Cassazione Penale, Sentenza n. 33260/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, nella sua qualità di gestore di fatto della cooperativa Ariete, è stato ritenuto colpevole dalla Corte d'appello di Messina dei reati di tentata truffa (art. 56, 640, comma 2, c.p., capo a, con riferimento alla data 07/05/2014) e di falsità in atti (art. 482 in relazione all'art. 476, comma 2, c.p., capo b, con riferimento alla data 07/05/2015). La vicenda riguarda l'invio all'Università degli Studi di Messina di una comunicazione con cui la cooperativa dichiarava di volersi avvalere di una presunta offerta transattiva formulata dall'Avvocatura dello Stato; tale comunicazione si fondava su una copia "copia conforme" del verbale d'udienza del 26/06/2009 che si è poi rivelata falsificata. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omissione di acquisizione e confronto con l'atto originale e mancata acquisizione del fascicolo custodito dal Presidente del Tribunale (attenzione alla mancata assunzione di una prova decisiva); 2) vizio per violazione dell'art. 649 c.p.p. e affermazione che si sarebbe dovuto configurare solo il delitto di tentata truffa (presunta unitarietà della condotta); 3) estinzione dei reati per prescrizione (sostenendo retrodatazione del tempus commissi delicti al 24/06/2009).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Sul primo motivo: il ricorso non ha confutato in modo specifico l'insieme degli elementi probatori che hanno portato i giudici di merito a ritenere falsa la copia conforme del verbale (discrepanza con l'originale presente nel fascicolo d'ufficio, deposizioni contraddittorie degli avvocati Cuccia e Pagano, e la disponibilità dell'imputato al documento falso). L'acquisizione del fascicolo originale non sarebbe stata decisiva per mutare il convincimento dei giudici. Sul secondo motivo: la Corte ha confermato che può sussistere concorso di reati (falso e truffa) quando la falsificazione costituisce l'artificio finalizzato alla truffa; quindi non opera assorbimento. Sul terzo motivo: la Cassazione ha rilevato che non è ammissibile sollevare in sede di legittimità nuove questioni di fatto non dedotte in merito; inoltre le date di prescrizione indicate dai giudici sono successive alla sentenza d'appello (quindi i reati non risultano estinti al tempo della sentenza impugnata). Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; le condanne di merito sono state confermate.
Norme richiamate
Richiamato per la configurazione della tentata consumazione del reato di truffa; la Corte applica il principio che, ove la condotta non raggiunga l'evento, si configura il tentativo.
Norma relativa alla truffa aggravata; è stata contestata la condotta fraudolenta realizzata mediante artifizi e raggiri nei confronti dell'Università degli Studi di Messina.
Falso materiale in atto pubblico contestato in relazione all'art. 476 c.p.; la Corte ha ritenuto che la copia conforme abbia assunto l'apparenza di atto originale e sia stata alterata.
Riguarda la falsità materiale in atti pubblici; la Corte ha accertato la falsificazione intervenuta mediante sostituzione di pagine nella copia conforme.
Richiamato in ordine ai limiti del ricorso per cassazione (specificazione dei motivi di impugnazione).
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge per omesso accertamento; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non specifico rispetto al materiale probatorio.
Invocato dal ricorrente in relazione al divieto di bis in idem processuale e alla presunta unitarietà della condotta; la Corte ha invece chiarito che non sussiste assorbimento automatico tra reati diversi posti in un simultaneus processus.
Richiamati in relazione alla prescrizione; la Corte ha osservato che non è possibile sollevare nuovi fatti in Cassazione e che, comunque, le date di prescrizione risultano successive alla sentenza di appello.
La Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di determinare cause di non punibilità (quali la prescrizione) in sede di legittimità.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176
Disposizione richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nella fase di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato la valutazione globale degli elementi probatori svolta dai giudici di merito: complesse deduzioni di fatto o richieste di acquisizione di nuove prove, se non prospettate nei gradi precedenti, risultano inammissibili.
- Una "copia conforme" che assuma l'apparenza di atto originale può integrare il reato di falsità materiale: la mera produzione di una copia non esclude la falsità se emergono difformità con l'originale e indizi che mostrano una sostituzione o alterazione.
- Il falso e la truffa possono concorrere materialmente quando la falsificazione è lo strumento artificioso volto a commettere la truffa; non si applica automaticamente il principio di assorbimento se non è la legge stessa a prevedere un reato come elemento costitutivo di un altro.
- Questioni di prescrizione o cause di non punibilità non possono essere efficacemente dibattute per la prima volta in Cassazione se il ricorso è inammissibile; inoltre, il calcolo del termine prescrizionale deve riferirsi al momento di consumazione del reato così come accertato in fatto dai giudici di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, l'imposizione di condanne alle spese e talvolta il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; ciò rende strategico valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Non è sufficiente nel ricorso richiamare l'esistenza di un documento originale o la necessità di acquisirlo senza spiegare concretamente perché e in quale punto tale acquisizione avrebbe mutato il convincimento del giudice di merito.
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