Cassazione Civile, Ordinanza n. 03439/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lite origina dalla condanna, in riforma della decisione di primo grado, di un dirigente addetto alla gestione del personale al pagamento di oltre 231 mila euro in favore dell'azienda datrice di lavoro, somma corrispondente a quanto quest'ultima aveva versato a vari lavoratori assunti a tempo determinato sulla base di contratti predisposti dal dirigente e poi dichiarati illegittimi nei giudizi promossi dai lavoratori. La Corte territoriale aveva ritenuto il dirigente responsabile per grave negligenza nell'avere inserito nei contratti una causale ritenuta inappropriata e nel non avere rispettato la clausola del c.c.n.l. applicabile ai contratti a termine stipulati nel periodo di espletamento del concorso per autisti. Il ricorrente censura la sentenza per avere la Corte d'appello: 1) escluso formalmente l'inadempimento dedotto dall'azienda ma poi ravvisato una responsabilità contrattuale anche nella viziata predisposizione dei contratti e nella loro proroga; 2) pronunciato sulla proroga nonostante tale profilo non fosse stato allegato dalla controparte; 3) accolto una doglianza nuova in appello e valorizzato una condotta che in primo grado l'azienda aveva escluso; 4) omesso di verificare il nesso causale tra condotta e danno; 5) liquidato il danno in base a importi non definitivi e senza scrutinare la prevedibilità del pregiudizio; 6) trascurato il concorso colposo dell'azienda e l'aggravamento del danno dovuto a ritardi e spese. L'azienda, a sua volta, proponeva ricorso incidentale sulle spese di appello, lamentando la mancata liquidazione delle fasi istruttoria e decisionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo del ricorso principale, ritenendo assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era gravemente incongrua: la stessa decisione dava atto che, in diversi giudizi, la nullità dei contratti a termine non derivava dalla genericità o erroneità della causale inserita dal dirigente, ma dalla violazione di divieti legali relativi alla durata massima e al divieto di nuova assunzione entro un certo termine, cioè da cause non imputabili al dirigente. Ne consegue che la motivazione non spiegava coerentemente il nesso causale tra l'asserito inadempimento del lavoratore e il danno preteso dall'azienda. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per dedurre la responsabilità contrattuale da inadempimento e per contestare la sussistenza dell'inadempimento imputabile al dirigente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato quale vizio di violazione di legge nei vari motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza e violazione di norme processuali
richiamato per dedurre il vizio di ultrapetizione o pronuncia su questioni non devolute
richiamati per censurare la valutazione della condotta delle parti alla luce di buona fede e correttezza
richiamato per contestare l'introduzione in appello di una nuova allegazione
richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. nel contestare la novità della domanda o allegazione in appello
richiamato in tema di nesso causale e danno risarcibile
richiamato per contestare la prevedibilità del danno
richiamato in relazione all'onere di allegazione e prova del danno
richiamato per il concorso colposo del creditore e l'aggravamento del danno
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite
richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensi professionali
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro per la liquidazione dei compensi
Massime di principio
- Quando la responsabilità contrattuale viene fondata su un inadempimento specifico, il giudice deve verificare in modo coerente che la condotta contestata sia realmente la causa del danno dedotto, non essendo sufficiente un richiamo generico alla negligenza del dipendente o del dirigente.
- Se la nullità o l'illegittimità dell'atto deriva, anche solo in parte decisiva, da violazioni normative diverse da quelle ascritte al convenuto, viene meno la base logica del nesso causale tra inadempimento contestato e pregiudizio risarcibile.
- La motivazione è apparente o sotto la soglia del "minimo costituzionale" quando, dopo avere riconosciuto che l'evento dannoso potrebbe dipendere da una causa diversa e non imputabile alla parte convenuta, la sentenza affermi comunque la responsabilità senza spiegare il collegamento eziologico.
- Il danno risarcibile deve essere allegato e provato in relazione alla condotta effettivamente imputata; se la quantificazione si fonda su importi non definitivi o su eventi non stabilizzati, la motivazione deve dar conto della loro effettiva idoneità a costituire il pregiudizio risarcibile.
- Le censure che investono il nesso causale e la coerenza logica della motivazione assorbono le ulteriori questioni processuali o di merito quando la sentenza impugnata non consente di stabilire con certezza la base della responsabilità affermata.
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