Cassazione Civile, Ordinanza n. 11382/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da una promessa di vendita, nel 2005, di un complesso alberghiero-termale da parte della società proprietaria a favore di due società riconducibili al medesimo ambito familiare/partecipativo, seguita nel 2006 dalla vendita definitiva del bene a un'altra società. Un socio della società alienante ha quindi agito in giudizio chiedendo che il preliminare e il definitivo fossero dichiarati simulati, oppure inefficaci nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.; in via subordinata, ha domandato il risarcimento del danno nell'ipotesi di impossibilità di restituzione dell'immobile, anche perché nel frattempo il bene aveva subito ulteriori trasferimenti. Nel corso del processo è stato dichiarato il fallimento di una delle società coinvolte, con interruzione e riassunzione del giudizio. Il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione; la Corte d'appello ha dichiarato improcedibile l'appello per tardiva costituzione dell'appellante. Il primo ricorso per cassazione è stato poi dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto il ricorrente non aveva riassunto né trascritto il contenuto degli atti richiamati, limitandosi a indicarne la fase di produzione senza un'ulteriore localizzazione nel fascicolo processuale. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il ricorrente ha dedotto un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere di indicazione/localizzazione dei documenti, mentre questi sarebbero stati più volte richiamati e specificamente indicati nel ricorso originario; la Corte ha però rilevato che la doglianza non colpiva la reale ratio dell'ordinanza revocanda, cioè la mancata localizzazione degli atti nel fascicolo processuale, e che comunque il ricorso originario era effettivamente inammissibile per difetto dell'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché non contestava la vera affermazione dell'ordinanza impugnata, ossia l'insufficiente assolvimento dell'onere di localizzazione degli atti ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., ma si limitava a sostenere che i documenti erano stati menzionati. In via aggiuntiva, la Corte ha osservato che il precedente ricorso per cassazione era comunque correttamente dichiarato inammissibile, poiché mancavano sia la specifica localizzazione degli atti nel fascicolo di merito e in quello di legittimità, sia una dichiarazione idonea ad assolvere l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. secondo i principi delle Sezioni Unite. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la tardiva costituzione di una controparte e per la mancata difesa delle altre parti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal socio per far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione del bene nei suoi confronti
l'errore revocatorio è configurabile solo se vi sia errata percezione di un fatto processuale, non quando si contesti una valutazione giuridica o l'applicazione della norma processuale
è il mezzo di impugnazione utilizzato per proporre revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione
impone l'onere di indicare, trascrivere o comunque localizzare specificamente gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, anche nel fascicolo processuale, pena l'inammissibilità
art. 369, ultimo comma, c.p.c.
è evocato in relazione all'istanza di produzione/indicazione degli atti nel giudizio di legittimità, secondo il sistema vigente ratione temporis
è richiamato per affermare la tardività del deposito della memoria/constituzione della controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro cui rapportare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione della realtà processuale, non essendo sufficiente dedurre che la Corte avrebbe mal valutato il contenuto o la portata giuridica degli atti depositati.
- La mera indicazione generica dell'esistenza o dell'allegazione di documenti non soddisfa l'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.; è necessaria una localizzazione specifica degli atti nel fascicolo processuale, tale da consentirne l'immediata reperibilità.
- Nel giudizio di legittimità, la censura relativa all'erronea declaratoria di inammissibilità deve colpire esattamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato; se il motivo si limita a contestare un profilo diverso, il ricorso per revocazione è inammissibile.
- La mancanza di localizzazione degli atti nel fascicolo di merito e in quello di cassazione integra un vizio autonomo e sufficiente a fondare l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su tali atti.
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