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Sentenza

Sentenza del 22/11/2022 n. 34386 - Corte di Cassazione

IVA - Deducibilità costi - Richiesta documenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione avvisi di accertamento ICI per mancata applicazione della riduzione del 50% per inagibilità dell'immobile (D.Lgs. n. 504/1992, art. 8). La contribuente lamentava che la documentazione comprovante l'inagibilità (perizia dell'Ing. A.A. del 2007 e dichiarazione del geom. B.B. del 2011) era già in possesso del Comune prima della notifica degli atti e che l'amministrazione non ne aveva dato specifica motivazione né aveva risposto all'istanza di autotutela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) la motivazione degli avvisi, pur non richiamando espressamente tutti i documenti in possesso del Comune, indicava gli elementi costitutivi del rapporto tributario e non aveva leso il diritto di difesa; 2) il divieto di chiedere documenti già in possesso della P.A. non impone all'amministrazione di estendere la motivazione a tutte le circostanze note; 3) il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di autotutela non implica automaticamente illegittimità dell'atto impositivo; 4) la perizia prodotta in appello poteva essere contestata quanto alla ritualità e la valutazione di merito circa l'inagibilità non è sindacabile in Cassazione se non sotto profili di motivazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6, comma 4

    divieto ... di chiedere al contribuente documenti ed informazioni giá in suo possesso o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche

    Il divieto non implica l'obbligo per l'Amministrazione di estendere la motivazione dell'atto a tutte le circostanze note alla pubblica amministrazione; la motivazione deve rimanere essenziale e limitata ai presupposti dell'atto impositivo.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10, comma 1

    Richiama i canoni di leale collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente; tali principi vanno bilanciati con la semplificazione amministrativa e non giustificano obblighi di motivazione estensiva oltre i presupposti dell'atto.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    obbligo di motivazione degli atti impositivi

    L'obbligo di motivazione va interpretato in modo da garantire una motivazione completa ma essenziale: irrilevanti le violazioni formali che non arrecano effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 8

    Disciplina la riduzione ICI per inagibilità; la prova dell'inagibilità deve risultare da elementi concreti e valutabili in sede di merito, e la loro contestazione di ritualità può incidere sull'ammissibilità della prova se prodotta tardivamente.

  • Codice di procedura civile, art. 115 (principio della non contestazione)

    Il principio della non contestazione non opera automaticamente quando un documento è prodotto in appello e la sua ritualità viene contestata; la contestazione della produzione può escludere la pacificità del fatto rappresentato.

  • Costituzione, art. 97

    Il principio costituzionale del buon andamento impone una motivazione amministrativa essenziale e coerente con l'obiettivo di semplificazione dell'attività amministrativa.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58 e art. 19 (ricovero nella sentenza e questioni sollevate)

    Richiamati in sede di contestazione; la questione di legittimità costituzionale prospettata dall'ente non è stata approfondita perché non rilevante ai fini della decisione; l'art. 19 è citato nel contesto dell'autotutela e del limite del sindacato giurisdizionale sul diniego di annullamento in autotutela.

Massime di principio

  • Il divieto per l'Amministrazione di richiedere documenti giá in suo possesso non obbliga a riferire nella motivazione tutte le circostanze conosciute: la motivazione degli atti impositivi deve essere essenziale e limitata ai presupposti dell'atto.
  • La mancata esplicita indicazione di documenti acquisiti in via ordinaria dalla P.A. non costituisce automaticamente lesione del diritto di difesa se dall'atto risultano chiaramente gli elementi costitutivi del rapporto tributario.
  • Il silenzio o la mancata risposta dell'amministrazione a un'istanza di autotutela non trasforma di per sé l'atto impositivo in illegittimo; l'autotutela è facoltativa e il suo mancato esercizio può essere coerente con l'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti.
  • Documenti prodotti in sede di appello possono essere contestati quanto alla ritualità e non producono automaticamente "pacificazione" dei fatti; il contribuente dovrebbe, quando possibile, segnalare preventivamente agli uffici competenti l'esistenza di documenti rilevanti per agevolare la cooperazione.
  • In Cassazione non è consentito riesaminare i fatti e le valutazioni di merito salvo vizio di motivazione: la critica deve riguardare la congruità e sufficienza della motivazione del giudice di merito e non il merito probatorio in sé.
  • Il principio di semplificazione amministrativa e il buon andamento limitano l'onere motivazionale dell'Amministrazione, bilanciando trasparenza e ragionevolezza con l'efficienza dell'azione amministrativa.

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