Sentenza del 22/11/2022 n. 885 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accertamento- residenza fiscale persona fisica - soggetto residente in Svizzera - percezionedi redditi in Italia - sede principale degli affari ed interessi economicinonché delle relazioni personali - prevalenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha notificato avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 contestando la residenza fiscale del Sig. M P in Svizzera e richiedendo il pagamento di imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente impugnava gli avvisi: le Commissioni Tributarie Provinciali di Genova accolsero i ricorsi; l'Agenzia propose appello che veniva poi discusso in questa sede. La controversia ha riguardato in particolare la qualificazione del domicilio e della residenza fiscale del ricorrente (se in Italia o in Svizzera), valutando elementi quali il centro degli affari, i rapporti familiari, gli interessi personali, i redditi percepiti in Italia e in Svizzera, la cancellazione dall'anagrafe italiana, la presenza della famiglia e della casa in Svizzera e le modalità di corresponsione dei compensi.
La decisione
La Corte ha rigettato gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e confermato le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale che avevano accolto i ricorsi del Sig. M P per gli anni 2003 e 2004. Si è ritenuto che il domicilio e la residenza fiscale del contribuente fossero in Svizzera, alla luce degli elementi probatori prodotti (centro degli interessi vitali in Svizzera, abitazione permanente, attività lavorative e redditi in Svizzera, famiglia e casa familiare localizzate in Svizzera, cancellazione dall'anagrafe italiana), non essendo sufficiente il mero percepimento di redditi in Italia a ribaltare tale valutazione. Si è inoltre richiamata la Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Svizzera quale criterio dirimente (tie-breaker). L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio quantificate in €15.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2
Definizione di residenza fiscale; richiede valutazione del domicilio, centro degli affari e degli interessi; usata per stabilire se il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia.
Codice Civile, art. 43
Definizione di domicilio come sede principale degli affari e degli interessi; la Commissione ha richiamato il concetto per sostenere che gli "interessi" comprendono anche quelli personali e familiari, non solo economici.
D.P.R. 600/1973, art. 41-bis
Norma procedurale relativa all'emissione degli avvisi di accertamento usata per la notifica degli atti impugnati.
Convenzione contro la doppia imposizione Italia - Confederazione Svizzera (L. 23 dicembre 1978 n. 943), art. 4
Paragrafi I e II (criteri per definire "residente" e criteri di collegamento / tie-breaker in caso di doppia residenza: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità, accordo tra Stati)
Applicato come criterio prevalente per dirimere eventuali doppie residenze: individuazione dell'abitazione permanente e del centro degli interessi vitali ha deposto a favore della Svizzera.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, ordinanza n. 14240/2021
Richiamata per il principio secondo cui non è corretto limitare l'analisi al solo "centro degli affari"; occorre soppesare anche gli interessi personali e familiari nel determinare domicilio e residenza fiscale.
Massime di principio
- Il domicilio fiscale non coincide automaticamente con il solo "centro degli affari": gli interessi personali e i rapporti familiari vanno considerati e possono prevalere.
- La percezione di redditi in Italia non è di per sé sufficiente a stabilire la residenza o il domicilio fiscale in Italia: occorre una valutazione complessiva degli elementi fattuali (abitazione permanente, famiglia, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale).
- In caso di possibile doppia residenza la Convenzione internazionale (tie‑breaker) va applicata prima delle norme interne: abitazione permanente e centro degli interessi vitali sono i criteri dirimenti.
- La prova contraria della residenza/domicilio tributario può essere efficacemente fornita dal contribuente con documentazione che dimostri collegamenti duraturi all'estero (iscrizione anagrafica, residenza della famiglia, conti correnti esteri, dichiarazioni fiscali e pagamenti d'imposta nel paese estero, modalità di corresponsione dei compensi).
- Le amministrazioni fiscali non possono limitarsi a considerare solo gli incarichi e le partecipazioni in società italiane: è necessario un bilanciamento tra gli interessi economici e quelli personali/familiari.
- In caso di contestazione, è cruciale documentare in modo organico e coerente il centro degli interessi vitali e l'abitazione permanente all'estero per prevalere in giudizio.
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