Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16799/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto lavorativo protrattosi per circa dieci anni, a orario pieno, prestato in favore dell'attività riconducibile al de cuius e poi proseguita dagli eredi. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido due coeredi al pagamento di una somma rilevante in favore della lavoratrice, ritenendo provata la subordinazione e ravvisando una prosecuzione dell'attività d'impresa da parte degli eredi, anche sulla base di indici esterni: prosecuzione per anni dell'attività dopo la morte del titolare, pretese di distribuzione degli utili da parte di alcuni eredi, apparenza di una società di fatto tra gli eredi con affidamento della lavoratrice, buste paga intestate alla "ditta eredi di Clarici Manes", iscrizione all'anagrafe tributaria e indicazione di un coerede quale legale rappresentante. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per asserita formazione del giudicato sull'inesistenza della società di fatto tra gli eredi; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la corte pronunciato nei confronti dei singoli eredi anziché sulla formula usata in domanda; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver accolto una domanda di condanna asseritamente nuova in appello; 4) violazione degli artt. 752 e 754 c.c. per avere riconosciuto una responsabilità solidale degli eredi, mentre i debiti ereditari graverebbero pro quota.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la formazione del giudicato perché la questione era ancora sub iudice in appello, anche per effetto dell'appello incidentale della lavoratrice; ha ritenuto infondate le doglianze sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla novità della domanda, osservando che la condanna delle ricorrenti era stata pronunciata in accoglimento della domanda proposta in appello incidentale dalla lavoratrice e nei confronti di soggetti partecipi del giudizio fin dall'origine; ha infine escluso la violazione delle regole successorie sugli obblighi ereditari, affermando che, quando gli eredi subentrano nella gestione di un'azienda e vi sia sostituzione del titolare, si applica l'art. 2112 c.c. anche nel trasferimento d'azienda avvenuto mortis causa. Per tale ragione tutti gli eredi sono responsabili, ai sensi dell'art. 2112, comma 2, c.c., per i debiti di lavoro del dante causa. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non si era formato perché la questione era ancora devoluta alla cognizione del giudice d'appello, anche per effetto dell'impugnazione incidentale della lavoratrice.

  • art. 324 c.p.c.

    Manca il giudicato interno se il capo della sentenza è ancora oggetto di impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando la condanna venga pronunciata nei confronti dei soggetti ritenuti effettivi destinatari dell'obbligazione e già parti del giudizio.

  • art. 345 c.p.c.

    La condanna degli eredi non costituisce domanda nuova se deriva dall'accoglimento dell'appello incidentale della parte originaria attrice.

  • art. 752 c.c.

    La regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari non esclude la responsabilità solidale quando opera la disciplina speciale dell'art. 2112 c.c. per il trasferimento d'azienda.

  • art. 754 c.c.

    Le norme sulla responsabilità degli eredi per i debiti del de cuius cedono alla disciplina speciale sui rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda.

  • art. 2112 c.c.

    Si applica anche al trasferimento d'azienda mortis causa, ogniqualvolta vi sia sostituzione del titolare del complesso organizzato di beni destinati all'impresa, anche per successione ereditaria; gli eredi subentrati nella gestione rispondono dei debiti di lavoro del dante causa.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'azienda può configurarsi anche in caso di successione ereditaria, purché il complesso organizzato dei beni continui nella sua identità funzionale e vi sia sostituzione del titolare dell'impresa, a prescindere dal mezzo tecnico-giuridico del subentro.
  • In caso di trasferimento d'azienda mortis causa, gli eredi che subentrano nella gestione dell'attività rispondono dei debiti di lavoro del dante causa ai sensi dell'art. 2112 c.c., con prevalenza della disciplina speciale rispetto alle regole sulla responsabilità ereditaria pro quota.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito condanni i soggetti che, in base agli accertamenti svolti, risultino i reali titolari o gestori dell'attività, purché siano parti del processo e la decisione trovi corrispondenza nella domanda sostanziale proposta.
  • Il giudicato interno non si forma sul capo di sentenza che resti devoluto al giudice di appello per effetto dell'impugnazione di una parte o dell'appello incidentale dell'altra parte.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.