Cassazione Civile, Ordinanza n. 16254/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Due soggetti avevano stipulato con una società un contratto avente ad oggetto una perizia econometrica su un mutuo, con previsione dell’indicazione di un legale specializzato in caso di emersione di irregolarità e di copertura delle spese legali tramite una polizza assicurativa inclusa nel contratto. Sulla base della perizia era stata poi introdotta una causa contro la banca mutuante, conclusa con rigetto e condanna alle spese. I clienti avevano quindi agito contro la società chiedendo risoluzione del contratto, restituzione di quanto pagato e risarcimento dei danni, assumendo l’inadempimento della società per non aver garantito la copertura assicurativa e per aver sconsigliato l’impugnazione della sentenza. La società sosteneva invece di non essere tenuta alla restituzione o al risarcimento, deducendo che la copertura fosse eventualmente a carico dell’assicuratore e che la polizza fosse operativa; in cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull’assicurazione per conto altrui, sul mancato pagamento del premio, sull’onere della prova e sul valore della prova documentale, contestando l’affermazione di propria inadempienza e l’assunto di giudicato sulla non operatività della polizza; con il secondo ha lamentato la violazione della relatività degli effetti del contratto e un vizio motivazionale, sostenendo che i diritti restitutori e risarcitori non potessero essere riconosciuti anche a favore del soggetto che non aveva sottoscritto il contratto, o comunque dovessero essere limitati pro quota.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura non aggrediva realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla formazione del giudicato interno circa l’inoperatività della polizza e sulla mancata specifica impugnazione di tale capo, oltre che sulla non contestata gravità dell’inadempimento per mancato pagamento del premio. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la doglianza fosse costruita come vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati e comunque non aderente alla motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato il fatto che entrambi gli intestatari del conto corrente erano parti del rapporto contrattuale e che il corrispettivo era stato tratto da un conto cointestato. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’intero ricorso, senza pronuncia sulle spese per mancata difesa degli intimati, e ha dato atto della debenza del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di assicurazione per conto altrui, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi sulla mancata impugnazione del giudicato interno e sull’inadempimento contrattuale
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’inadempimento relativo a una parte del premio non consentisse la sospensione della garanzia; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo
richiamato sub specie di violazione dell’onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne esaminasse il merito per difetto di specificità della doglianza
richiamato per la relatività degli effetti del contratto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata
richiamato in relazione al preteso vizio di motivazione, ma il motivo è stato ritenuto fuori dal perimetro del controllo di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
evocato dalla ricorrente in tema di motivazione; la Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" e precisa che è denunciabile solo l’anomalia motivazionale nei limiti fissati dalle Sezioni Unite
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nel principio di diritto sulla necessità di specifica enunciazione dei motivi di ricorso, pena inammissibilità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per la necessità di specificità e di indicazione/riproduzione degli atti e dei documenti rilevanti
richiamato quale norma sulla trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dispone l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fondi anche su un capo non specificamente impugnato e quindi passato in giudicato interno.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per aggirare l’onere di impugnare specificamente tutte le autonome rationes poste a fondamento della decisione di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le doglianze sono formulate in modo generico, senza specifica indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti, o se si limitano a riprodurre in modo assertivo le difese svolte nei gradi di merito.
- Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione è circoscritto alle sole anomalie motivazionali che integrano una violazione di rilievo costituzionale; non è più consentita una critica alla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La pretesa violazione del principio di relatività degli effetti del contratto deve confrontarsi con l’accertamento di merito sulla concreta partecipazione delle parti al rapporto contrattuale e sulla provenienza del corrispettivo o dell’utilità dal medesimo rapporto, non potendo essere proposta in modo astratto e sganciato dalla motivazione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15992/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15995/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16001/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16002/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →