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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16710/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una conducente, rimasta gravemente lesa in un incidente avvenuto di notte e sotto la pioggia lungo una circonvallazione comunale, aveva chiesto il risarcimento al Comune assumendo che il sinistro fosse dipeso da anomalie del manto stradale, mancata manutenzione, assenza di illuminazione e mancanza di guardrail. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che l’evento fosse causato esclusivamente dalla condotta della stessa attrice, che affrontava la curva a velocità elevata rispetto al limite e alle condizioni meteo; la Corte d’appello aveva confermato, valorizzando anche la CTU e la dinamica del sinistro. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 2051 c.c., lamentando errore di percezione della prova, errato apprezzamento delle risultanze istruttorie, omessa considerazione della segnaletica e non corretto inquadramento della fattispecie nell’art. 2051 c.c.; con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 196 c.p.c. per il mancato recepimento delle critiche dei consulenti di parte alle conclusioni del CTU. Il Comune resisteva eccependo anche la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha prima respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo applicabile il termine lungo annuale, non ancora spirato al momento della notificazione, tenuto conto della sospensione feriale. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulle stesse ragioni di fatto, e comunque il motivo non individuava specificamente la motivazione censurata, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove; il secondo perché mancava la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fondava la doglianza, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., oltre a riproporre questioni di merito già decise. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Per i giudizi introdotti prima della riforma del 2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale, con sospensione feriale, per la proposizione del ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È inammissibile usarlo come mezzo per ottenere una diversa ricostruzione del fatto, se la censura riguarda in realtà la valutazione delle prove e non una reale violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Non è deducibile in cassazione il vizio motivazionale quando ricorre una doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto; inoltre la censura deve individuare specificamente la motivazione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non può essere prospettata per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, se non nei limiti dell’errore di percezione.

  • art. 196 c.p.c.

    La critica alle conclusioni del CTU deve essere sorretta dalla puntuale indicazione degli atti e delle osservazioni di parte su cui si fonda, con specifica localizzazione processuale.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia richiede l’accertamento del nesso causale tra la cosa e il danno; la cosa inerte può degradare a mera occasione del sinistro quando l’evento sia ascrivibile alla condotta imprudente del danneggiato.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere l’esatta critica della ratio decidendi; la mancata individuazione della motivazione censurata rende il motivo un 'non motivo' e ne determina l’inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Le censure fondate su atti e documenti sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione deve individuare con precisione la motivazione censurata e non può limitarsi a una critica generica o alla riproposizione del merito.
  • Le censure che investono la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti sono inammissibili quando mirano solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Chi impugna una CTU o le sue conclusioni deve indicare specificamente gli atti, i documenti e le osservazioni di parte rilevanti, nonché la loro collocazione processuale.
  • In tema di responsabilità da cose in custodia, la cosa inerte non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità se il fatto dannoso è causalmente assorbito dalla condotta imprudente della vittima; in tal caso la cosa può costituire soltanto occasione del danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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