza della sbarra posta a chiusura della strada
art. 385 c.p.
reato di evasione dalla detenzione domiciliare
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente dalla Corte nel ricordare che in cassazione sono deducibili solo motivi rientranti nel numerus clausus delle censure di legittimità
art. 186 Corte cost. 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione di merito del giudice di appello sul trattamento sanzionatorio quando la motivazione sia congrua, esauriente e logicamente coerente.
- La doglianza che mira soltanto a ottenere una diversa modulazione dell'attenuante già riconosciuta, senza evidenziare un vizio logico-giuridico della motivazione, è inammissibile perché estranea al sindacato della Corte di cassazione.
- Quando il giudice di merito spiega le ragioni per cui attribuisce un determinato peso alla collaborazione dell'imputato e la bilancia con altre circostanze, la decisione sulla quantificazione della riduzione di pena non è riesaminabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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