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Sentenza

Sentenza del 22/11/2022 n. 243 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La CTR ha dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto relativo all'istanza di rimborso e ha condannato l'Ufficio a rimborsare il tributo richiesto (importo richiesto inizialmente Euro 2.631.732,00). Le spese di lite sono state compensate in entrambi i gradi di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto il rimborso IRAP per gli anni 2008-2013 (complessivi Euro 2.631.732) sostenendo di poter detrarre dalla base imponibile l'agevolazione prevista dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006, con modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 446/97) pari a Euro 4.600 per lavoratore a tempo indeterminato e i relativi contributi. L'Amministrazione ha rigettato (silenzio-rifiuto) ritenendo la società esclusa dall'agevolazione in quanto "impresa operante in concessione e a tariffa". In primo grado la CTP ha rigettato i ricorsi; in appello la CTR ha ritenuto fondato l'appello, ritenendo che i contratti in esame configurassero contratti di servizio (appalto) e non concessioni, e ha accolto la domanda di rimborso.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

    modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 446/1997

    La norma ha introdotto la deducibilità per lavoratori a tempo indeterminato salvo esclusioni per imprese in concessione e a tariffa; la CTR ha interpretato che la ricorrente non rientra nelle categorie escluse perché i rapporti contrattuali configurano appalto di servizio e non concessione.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L'art. 11 disciplina le deduzioni IRAP oggetto della controversia; il Collegio ha applicato la norma riconoscendo il beneficio alla società nonostante l'esclusione prevista per le imprese in concessione, avendo escluso la natura concessoria del rapporto.

  • D.Lgs. 6 settembre 1997, n. 422

    attuazione del regime di gara per il TPL

    La disciplina introdotta ha imposto la gara competitiva e l'abbandono dell'affidamento diretto in concessione nel settore TPL; la Corte ha rilevato che i contratti derivano da gare bandite ai sensi di tale decreto, circostanza che rafforza la natura di contratto di servizio (appalto) e l'idoneità al beneficio.

  • Decisione Commissione Europea C(2007) 4133

    del 12 settembre 2007 (nota D/205446 del 13/9/2007)

    La Commissione non ha sollevato obiezioni in ordine alla misura, ritenendo che non costituisse aiuto di Stato; la CTR ha richiamato tale valutazione a supporto della spettanza dell'agevolazione.

  • Giurisprudenza CTR e Cassazione

    sent. CTR nn. 474/2015, 475/2015, 34/2020, 42/2020; Cass. Civ. nn. 2244/2018, 2245/2018, 6789/2022

    Più pronunce della CTR (alcune confermate dalla Corte di Cassazione) hanno già ritenuto spettante l'agevolazione a imprese TPL con contratti analoghi; il Collegio ha ritenuto tali precedenti decisivi perché i contratti contestati presentano condizioni identiche a quelli già esaminati.

Massime di principio

  • Distinguere con attenzione tra concessione e appalto: la caratteristica determinante è il trasferimento del rischio e la modalità di remunerazione (se l'operatore si remunera principalmente dall'utenza tramite tariffe/canoni assume il rischio tipico della concessione; se la remunerazione è corrisposta dall'amministrazione sotto forma di corrispettivo annuo si configura appalto/servizio).
  • L'assenza di un atto unilaterale dell'amministrazione, di clausole di esclusiva tipiche delle concessioni, di meccanismi di tariffazione riferiti direttamente all'utenza, nonché la previsione di un corrispettivo annuale, sono indici rilevanti per escludere la natura concessoria.
  • Il procedimento di affidamento (gare competitive imposte dal D.Lgs. 422/1997) e il contenuto contrattuale devono essere esaminati nel loro complesso: contratti derivanti da gare pubbliche e con corrispettivo pubblico favoriscono la qualificazione come appalto e quindi la possibilità di accedere all'agevolazione.
  • Le decisioni dell'Unione europea o i pareri comunitari (es. decisione C(2007)4133) e la giurisprudenza consolidata costituiscono elementi argomentativi forti per sostenere la spettanza dell'agevolazione e per confutare la tesi dell'Amministrazione basata sulla natura concessoria.
  • Quando vi siano contrasti giurisprudenziali sulla medesima questione, è possibile che il giudice compensi le spese di lite; tuttavia la prova documentale contrattuale e procedurale (contratti, bando di gara, modalità di remunerazione) è essenziale per vincere la controversia.
  • In caso di simili richieste di rimborso IRAP, il contribuente dovrebbe focalizzarsi su: formalità di gara, clausole contrattuali relative a rischio e remunerazione, assenza di titoli unilateralmente attribuiti dall'ente pubblico e richiamare i precedenti giurisprudenziali favorevoli.

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