Sentenza del 07/06/2017 n. 14078 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo all’IRAP 2001, fondato sul recupero a tassazione di un componente positivo di € 557.091.700, derivante dalla riduzione contabile del debito per un prestito obbligazionario collegato all’acquisto di azioni XXXX. L’operazione era stata concordata dopo il calo di oltre il 56% del valore delle azioni rispetto al prezzo pattuito: la società contribuente sosteneva che il prestito, strutturato a condizioni non di mercato, attuasse una riduzione del prezzo per sopravvenuta eccessiva onerosità, e che il componente non concorresse alla base imponibile IRAP. La C.T.P. di Milano aveva annullato l’accertamento e la C.T.R. della Lombardia, con sentenza del 1° giugno 2009, aveva confermato tale esito. L’Agenzia ha impugnato in cassazione per omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che le operazioni dovessero essere considerate autonomamente e che la svalutazione del prestito fosse un provento finanziario imponibile ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), del D.Lgs. n. 446/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. Il quesito di fatto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. non individuava un preciso fatto storico controverso, ma una questione giuridica sulla qualificazione delle operazioni; inoltre, non spiegava in modo sintetico e puntuale perché le carenze motivazionali denunciate rendessero la decisione ingiustificata. La Corte ha anche rilevato che l’Agenzia contestava in sostanza l’interpretazione degli accordi e la valutazione delle prove compiute dalla C.T.R., senza denunciare la violazione di specifici canoni ermeneutici: tale diversa lettura delle risultanze processuali non è sufficiente a fondare il vizio motivazionale. È quindi rimasta ferma la decisione favorevole alla contribuente, senza che la Cassazione decidesse nel merito la qualificazione fiscale del componente. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a T. S.p.A. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 27.000, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Alla stregua di tale disposizione, il motivo di ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere, a pena di inammissibilità, "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, la censura motivazionale deve indicare con chiarezza il fatto storico controverso e decisivo oppure spiegare perché l’insufficienza della motivazione impedisca di giustificare la decisione. L’indicazione deve essere sintetica e autonoma, non limitarsi a rinviare alle argomentazioni svolte nel corpo del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
Giova premettere che l'art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.
Il vizio motivazionale deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; non può essere fondato sulla sola contestazione di una questione giuridica, di un punto della sentenza o di un’argomentazione.
Art. 6, comma 1-bis, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La norma è richiamata quale fondamento della pretesa dell’Agenzia di assoggettare a IRAP il componente positivo derivante dalla riduzione contabile del debito obbligazionario. La Cassazione non ne esamina l’applicazione nel merito, perché dichiara inammissibile il ricorso.
La disposizione è richiamata nella ricostruzione dell’accordo con cui le parti avrebbero riequilibrato il contratto dopo il sopravvenuto crollo del valore delle azioni, mediante una riduzione economica del prezzo in alternativa alla risoluzione. La Cassazione non decide nel merito se l’operazione integrasse effettivamente tale fattispecie.
Massime di principio
- Nel regime processuale applicabile alla causa, una censura per vizio di motivazione in cassazione deve identificare un fatto storico preciso, controverso e decisivo; indicare soltanto una diversa qualificazione giuridica delle operazioni non soddisfa tale requisito.
- Il quesito di fatto deve essere autosufficiente e spiegare concretamente perché la motivazione sarebbe carente e decisiva per l’esito. Un rinvio generico alle difese svolte in appello o l’affermazione apodittica che esse avrebbero condotto a un risultato diverso espone il ricorso all’inammissibilità.
- La Cassazione non è una sede per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione degli accordi. La contestazione dell’interpretazione contrattuale deve indicare la violazione di specifici canoni legali di ermeneutica o un difetto di coerenza e logicità della motivazione, non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei medesimi elementi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la decisione di merito impugnata resta ferma, ma non si deve dedurre che la Cassazione abbia con ciò accertato o condiviso in via generale la correttezza sostanziale della soluzione fiscale.
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