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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16214/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente addetta al supermercato era stata licenziata per giusta causa a seguito di contestazione disciplinare basata su filmati di videocamere installate in azienda tramite un'agenzia investigativa. Alla lavoratrice erano stati addebitati plurimi episodi di consumo di prodotti in vendita senza pagamento e violazioni delle regole igienico-sanitarie e di sicurezza nei locali di lavorazione. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento sostenendo che i controlli fossero illegittimi perché effettuati senza accordo sindacale o autorizzazione dell'ispettorato e in assenza di un fondato sospetto, con conseguente inutilizzabilità delle immagini; aveva inoltre chiesto il risarcimento di danni non patrimoniali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo inutilizzabili le immagini perché acquisite fuori dai limiti dei controlli difensivi, ma aveva respinto la domanda risarcitoria. In Cassazione la lavoratrice ha dedotto, tra l'altro, la falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 23/2015 e dell'art. 5 l. 604/1966, sostenendo che, esclusa la prova ricavata dai video, fosse rimasta priva di prova la contestazione disciplinare; ha anche censurato il rigetto della domanda risarcitoria e la compensazione delle spese. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato la non contestazione sostanziale dei fatti addebitati e che avesse erroneamente escluso la rilevanza di altre prove e delle deposizioni acquisite. La Cassazione ha dichiarato inammissibili o assorbiti i motivi principali, ha accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la Corte d'appello aveva contraddittoriamente ritenuto illegittimo il licenziamento per inutilizzabilità dei video ma, al tempo stesso, aveva escluso il risarcimento valorizzando la non contestazione sostanziale dei fatti e altre emergenze probatorie. Per questo ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso incidentale della società, dichiarando assorbito il secondo e inammissibili il terzo e il quarto; ha dichiarato assorbito il ricorso principale della lavoratrice. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la rilevanza della non contestazione e delle altre prove rispetto sia alla domanda di impugnazione del licenziamento sia alla domanda risarcitoria, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 300/1970

    I controlli mediante impianti audiovisivi in azienda devono rispettare i limiti procedurali previsti dalla norma; i controlli difensivi in senso stretto sono distinguibili da quelli diretti alla difesa del patrimonio aziendale e, per essere legittimi, presuppongono un fondato sospetto di illeciti specifici.

  • art. 3 d.lgs. n. 23/2015

    È richiamato quale parametro della tutela conseguente all'illegittimità del licenziamento; la Corte d'appello aveva applicato la tutela indennitaria e non quella reintegratoria del secondo comma, ritenuta non ricorrente.

  • art. 3 d.lgs. n. 23/2015

    La reintegrazione è collegata alla sola ipotesi in cui in giudizio sia direttamente dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    È invocato nel ricorso quale norma sul riparto dell'onere probatorio nei licenziamenti.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dai motivi del ricorso incidentale per sostenere che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare la non contestazione dei fatti e le altre prove acquisite.

  • art. 414 c.p.c.

    È richiamato in relazione al contenuto degli atti introduttivi e alla deduzione dei fatti controversi.

  • art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.

  • art. 420 c.p.c.

    È invocato nel ricorso incidentale per censurare la gestione dell'istruttoria nel giudizio del lavoro.

  • art. 421 c.p.c.

    È invocato nel ricorso incidentale con riferimento ai poteri istruttori del giudice del lavoro.

  • art. 433 c.p.c.

    È richiamato per contestare la valutazione dell'ammissibilità e dell'esame della prova testimoniale in appello.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato nel motivo della lavoratrice contro la compensazione delle spese.

  • art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003

    È evocato dalla Corte territoriale come base della regola di inutilizzabilità dei dati illecitamente raccolti.

  • art. 160, co. 6, d.lgs. n. 196/2003

    È evocato dalla Corte territoriale quale norma collegata alla sanzione dell'inutilizzabilità delle informazioni acquisite illegittimamente.

  • art. 2-decies d.lgs. n. 196/2003

    È indicato come disposizione vigente dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018 in tema di dati illecitamente trattati.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato nel motivo della lavoratrice in relazione alla tutela della privacy e della vita privata.

  • Regolamento (UE) n. 679/2016

    È richiamato nel motivo della lavoratrice per la tutela dei dati personali.

  • art. 2730 c.c.

    È richiamato nel motivo della lavoratrice con riferimento alla confessione o alle dichiarazioni sul fatto contestato.

Massime di principio

  • Nei licenziamenti disciplinari, la dichiarata inutilizzabilità di una fonte di prova non esaurisce l'accertamento dei fatti addebitati: il giudice deve comunque valutare tutte le altre risultanze processuali, comprese eventuali non contestazioni sostanziali della parte lavoratrice e le dichiarazioni rese da terzi.
  • La non contestazione dei fatti rilevanti nel giudizio del lavoro può assumere autonoma portata processuale sia rispetto alla domanda risarcitoria sia rispetto alla verifica della legittimità del licenziamento, e non può essere ignorata dal giudice di merito.
  • I controlli difensivi del datore di lavoro sono legittimi solo se indirizzati ad accertare illeciti specifici già sospettati in base a concreti indizi; quando il sospetto non sia adeguatamente allegato e provato, le informazioni raccolte mediante strumenti di controllo possono risultare inutilizzabili.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo o di una prova deve indicare specificamente il fatto storico trascurato e dimostrarne la decisività; in difetto il motivo è inammissibile.
  • Nel processo del lavoro, la contestazione della prova testimoniale o della sua mancata ammissione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito: occorre indicare in modo preciso la decisività della prova dedotta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveSpese di liteTrattamento dei dati personali
RamiLavoroProcesso civilePrivacy
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàNullità

Testo integrale

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