Cassazione Civile, Ordinanza n. 35740/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento ispettivo con cui un ente previdenziale aveva richiesto contributi ritenendo che il rapporto intercorso tra una società e una collaboratrice dovesse essere qualificato come agenzia e non come procacciamento d'affari. Il tribunale aveva annullato il verbale, ma la corte d'appello, su impugnazione dell'ente, aveva riformato la decisione valorizzando una serie di elementi indiziari: durata pluriennale del rapporto, fatturazione periodica, importi fatturati rilevanti, numerazione consecutiva delle fatture, causali fiscali. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1742 e 1743 c.c., sostenendo che il rapporto difettasse del carattere di stabilità richiesto per l'agenzia e che la mera periodicità della fatturazione o la dichiarazione tributaria a terzi non bastassero a dimostrarne la sussistenza; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte d'appello non avesse adeguatamente considerato la contemporanea esistenza di altri contratti di agenzia della medesima collaboratrice con società operanti nello stesso settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, osservando che la censura sulla qualificazione del rapporto mirava in realtà a riesaminare il merito e la valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha ribadito che l'agenzia si distingue dal procacciamento d'affari per la continuità e stabilità dell'attività, mentre l'esclusiva e l'assegnazione di una zona non sono elementi essenziali del contratto. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva motivato anche sul punto dell'assenza di esclusività, ritenendolo non decisivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la rivalutazione dei fatti di causa.
Il vizio è configurabile solo entro i ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare una valutazione di merito già compiuta.
È richiamato per individuare i criteri del contratto di agenzia e la sua distinzione dal procacciamento d'affari.
L'esclusiva è elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, derogabile dalle parti anche per facta concludentia.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; altrimenti sono inammissibili.
La causa è stata trattata con il procedimento camerale non partecipato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto contrattuale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se è violati i criteri giuridici astratti di qualificazione; quando invece si contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale istruttorio, la censura attiene al merito ed è scrutinabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Ai fini della distinzione tra agenzia e procacciamento d'affari, rilevano la stabilità e continuità dell'incarico per l'agenzia, mentre il procacciamento si caratterizza per occasionalità e saltuarietà dell'attività.
- La mancanza di esclusiva o di assegnazione di una zona non esclude di per sé il contratto di agenzia, poiché l'esclusiva è elemento naturale e non essenziale del rapporto.
- Le presunzioni semplici possono fondare da sole l'accertamento del fatto costitutivo, purché gli indizi siano plurimi, gravi, precisi e concordanti e siano valutati dapprima singolarmente e poi complessivamente secondo il criterio della convergenza del molteplice.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche e strettamente pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se il fatto dedotto come omesso è stato in realtà esaminato e ritenuto non decisivo, il motivo è inammissibile.
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