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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12461/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società correntista aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo negativo di un conto corrente bancario, contestando il credito azionato dalla banca. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo parzialmente: il decreto era stato revocato, ma era stata comunque condannata la correntista al pagamento di una somma residua, con interessi convenzionali entro il tasso soglia. In appello la correntista sosteneva che la propria opposizione avesse inteso contestare l'intero credito, non solo una parte, deducendo l'illegittimità degli interessi per rinvio agli usi di piazza, l'anatocismo, le commissioni di massimo scoperto e la conseguente indeterminabilità del credito; lamentava inoltre che tali profili dovessero essere rilevati d'ufficio come nullità di protezione. La Corte d'appello ha però ritenuto tardiva e nuova la contestazione della clausola di rinvio agli usi, perché non tempestivamente allegata negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 183 c.p.c., ma solo in comparsa conclusionale. In cassazione la società ricorrente ha censurato: la pretesa erronea lettura della non contestazione parziale del credito; il mancato rilievo della nullità della clausola sugli interessi; la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 117 e 127 TUB; la nullità della sentenza per motivazione apparente; la dedotta indeterminabilità del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla non contestazione perché il ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare, con la necessaria trascrizione e indicazione degli atti, il contenuto degli atti difensivi rilevanti. Ha escluso poi che potesse essere utilmente invocato il rilievo officioso della nullità della clausola di rinvio agli usi, poiché il fatto costitutivo della nullità era stato allegato tardivamente; il potere officioso del giudice opera solo sui fatti tempestivamente introdotti nel processo. Ha infine osservato che la doglianza sull'indeterminabilità del credito era rivolta in sostanza contro la sentenza di primo grado e non contro quella di appello, unica impugnabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Norma richiamata per l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla debitrice ingiunta.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione richiede specifica allegazione e, in cassazione, puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti; non può essere censurato in modo generico.

  • art. 117 TUB

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità della clausola sugli interessi e alla necessità di pattuizione scritta e determinata.

  • art. 127 TUB

    Invocato insieme all'art. 117 TUB a sostegno della dedotta nullità di protezione della clausola sugli interessi.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato quale parametro della disciplina degli interessi convenzionali.

  • artt. 1346, 1418 e 1421 c.c.

    Invocati per sostenere la nullità della clausola contrattuale e la sua rilevabilità d'ufficio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura sulla non contestazione è inammissibile se il ricorso non indica e trascrive specificamente gli atti processuali rilevanti.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le allegazioni decisive devono essere formulate tempestivamente, entro le preclusioni istruttorie, non potendo essere introdotte solo in comparsa conclusionale.

  • art. 186-bis c.p.c.

    L'ordinanza monitoria o anticipatoria non contestata è richiamata per evidenziare la mancata tempestiva contestazione di parte del credito.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo officioso della nullità presuppone comunque il contraddittorio sui fatti costitutivi tempestivamente allegati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Per l'inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura in cassazione del principio di non contestazione richiede una puntuale esposizione degli atti processuali rilevanti e la trascrizione dei passaggi necessari a verificare se e in che termini il fatto sia stato contestato.
  • Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di una clausola contrattuale opera solo sui fatti costitutivi della nullità tempestivamente allegati dalla parte; non può supplire alla tardiva introduzione in giudizio di tali fatti.
  • La deduzione di una nullità contrattuale non può essere veicolata per la prima volta solo in comparsa conclusionale, poiché ciò viola le preclusioni e non consente un utile contraddittorio sul fatto costitutivo del vizio.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente veste di ricorso contro la sentenza d'appello, miri in realtà a contestare la decisione di primo grado.
  • La rilevabilità officiosa della nullità non elimina l'onere della parte di allegare tempestivamente i fatti da cui la nullità discende; il rilievo officioso concerne la qualificazione giuridica di fatti già entrati nel processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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