Cassazione Civile, Ordinanza n. 12348/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (familiare imprenditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto intrafamiliare in un'azienda agricola di famiglia. Un fratello ha chiesto il riconoscimento dei diritti economici conseguenti all'attività quotidianamente prestata per anni nell'impresa gestita dal fratello titolare dopo il decesso dei genitori. Il Tribunale ha ritenuto integrata l'impresa familiare e ha condannato alcune sorelle al pagamento di una somma; la Corte d'appello ha rideterminato il dovuto, dichiarando cessata la materia del contendere nei confronti di una sorella e applicando il criterio della quota ereditaria ex art. 752 c.c. Le ricorrenti principali hanno dedotto: (i) violazione dell'art. 230 bis c.c. e delle norme sulle prove per avere la Corte escluso la gratuità della prestazione e ritenuto onerosо il lavoro svolto, sostenendo che esso fosse stato prestato affectionis vel benevolentiae causa o comunque con rinuncia ai diritti in vista dell'eredità; (ii) nullità della sentenza e del procedimento per vizi della consulenza tecnica d'ufficio e del contraddittorio, assumendo che mancassero nel ricorso introduttivo le necessarie allegazioni sui fatti costitutivi, sulla redditività dell'impresa e sui ricavi anno per anno, e che il consulente avesse supplito illegittimamente a tali carenze acquisendo dati e documenti non ritualmente allegati; (iii) violazione delle regole su allegazione e prova, per l'asserito uso di documenti e dati estranei al thema decidendum. Il resistente, con ricorso incidentale, ha contestato la mancata inclusione nella base di calcolo dei ricavi derivanti dalla vendita dei bovini, sostenendo che tale posta fosse implicita nell'attività di allevamento e che la motivazione sul punto fosse apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia i ricorsi principali delle sorelle sia i ricorsi incidentali del fratello. Ha ritenuto infondato il primo motivo delle ricorrenti, confermando la qualificazione del rapporto come impresa familiare e l'esclusione della gratuità del lavoro in base alla consistenza, continuità e durata dell'apporto lavorativo, nonché l'insussistenza di una rinuncia tacita ai diritti. Ha inoltre respinto i motivi sulla c.t.u. e sulle allegazioni, valorizzando l'interpretazione della domanda già compiuta dal giudice di merito e richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla possibilità per il consulente, nei limiti del quesito e del contraddittorio, di acquisire documenti e svolgere accertamenti anche senza essere vincolato dalle preclusioni istruttorie delle parti, purché non sostituisca la prova dei fatti principali che restano a carico delle parti. Ha infine escluso che fosse viziata la motivazione sul punto contestato nel ricorso incidentale, perché la vendita del bestiame non era stata allegata in primo grado e dunque non entrava nel thema decidendum. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'impresa familiare opera come fattispecie residuale per ricomprendere gli apporti lavorativi altrimenti non qualificabili come lavoro subordinato; la gratuità del lavoro familiare ha portata limitata e va esclusa quando l'apporto sia continuativo, rilevante e non compatibile con la mera benevolentiae causa.
Nel riparto del debito tra coeredi che succedono come eredi, la Corte d'appello ha applicato il criterio proporzionale e non la solidarietà.
Non risulta violato quando il giudice valorizza prove ritualmente acquisite e non utilizza prove d'ufficio al di fuori dei casi consentiti.
Non è violato se il giudice valuta il materiale probatorio secondo il criterio legale e non secondo regole diverse.
La censura è infondata quando non vi sia effettiva inversione dell'onere della prova; i fatti principali restano a carico della parte che li allega.
Nel rito del lavoro la domanda deve contenere l'allegazione dei fatti costitutivi, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tali fatti fossero stati sufficientemente esposti.
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla consulenza tecnica e sul contraddittorio.
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla consulenza tecnica e sul contraddittorio.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella disciplina della c.t.u.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella disciplina della c.t.u.
Non vi è omessa pronuncia o ultrapetizione quando il giudice di merito decide nei limiti della domanda come sostanzialmente interpretata.
art. 111 Cost.
Richiamato nelle censure sul giusto processo e sul contraddittorio nella c.t.u.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca nel nucleo essenziale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che una motivazione esistesse ed esplicitasse le ragioni della decisione.
Richiamato per escludere il riesame del fatto in presenza di doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come base per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come base per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il tentativo di rivalutazione del fatto è precluso se non ricorrono i rigorosi presupposti del vizio motivazionale.
In materia di esame contabile il consulente può acquisire documenti necessari a rispondere ai quesiti, nei limiti dell'incarico e del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'impresa familiare il carattere gratuito dell'apporto lavorativo è eccezionale e residuale: quando il familiare presti lavoro quotidiano, continuativo e di significativo rilievo organizzativo o produttivo, il giudice può escludere la mera affettività della prestazione e riconoscere il credito conseguente alla partecipazione all'impresa.
- La rinuncia tacita a diritti derivanti dal rapporto familiare o d'impresa non può essere desunta in modo generico dalla mera speranza di futuri vantaggi successori: occorre un comportamento concludente, univoco e incompatibile con la volontà di conservare il diritto.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo i limiti del vizio motivazionale; inoltre, in presenza di doppia conforme, il sindacato sul fatto è ulteriormente ristretto.
- La consulenza tecnica d'ufficio, anche quando abbia natura percipiente o contabile, può acquisire documenti e svolgere accertamenti necessari a rispondere ai quesiti, senza essere assoggettata alle stesse preclusioni istruttorie delle parti, purché resti ferma la distinzione tra fatti principali, che devono essere allegati e provati dalle parti, e attività di supporto tecnico del consulente.
- Nel rito del lavoro, l'allegazione dei fatti costitutivi deve essere sufficiente a individuare il thema decidendum, ma il giudice di merito può interpretare la domanda in base al suo contenuto sostanziale, senza arrestarsi al solo tenore letterale degli atti.
- La motivazione è apparente solo se manca effettivamente il nucleo argomentativo minimo: una motivazione che esponga, anche sinteticamente, le ragioni poste a base della decisione è sufficiente a superare la censura di nullità.
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