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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33260/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, nella sua qualità di gestore di fatto della cooperativa Ariete, è stato ritenuto colpevole dalla Corte d'appello di Messina dei reati di tentata truffa (art. 56, 640, comma 2, c.p., capo a, con riferimento alla data 07/05/2014) e di falsità in atti (art. 482 in relazione all'art. 476, comma 2, c.p., capo b, con riferimento alla data 07/05/2015). La vicenda riguarda l'invio all'Università degli Studi di Messina di una comunicazione con cui la cooperativa dichiarava di volersi avvalere di una presunta offerta transattiva formulata dall'Avvocatura dello Stato; tale comunicazione si fondava su una copia "copia conforme" del verbale d'udienza del 26/06/2009 che si è poi rivelata falsificata. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omissione di acquisizione e confronto con l'atto originale e mancata acquisizione del fascicolo custodito dal Presidente del Tribunale (attenzione alla mancata assunzione di una prova decisiva); 2) vizio per violazione dell'art. 649 c.p.p. e affermazione che si sarebbe dovuto configurare solo il delitto di tentata truffa (presunta unitarietà della condotta); 3) estinzione dei reati per prescrizione (sostenendo retrodatazione del tempus commissi delicti al 24/06/2009).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Sul primo motivo: il ricorso non ha confutato in modo specifico l'insieme degli elementi probatori che hanno portato i giudici di merito a ritenere falsa la copia conforme del verbale (discrepanza con l'originale presente nel fascicolo d'ufficio, deposizioni contraddittorie degli avvocati Cuccia e Pagano, e la disponibilità dell'imputato al documento falso). L'acquisizione del fascicolo originale non sarebbe stata decisiva per mutare il convincimento dei giudici. Sul secondo motivo: la Corte ha confermato che può sussistere concorso di reati (falso e truffa) quando la falsificazione costituisce l'artificio finalizzato alla truffa; quindi non opera assorbimento. Sul terzo motivo: la Cassazione ha rilevato che non è ammissibile sollevare in sede di legittimità nuove questioni di fatto non dedotte in merito; inoltre le date di prescrizione indicate dai giudici sono successive alla sentenza d'appello (quindi i reati non risultano estinti al tempo della sentenza impugnata). Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; le condanne di merito sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per la configurazione della tentata consumazione del reato di truffa; la Corte applica il principio che, ove la condotta non raggiunga l'evento, si configura il tentativo.

  • art. 640, comma 2, c.p.

    Norma relativa alla truffa aggravata; è stata contestata la condotta fraudolenta realizzata mediante artifizi e raggiri nei confronti dell'Università degli Studi di Messina.

  • art. 482 c.p.

    Falso materiale in atto pubblico contestato in relazione all'art. 476 c.p.; la Corte ha ritenuto che la copia conforme abbia assunto l'apparenza di atto originale e sia stata alterata.

  • art. 476, comma 2, c.p.

    Riguarda la falsità materiale in atti pubblici; la Corte ha accertato la falsificazione intervenuta mediante sostituzione di pagine nella copia conforme.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in ordine ai limiti del ricorso per cassazione (specificazione dei motivi di impugnazione).

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge per omesso accertamento; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non specifico rispetto al materiale probatorio.

  • art. 649 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione al divieto di bis in idem processuale e alla presunta unitarietà della condotta; la Corte ha invece chiarito che non sussiste assorbimento automatico tra reati diversi posti in un simultaneus processus.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Richiamati in relazione alla prescrizione; la Corte ha osservato che non è possibile sollevare nuovi fatti in Cassazione e che, comunque, le date di prescrizione risultano successive alla sentenza di appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di determinare cause di non punibilità (quali la prescrizione) in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176

    Disposizione richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nella fase di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato la valutazione globale degli elementi probatori svolta dai giudici di merito: complesse deduzioni di fatto o richieste di acquisizione di nuove prove, se non prospettate nei gradi precedenti, risultano inammissibili.
  • Una "copia conforme" che assuma l'apparenza di atto originale può integrare il reato di falsità materiale: la mera produzione di una copia non esclude la falsità se emergono difformità con l'originale e indizi che mostrano una sostituzione o alterazione.
  • Il falso e la truffa possono concorrere materialmente quando la falsificazione è lo strumento artificioso volto a commettere la truffa; non si applica automaticamente il principio di assorbimento se non è la legge stessa a prevedere un reato come elemento costitutivo di un altro.
  • Questioni di prescrizione o cause di non punibilità non possono essere efficacemente dibattute per la prima volta in Cassazione se il ricorso è inammissibile; inoltre, il calcolo del termine prescrizionale deve riferirsi al momento di consumazione del reato così come accertato in fatto dai giudici di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, l'imposizione di condanne alle spese e talvolta il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; ciò rende strategico valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Non è sufficiente nel ricorso richiamare l'esistenza di un documento originale o la necessità di acquisirlo senza spiegare concretamente perché e in quale punto tale acquisizione avrebbe mutato il convincimento del giudice di merito.

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