Cassazione Penale, Ordinanza n. 05689/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Milano, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli ha applicato la pena per due reati in continuazione con precedente sentenza irrevocabile: porto di un taglierino ovale con lama di circa un centimetro e ricettazione di un foglio di soggiorno, due carte di debito e una carta di credito provento di furto. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto relativo al porto dell'oggetto atti a offendere e la carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 4, comma 3, l. 110/1975, sostenendo che l'oggetto era di modestissime dimensioni, non era stato brandito contro alcuno e non vi era intento di farne uso. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto di ricettazione e la carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma 4, c.p., osservando che il giudice non avrebbe accertato se egli fosse autore della sottrazione, né il valore economico dei beni e la sua personalità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che le doglianze relative alla mancata applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di pena non rientrano tra i casi consentiti. Quanto alla ricettazione, ha escluso un errore manifesto di qualificazione giuridica, perché nel capo di imputazione era contestato l'acquisto o ricevimento di cose di provenienza furtiva; le censure del ricorrente richiedevano inoltre valutazioni fattuali e probatorie non ricavabili immediatamente dalla contestazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
individua in modo tassativo i soli motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; le censure sulle attenuanti non menzionate non sono ammissibili.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato dal ricorrente per vizi di motivazione, ma tali doglianze non sono scrutinabili nei limiti del ricorso contro il patteggiamento.
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
richiamato dal ricorrente per la lieve entità del fatto relativo al porto dell'oggetto atto a offendere, ma la mancata applicazione non è motivo ammissibile ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
richiamato dal ricorrente per la particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione, ma la relativa omissione non è censurabile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento se non prevista nella richiesta.
consente la trattazione de plano del ricorso avverso sentenza di patteggiamento nelle forme previste dalla novella del 2017.
fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 610 c.p.p., incidendo sulla forma di trattazione del ricorso.
art. 4 della legge n. 110 del 1975
norma incriminatrice del porto di armi od oggetti atti a offendere nel capo 1.
norma incriminatrice della ricettazione nel capo 2.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito introdurre censure sulla mancata applicazione di circostanze attenuanti non comprese nell'accordo.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto, nel ricorso contro la sentenza di applicazione della pena, è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione senza necessità di valutazioni fattuali o probatorie ulteriori.
- Non è ammissibile un motivo che, sotto l'etichetta dell'erronea qualificazione giuridica, richieda alla Corte una nuova valutazione di fatti o prove non immediatamente desumibili dalla contestazione e dal testo della sentenza impugnata.
- La mancata concessione di attenuanti non richieste o non menzionate nella domanda di patteggiamento non può essere fatta valere come motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
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