Cassazione Civile, Ordinanza n. 02035/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Una utente del servizio idrico ha ricevuto una fattura emessa dal Comune per consumi riferiti a un lungo periodo (dal 31.12.2005 al 24.11.2016) per un importo complessivo di 241 euro. Davanti al Giudice di pace ha eccepito la prescrizione del credito. Il giudice di merito ha accolto l’eccezione applicando la disciplina introdotta dall’art. 10 della l. n. 205/2017, ritenendo operante il termine biennale di prescrizione per le fatture emesse dopo l’entrata in vigore della legge. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. n. 205/2017, sostenendo che il termine biennale non potesse applicarsi a consumi il cui corrispettivo era già divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza del Giudice di pace fosse una decisione resa secondo equità necessaria, trattandosi di causa di valore inferiore a 1.100 euro e di contratto non risultante concluso mediante moduli o formulari; contro una simile decisione non è ammesso ricorso per cassazione per vizi diversi da quelli indicati dall’art. 339, terzo comma, c.p.c., ma solo l’appello a motivi limitati. La Corte ha aggiunto che, anche ove si fosse trattato di contratto concluso mediante moduli o formulari, la sentenza sarebbe stata comunque appellabile e non ricorribile per cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per la mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata come disposizione che ha ridotto il termine di prescrizione per i crediti da consumo idrico; la Corte non entra nel merito dell’applicazione temporale perché il ricorso è inammissibile.
Contro la sentenza del giudice di pace resa secondo equità necessaria è esperibile solo l’appello a motivi limitati, non il ricorso per cassazione per vizi ulteriori.
La decisione del giudice di pace su causa di valore inferiore alla soglia, in assenza di contratto concluso mediante moduli o formulari, è qualificata come giudizio di equità necessaria.
Il ricorso per cassazione è ammissibile contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo primo grado appellabile, non vi rientra per i vizi non consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza del giudice di pace resa secondo equità necessaria, quando ricorrono i presupposti di legge, è impugnabile solo con appello a motivi limitati; il ricorso per cassazione è inammissibile per censure estranee a quel perimetro.
- Ai fini del regime delle impugnazioni, la qualificazione della decisione come equitativa non dipende necessariamente da un richiamo esplicito, potendo desumersi dalla natura della causa, dal valore della controversia e dal tipo di rapporto dedotto.
- Quando il contratto non risulti concluso mediante moduli o formulari e la causa abbia valore inferiore alla soglia prevista, la decisione del giudice di pace è resa secondo equità necessaria e non è direttamente ricorribile per cassazione.
- Anche se si prospetta un errore nell’applicazione di una norma sostanziale, il ricorso è comunque inammissibile se il mezzo di impugnazione utilizzato non è quello previsto dall’ordinamento per quel tipo di decisione.
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