Cassazione Civile, Ordinanza n. 02408/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva chiesto l'iscrizione nell'elenco dei fornitori/white list di cui al d.P.C.M. 18 aprile 2013. Il Prefetto aveva negato l'iscrizione e adottato un'informativa antimafia ex artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011, valorizzando precedenti penali e vicende cautelari riferite ai soci, poi assolti per prescrizione. La società aveva impugnato l'atto davanti al TAR, sostenendo che si trattasse della mera riedizione di una precedente informativa mai notificata, che non vi fossero fatti nuovi, che fosse venuto meno il presupposto originario legato al rinvio a giudizio dei soci e che non esistessero ulteriori elementi idonei a fondare il sospetto di contiguità mafiosa. Il TAR aveva accolto il ricorso; il Consiglio di Stato, invece, aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente, ai fini dell'interdittiva, un quadro indiziario e sintomatico non coincidente con la prova piena richiesta in sede penale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, che il Consiglio di Stato avrebbe sconfinato dai limiti esterni della giurisdizione, omettendo di considerare il reale contenuto della sentenza penale assolutoria, affermando erroneamente un quadro fattuale intriso di mafiosità e violando ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle misure interdittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, miravano in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dal Consiglio di Stato sulla congruità della motivazione prefettizia e sulla sussistenza del rischio di contiguità mafiosa. Tali profili non attengono al riparto di giurisdizione: il limite esterno è superato solo quando il giudice amministrativo sostituisce la propria valutazione a quella dell'amministrazione o compie una diretta valutazione di opportunità/convenienza dell'atto. Non integra invece una questione di giurisdizione la denuncia di insufficienza della motivazione o di errori procedurali, né la lamentata violazione del giudicato penale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, artt. 84 e 91
informazione antimafia / interdittiva antimafia
sono richiamati come base normativa del potere prefettizio di adottare l'informativa antimafia sulla base di elementi indiziari e sintomatici di rischio di infiltrazione mafiosa.
d.P.C.M. 18 aprile 2013
elenco dei fornitori di beni e servizi della pubblica amministrazione (white list)
viene richiamato come disciplina dell'iscrizione nell'elenco soggetto a verifica antimafia.
condanna alle spese del giudizio di legittimità
è la norma posta a fondamento della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
viene applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ricorre solo quando il giudice sostituisce la propria valutazione a quella dell'amministrazione o compie una diretta valutazione di opportunità e convenienza dell'atto; non quando si contesti la correttezza del sindacato di legittimità svolto sull'atto amministrativo.
- Non è ammissibile in cassazione, come questione di giurisdizione, la censura che in realtà denunci l'erroneità della motivazione, l'insufficienza dell'istruttoria o l'errata valutazione degli elementi indiziari compiuta dal giudice amministrativo.
- In materia di informativa antimafia, il giudizio prefettizio può essere fondato su elementi sintomatici e indiziari, diversi e meno rigorosi rispetto alla prova piena richiesta in sede penale; la denuncia della ritenuta congruità di tale quadro indiziario attiene al merito della controversia, non alla giurisdizione.
- La dedotta violazione del giudicato penale o la contestazione dell'apprezzamento degli esiti del processo penale non integra di per sé un vizio attinente ai limiti esterni della giurisdizione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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