Cassazione Civile, Ordinanza n. 35244/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un professionista per ottenere il pagamento del compenso asseritamente pattuito per l'attività svolta in favore di una società calcistica nella stagione 2007-2008, in particolare da fine febbraio 2008 sino al termine della stagione, quale osteopata e posturologo della squadra. Il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della società, rigettandola verso un altro convenuto; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo provata l'esistenza dell'accordo e la predeterminazione forfettaria del corrispettivo. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1755 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; in sintesi, ha sostenuto che la corte territoriale avrebbe male apprezzato le prove testimoniali e l'interrogatorio formale, attribuendo rilievo a una deposizione ritenuta inattendibile e ignorando altri testimoni che, secondo la ricorrente, avrebbero escluso un effettivo svolgimento dell'attività o comunque un incarico nei termini ricostruiti dai giudici di merito. Ha inoltre denunciato ultrapetizione e erronea liquidazione dell'intero importo di euro 50.000,00 per un'attività svolta solo da febbraio 2008, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. e censura sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché non individuava specificamente il fatto decisivo asseritamente omesso e, in ogni caso, operava la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Quanto alla denunciata violazione di legge, la censura è stata ritenuta in realtà diretta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. È stata reputata inammissibile anche la censura di ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva riportato in modo adeguato il contenuto della domanda originaria in contrasto con quanto ricostruito in sentenza. Conseguentemente è stata confermata la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la deduzione del vizio è inammissibile perché non specifica il fatto decisivo asseritamente omesso e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, preclude la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura di ultrapetizione è inammissibile quando non è specificamente riportato il contenuto della domanda introduttiva che si assume diversamente decisa
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone, anche per gli errori processuali, il rispetto del principio di specificità mediante puntuale indicazione degli atti e del loro contenuto rilevante
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, rendendo applicabile l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e di diversa ricostruzione del fatto, poiché il controllo della Cassazione non si estende al merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico il fatto storico trascurato e se la doglianza si risolve in una critica globale alla motivazione o alle risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La censura di ultrapetizione richiede una rigorosa specificità: il ricorrente deve riportare il contenuto della domanda originaria e dimostrare puntualmente la divergenza rispetto a quanto deciso, non essendo sufficiente una generica contestazione.
- Le questioni sulle spese seguono l'esito del gravame: se il ricorso è inammissibile, resta ferma la condanna alle spese secondo soccombenza e può operare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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