Cassazione Civile, Ordinanza n. 22499/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di divisione giudiziale di un immobile in comproprietà al 50% tra due soggetti. Il tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione, rinviando alla fase esecutiva per l'estrazione a sorte dei lotti. La corte d'appello, invece, aveva ritenuto il bene indivisibile in natura e lo aveva assegnato a una delle condividenti con obbligo di versare un conguaglio all'altra. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull'appello e sulla divisione, sostenendo che il gravame fosse inammissibile per difetto di specificità e che la corte territoriale avesse comunque errato nel ritenere l'indivisibilità del bene; 2) erronea valorizzazione dell'esiguità delle porzioni ricavabili, deducendo che il cespite era adibito a magazzino e dunque divisibile; 3) errata applicazione dell'art. 720 c.c. nella scelta del condividente a cui assegnare il bene, poiché il giudice di merito avrebbe attribuito rilievo alla presenza dell'assegnataria a Limone Piemonte e alla residenza all'estero dell'altra comproprietaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato, anzitutto, che l'appello proposto dalla controparte era sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché conteneva una critica idonea a investire il fondamento logico-giuridico della decisione di primo grado. Nel merito, ha confermato la valutazione della corte d'appello circa la non comoda divisibilità del compendio immobiliare, valorizzando gli ostacoli tecnici e funzionali alla divisione, la necessità di costituire servitù di passaggio, l'esiguità delle porzioni e la conseguente perdita di fruibilità e deprezzamento dei lotti. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o illogica, rilevando che la ricorrente si era limitata a proporre una lettura alternativa delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nella divisione di beni non comodamente divisibili, il giudice può disporre l'assegnazione del bene a uno dei condividenti con conguaglio; la valutazione della divisibilità deve tenere conto della concreta fruibilità dei lotti, degli oneri necessari e della perdita di valore derivante dal frazionamento.
La divisione in natura resta la regola, ma è esclusa quando il frazionamento non consenta una ripartizione agevole e utile del bene.
L'atto di appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni contestate e una parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza impugnata, senza necessità di formule sacramentali.
Richiamato nel contesto delle censure di parte, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.
Richiamato in relazione alla denuncia di motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse viziata in tal senso.
Richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza specifica autonoma applicazione nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza specifica autonoma applicazione nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza specifica autonoma applicazione nella motivazione della Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l'onere di specificità dei motivi è soddisfatto quando l'impugnazione individua chiaramente le statuizioni censurate e ne contesta in modo argomentato le rationes decidendi; non sono necessarie formule rituali né un progetto alternativo di sentenza.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità costituisce ipotesi residuale e non può essere affermata quando il gravame consente comunque di comprendere con certezza le doglianze mosse alla decisione di primo grado.
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una rivalutazione del merito o delle prove: l'apprezzamento della divisibilità di un bene e della sua concreta fruibilità spetta al giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti del minimo costituzionale.
- Ai fini della divisione di un bene comune, la non comoda divisibilità può derivare non solo dall'impossibilità materiale di frazionamento, ma anche dalla necessità di costituire servitù, dall'esiguità delle porzioni, dalla perdita di utilità pratica e dal deprezzamento delle quote ricavabili.
- La motivazione è solo quando manca del tutto o non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non è apparente se il giudice espone in modo comprensibile le ragioni del proprio convincimento.
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