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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40020/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda di protezione internazionale in tutte le forme richieste: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. La vicenda personale allegata riguardava la fuga dal Paese d'origine dopo essere stato denunciato per omosessualità dai genitori del compagno con cui aveva avuto una relazione stabile, poi deceduto. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 251/2007, contestando il giudizio di non credibilità della narrazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, lamentando che la Corte d'appello non avesse acquisito adeguate informazioni sulla situazione della Nigeria e, in particolare, sulla condizione degli omosessuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché non conteneva una specifica critica al percorso argomentativo della Corte territoriale sul giudizio di non credibilità, fondata su plurimi profili di genericità, incongruenza e contraddittorietà del racconto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che, una volta esclusa con motivazione adeguata la credibilità della vicenda personale, non sussisteva ragione di attivare i poteri istruttori officiosi per verificare fatti generali non più rapportabili alla vicenda individuale; inoltre la Corte d'appello aveva escluso, sulla base di fonti indicate, la presenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato rilevante ai fini dell'art. 14, lett. c), e tale apprezzamento di fatto non era stato censurato nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    è stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    è richiamato come parametro per la valutazione della credibilità del racconto del richiedente protezione internazionale

  • art. 5 d.lgs. n. 251/2007

    è invocato dal ricorrente insieme all'art. 3, ma il motivo è dichiarato generico e quindi inammissibile

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    la Corte ribadisce che la protezione sussidiaria richiede la sussistenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, idonea a esporre il richiedente a rischio personale e diretto di danno grave

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    il dovere di cooperazione istruttoria officiosa non va attivato quando la narrazione individuale sia stata ritenuta non credibile con motivazione adeguata e i fatti generali non siano più rapportabili alla vicenda personale

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione/apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla norma; nel caso concreto tale vizio non è stato dedotto in modo specifico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    è richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • Cass. 16925/2018

    richiamata per il principio secondo cui, esclusa la credibilità della narrazione, non si attivano i poteri istruttori officiosi per fatti generali non raccordabili alla vicenda individuale

  • Cass. 14283/2019

    richiamata nello stesso senso di Cass. 16925/2018

  • Cass. S.U. n. 5314/2020

    richiamata in tema di presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro il diniego di protezione internazionale è inammissibile quando si limiti a richiami normativi o giurisprudenziali generici, senza una specifica confutazione della motivazione della decisione di merito.
  • La valutazione di non credibilità del richiedente, se sorretta da motivazione puntuale e coerente, può precludere la censura in cassazione se non viene dedotto in modo specifico il vizio nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando il racconto individuale è ritenuto inattendibile, non sussiste automaticamente un dovere del giudice di attivare ulteriori accertamenti officiosi su condizioni generali del Paese d'origine se tali dati non sono più collegabili alla vicenda personale allegata.
  • La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), richiede una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato tale da esporre il richiedente a un rischio personale e diretto di danno grave; l'accertamento di tale presupposto è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
  • La mancata costituzione sostanziale della parte resistente può escludere la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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