Cassazione Civile, Ordinanza n. 00685/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa di pagamento per carburante fornito nel periodo giugno 2005-maggio 2006 a un imprenditore dell’autotrasporto e ai suoi dipendenti presso una stazione di servizio gestita dalla ricorrente. La creditrice domandava il saldo di euro 70.709,68, deducendo che i pagamenti erano stati rinviati anche per la relazione sentimentale instaurata tra le parti. Il convenuto ammetteva di avere effettuato i rifornimenti ma contestava il quantum; nel corso del giudizio offriva euro 13.378,00, trattenuti dalla controparte in acconto. Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda, mentre la Corte d’appello riformava integralmente rigettandola per insufficienza di prova sul credito nel suo ammontare. In Cassazione la ricorrente articolava sette motivi: sosteneva, in sintesi, che la Corte territoriale avesse errato nel svalutare la prova testimoniale rispetto ai ticket/fatture, nel non attribuire agli sms valore di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., nel non considerare l’ammissione del rapporto di fornitura e il comportamento processuale e contabile del debitore, nel trascurare dichiarazioni scritte di terzi sulle quantità di carburante e nel non disporre ulteriori accertamenti, lamentando anche violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che contestavano la valutazione delle prove e l’apprezzamento del merito, osservando che essi si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sugli sms perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d’appello aveva negato la domanda non per mancanza di riconoscimento del debito, ma per mancata prova del quantum. È stato reputato infondato il motivo sulla motivazione, che la sentenza impugnata presentava in modo sufficiente e costituzionalmente adeguato. L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicate con precisione le norme asseritamente violate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante nella decisione di rigetto; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione
la censura per violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o ha dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante fosse soggetta a regola legale; non è invece ammessa la mera contestazione del diverso apprezzamento delle prove
la Corte rileva che il preteso riconoscimento del debito mediante sms non incide sulla ratio decidendi, perché il punto controverso era la prova del quantum debeatur
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo deve indicare con precisione la norma asseritamente violata e confrontarla con la decisione impugnata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la censura è inammissibile se non specifica le norme di diritto violate; il ricorso deve contenere i motivi con l’indicazione delle norme poste a fondamento
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale resta circoscritto ai limiti attualmente consentiti dalla norma
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
l’onere di specificità impone di indicare le norme violate e di raffrontarle con la sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa
la mancata contestazione di una fattura in giudizio non equivale al mancato disconoscimento di una scrittura privata avente efficacia di piena prova; la fattura prova solo la provenienza del documento, non la verità del contenuto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la doglianza che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di applicare il prudente apprezzamento a una prova legale; non basta lamentare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
- La fattura commerciale, anche se non contestata, non ha efficacia di prova legale del credito e non equivale al disconoscimento di una scrittura privata ex art. 2702 c.c.; essa costituisce al più un elemento indiziario da valutare insieme agli altri elementi di causa.
- Se la decisione di merito rigetta la domanda per difetto di prova dell’ammontare del credito, è irrilevante la censura che insista sul riconoscimento dell’esistenza del debito, quando il punto decisivo resti la quantificazione del dovuto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare la norma asseritamente violata e confrontarla con la ratio della sentenza impugnata; una critica generica o esplorativa è inammissibile.
- La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l’iter logico della decisione, senza necessità di confutare ogni singolo elemento istruttorio o ogni deduzione difensiva non compatibile con l’esito adottato.
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