Cassazione Penale, Sentenza n. 6919/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello di Milano del 19/11/2021 che confermava la responsabilità per plurime fattispecie di bancarotta relative al fallimento della Copren s.r.l.: in particolare si discutevano la cessione frazionata e sottovalutata del complesso aziendale a Saiet (capo a), la cessione senza pagamento di due impianti acquistati da società svedese e consegnati a società terze (capo b), pagamenti a soci ritenuti preferenziali e poi riqualificati (capo c), e l'omissione sistematica dei versamenti tributari e previdenziali che avrebbe cagionato il fallimento (capo d). I ricorrenti deducevano vizi di motivazione e travisamento probatorio, contestavano la qualificazione come amministratori di fatto, la legittimità del sequestro conservativo e la tardiva comunicazione delle conclusioni della Procura generale; Beretta inoltre contestava la misura della pena e la qualificazione come procuratore/amministratore di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i ricorsi di Fabrizio Perego e di Filippo Crea, confermando le condanne e le valutazioni di merito in ordine ai capi ritenuti provati (conferma della natura fraudolenta della cessione frazionata a Saiet, della distrazione con mancata riscossione dei crediti e della sistematicità degli omessi versamenti fiscali e previdenziali). Quanto al capo c) la prescrizione era stata accertata in relazione a taluni pagamenti e questo ha prodotto l'estinzione del reato per alcuni imputati in sede di merito. Il ricorso di Mauro Beretta è stato invece parzialmente accolto: la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa all'insufficiente motivazione della Corte territoriale sulla commisurazione della pena (mancata esplicita motivazione rispetto ai parametri dell'art. 133 c.p. e alla riduzione operata rispetto alla sentenza di primo grado) e ha disposto l'annullamento limitato della parte di sentenza inerente la determinazione della pena per Beretta con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; per il resto la condanna di Beretta (qualità di socio/procuratore e responsabilità per le condotte contestate) è stata confermata.
Norme richiamate
Legge fallimentare art. 216 (ex art. 216 l.f.)
La Corte ha interpretato la disciplina sulla bancarotta fraudolenta impropria come comprensiva della cessione di rami d'azienda o della mancata riscossione di crediti quando tali operazioni determinano il depauperamento del patrimonio societario e rendono impossibile il regolare proseguimento dell'attività e il soddisfacimento dei creditori
Legge fallimentare art. 223, comma 2, n. 2
L'omesso sistematico pagamento di imposte e contributi può integrare un'operazione dolosa idonea a cagionare o aggravare il dissesto e quindi la fattispecie aggravata di bancarotta
Legge fallimentare art. 219 (aggravante pluralità di reati)
La Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta sulla base della molteplicità delle condotte fraudolente accertate
Codice civile art. 2639 (amministratore di fatto)
La qualificazione di "amministratore di fatto" può fondarsi su elementi sintomatici di inserimento operativo e di esercizio continuativo di poteri gestori, non richiede esclusività dell'attività né formale nomina
Codice di procedura penale art. 606 (motivi di ricorso per cassazione, lett. e)
La Corte ricorda i limiti della Cassazione nella sindacazione del travisamento della prova: la doglianza deve essere specifica, soprattutto in presenza di doppia conforme, e non può consistere in una rivalutazione del merito
Codice di procedura penale artt. 581 e 591 (autosufficienza del ricorso)
I motivi che adducono travisamenti o estratti probatori devono essere autosufficienti e corredati delle trascrizioni/atti utili; altrimenti sono inammissibili
Codice di procedura penale artt. 316; 318 e 324 (sequestro e riesame)
I provvedimenti di sequestro conservativo sono misure cautelari impugnabili con i rimedi specifici (riesame) e non possono essere rimessi in via ordinaria in appello se non esercitati nei termini previsti
Codice di procedura penale art. 129
In caso di estinzione per prescrizione il giudice può assolvere per cause di non punibilità solo se i presupposti sono manifestamente evidenti; in Cassazione la censura alla mancata statuizione assolutoria deve mostrare tale evidenza
Codice penale art. 133 (determinazione della pena)
La Corte ha ribadito l'obbligo di motivare la determinazione della pena con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.; la riduzione della pena senza motivazione adeguata determina la necessita' di rinnovare il giudizio sulla commisurazione
Decreto-legge n. 137/2020 art. 23, comma 8 (discipline emergenziali sulla requisitoria)
Il ritardo nella comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale può giustificare il rinvio dell'udienza solo se ha effettivamente pregiudicato l'assistenza difensiva; non determina automaticamente la nullità della sentenza
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile richiedere una rivalutazione libera delle prove: le censure devono colpire vizi di motivazione manifesti o specifici travisamenti dimostrabili con la documentazione inserita nel ricorso
- La cessione frazionata di un ramo d'azienda, effettuata a ridosso del fallimento e a valore evidente inferiore, costituisce indice di fraudolenza e può integrare la bancarotta per distrazione
- La qualifica di "amministratore di fatto" si valuta sui fatti e sul ruolo concreto svolto (rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, decisioni gestionali), non solo sulla formale qualifica societaria
- L'omesso pagamento sistematico di imposte e contributi può costituire un'operazione dolosa rilevante ai fini della bancarotta aggravata quando aggrava o cagiona il dissesto societario
- I provvedimenti di sequestro conservativo vanno impugnati con gli strumenti processuali specifici (riesame) e non possono essere sollevati tardivamente in appello se è decorso il termine per il riesame
- La comunicazione tardiva delle conclusioni della Procura generale, nelle procedure emergenziali, non annulla automaticamente la decisione: occorre dimostrare il concreto pregiudizio per la difesa
- La motivazione sulla determinazione della pena deve esplicitare il riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.; la mancanza di motivazione sulla riduzione rispetto al primo grado è motivo di annullamento e rinvio per ricalcolo
- Quando in sede di merito vi sia una "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello), il sindacato di legittimità sul travisamento della prova è più stringente: il ricorrente deve indicare con precisione e documentazione gli elementi omessi o falsamente rappresentati
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