Cassazione Civile, Ordinanza n. 40020/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda di protezione internazionale in tutte le forme richieste: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. La vicenda personale allegata riguardava la fuga dal Paese d'origine dopo essere stato denunciato per omosessualità dai genitori del compagno con cui aveva avuto una relazione stabile, poi deceduto. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 251/2007, contestando il giudizio di non credibilità della narrazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, lamentando che la Corte d'appello non avesse acquisito adeguate informazioni sulla situazione della Nigeria e, in particolare, sulla condizione degli omosessuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché non conteneva una specifica critica al percorso argomentativo della Corte territoriale sul giudizio di non credibilità, fondata su plurimi profili di genericità, incongruenza e contraddittorietà del racconto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che, una volta esclusa con motivazione adeguata la credibilità della vicenda personale, non sussisteva ragione di attivare i poteri istruttori officiosi per verificare fatti generali non più rapportabili alla vicenda individuale; inoltre la Corte d'appello aveva escluso, sulla base di fonti indicate, la presenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato rilevante ai fini dell'art. 14, lett. c), e tale apprezzamento di fatto non era stato censurato nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma
è richiamato come parametro per la valutazione della credibilità del racconto del richiedente protezione internazionale
è invocato dal ricorrente insieme all'art. 3, ma il motivo è dichiarato generico e quindi inammissibile
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
la Corte ribadisce che la protezione sussidiaria richiede la sussistenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, idonea a esporre il richiedente a rischio personale e diretto di danno grave
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
il dovere di cooperazione istruttoria officiosa non va attivato quando la narrazione individuale sia stata ritenuta non credibile con motivazione adeguata e i fatti generali non siano più rapportabili alla vicenda personale
il vizio di motivazione/apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla norma; nel caso concreto tale vizio non è stato dedotto in modo specifico
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. 16925/2018
richiamata per il principio secondo cui, esclusa la credibilità della narrazione, non si attivano i poteri istruttori officiosi per fatti generali non raccordabili alla vicenda individuale
Cass. 14283/2019
richiamata nello stesso senso di Cass. 16925/2018
Cass. S.U. n. 5314/2020
richiamata in tema di presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di protezione internazionale è inammissibile quando si limiti a richiami normativi o giurisprudenziali generici, senza una specifica confutazione della motivazione della decisione di merito.
- La valutazione di non credibilità del richiedente, se sorretta da motivazione puntuale e coerente, può precludere la censura in cassazione se non viene dedotto in modo specifico il vizio nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando il racconto individuale è ritenuto inattendibile, non sussiste automaticamente un dovere del giudice di attivare ulteriori accertamenti officiosi su condizioni generali del Paese d'origine se tali dati non sono più collegabili alla vicenda personale allegata.
- La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), richiede una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato tale da esporre il richiedente a un rischio personale e diretto di danno grave; l'accertamento di tale presupposto è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- La mancata costituzione sostanziale della parte resistente può escludere la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39799/2021 del 14/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →