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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14933/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di banca, adibito formalmente alla qualifica di commesso, aveva chiesto l'accertamento del diritto a un superiore inquadramento contrattuale in due diversi periodi (dal luglio 1986 nella 2^ categoria grado II e dal luglio 1993 come impiegato di 1^ classe), sostenendo di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica rivestita. Parallelamente aveva domandato il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da comportamenti vessatori e persecutori della datrice di lavoro, qualificati come mobbing, con richiesta sia di danno patrimoniale per pregiudizio alla professionalità e mancata percezione di un bonus collegato ai risultati, sia di danno non patrimoniale alla salute, alla vita di relazione e alla personalità. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di superiore inquadramento e l'inammissibilità/infondatezza della domanda risarcitoria, ritenendo che non fosse provata la prevalenza di mansioni superiori rispetto a quelle di commesso, che una parte della pretesa danni fosse coperta da giudicato fino al 2003 e che, per il periodo successivo, non emergessero condotte datoriali illecite. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697, 115 e 116 c.c. e delle clausole dei CCNL del settore credito applicabili, oltre a omesso esame di fatti decisivi: in sintesi ha contestato l'interpretazione delle declaratorie collettive, la ricostruzione delle mansioni concretamente svolte, la valutazione delle prove testimoniali, la ripartizione dell'onere della prova e il mancato rilievo di fatti relativi al bonus e allo svuotamento di mansioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha escluso che il ricorso potesse ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, ribadendo che in sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito. Ha inoltre chiarito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi probatori. Quanto alla questione dell'inquadramento, ha giudicato corretta l'interpretazione della clausola del CCNL secondo cui le mansioni con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione rilevano ai fini della 2^ categoria solo se svolte in modo prevalente; la Corte territoriale aveva applicato correttamente i canoni ermeneutici e il criterio di comparazione tra mansioni di fatto e declaratorie contrattuali. Ha poi osservato che la doglianza sull'art. 2697 c.c. era in realtà diretta a contestare l'apprezzamento delle prove e non la ripartizione dell'onere probatorio; analogamente, non risultava violata la disciplina degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché non era stato posto a base della decisione materiale istruttorio illegittimamente utilizzato o valutate come prove legali fonti che non lo fossero. Sul mobbing, la Corte ha condiviso il rilievo dei giudici di merito circa l'assenza di condotte datoriali illecite nel periodo successivo al 2003, anche alla luce del giudicato formatosi per il periodo precedente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    La verifica del diritto al superiore inquadramento richiede il confronto tra mansioni effettivamente svolte e declaratorie contrattuali; la violazione non sussiste se il giudice di merito accerta correttamente che le mansioni superiori non sono state svolte in modo prevalente.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non basta contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite al di fuori dei limiti di legge, non quando si contesti la mera valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa; non rileva la diversa lettura delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge, anche contrattuale collettiva, ma non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Può essere invocato solo per errori processuali rilevanti; nel caso concreto la doglianza non integrava un vizio procedurale autonomo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque esaminato.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto collettivo deve seguire i criteri ermeneutici legali, partendo dal senso letterale delle clausole e dal loro coordinamento complessivo.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali devono essere interpretate in modo sistematico, coordinando tra loro le previsioni rilevanti per ricostruire la volontà normativa.

  • art. 2087 c.c.

    La censura era prospettata in relazione alla domanda di danni da mobbing, ma la Corte ha escluso la responsabilità datoriale perché i fatti accertati non integravano condotte illecite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo di legittimità resta limitato ai vizi tipizzati e non si estende al merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. sussiste solo se è stato trascurato un fatto storico decisivo e discusso, non se il giudice non ha dato conto di tutte le prove o di ogni singolo elemento istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto quando l'onere della prova sia stato erroneamente addossato alla parte sbagliata; se invece si contesta la valutazione dell'esito probatorio, la doglianza attiene al merito e non alla ripartizione dell'onere.
  • Per l'inquadramento superiore del lavoratore occorre: accertare in fatto le mansioni svolte, individuare le declaratorie del CCNL applicabile e raffrontare le une con le altre; l'attribuzione della qualifica superiore richiede che le mansioni corrispondenti siano effettivamente e, se previsto dalla clausola, prevalentemente svolte.
  • L'interpretazione delle clausole del contratto collettivo va compiuta secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando il dato letterale e il coordinamento sistematico delle previsioni.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di un reale errore sull'utilizzo delle prove legali o sull'introduzione di prove estranee al processo, non per contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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