Sentenza del 22/11/2022 n. 34374 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revocazione della sentenza di rigetto del loro ricorso in Cassazione per due errori di fatto: (1) presunta errata considerazione dell'avviso di accertamento come richiamante l'art. 2291 c.c. e confusione tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice, con conseguente errata attribuzione di responsabilità illimitata al socio accomandante; (2) omissione nell'esame dei motivi secondo e terzo del ricorso in Cassazione, relativi alla nullità dell'accertamento per mancata notifica preventiva alla società cessata e per erronea inversione dell'onere della prova a carico dei soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché mancavano gli elementi dell'errore di fatto richiesto dall'art. 395 c.p.c., n. 4: ha ritenuto che non ci fosse svista percettiva nella sentenza impugnata. La Corte ha spiegato che non è stata affermata responsabilità illimitata dell'accomandante né confusione tra tipi societari; ha chiarito che la responsabilità dell'accomandante è limitata "a quanto risulta dal bilancio di liquidazione" e ha ritenuto legittima la procedura dell'Amministrazione finanziaria di notificare gli atti ai soci di una società cessata. Ha inoltre escluso errore nella valutazione sull'onere della prova. Infine ha constatato i presupposti per applicare un ulteriore contributo unificato secondo il D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater (come modificato).
Norme richiamate
art. 2291 c.c.
La Corte ha rifiutato l'interpretazione secondo cui l'avviso richiamasse il regime di responsabilità illimitata previsto per le società in nome collettivo; ha invece trattato la posizione dell'accomandante nella S.a.s. come soggetta a responsabilità limitata nei termini desumibili dal bilancio di liquidazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36
L'art. 36 regola la responsabilità dei soci, prevalentemente con riferimento alle società di capitali; la Corte ha precisato che il richiamo a tale norma non può essere esteso meccanicamente alle società di persone e ha distinto il regime proprio delle S.a.s., individuando limiti diversi (ad es. in base al bilancio di liquidazione).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 39 e 41
I ricorrenti sostenevano la nullità per mancata previa formazione di un atto di accertamento indirizzato alla società; la Corte ha ritenuto superflua tale pretesa nel caso di società cessata e di notifiche effettuate ai soci, ritenendo legittima la procedura adottata dall'Amministrazione.
art. 391-bis c.p.c.
Norma procedurale che disciplina il ricorso per revocazione: la Corte ha applicato i requisiti sostanziali e procedurali, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza dei presupposti.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Stabilisce che il presupposto per la revocazione è l'errore di fatto; la Corte ha precisato che l'errore deve essere evidente dal confronto con gli atti e non richiedere indagini interpretative, e ha ritenuto che tale errore non sussistesse.
artt. 2324 e 2697 c.c.
Riguardano la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti circa un'erronea inversione dell'onere probatorio, confermando la correttezza della valutazione di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti processuali per imporre ai ricorrenti l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione di una sentenza è necessario dimostrare un errore di fatto evidente ai sensi dell'art. 395 c.p.c.; non sono sufficiente contestazioni di merito o rivisitazioni della valutazione giuridica.
- La responsabilità dei soci in relazione ad accertamenti tributari va valutata secondo il tipo societario concreto: non si può estendere automaticamente il regime previsto per società di capitali alle società di persone; per le S.a.s. la responsabilità dell'accomandante può essere circoscritta in base agli elementi del bilancio di liquidazione.
- Se una società è cessata, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare gli atti ai soci; la mancata notifica preventiva alla società, nel caso di società ormai inesistente, non determina automaticamente la nullità dell'accertamento se la procedura seguita è giustificata dalla situazione fattuale.
- Le accuse di errata ripartizione dell'onere della prova richiedono una dimostrazione puntuale dell'errore applicativo; il semplice disaccordo con la valutazione probatoria di merito non costituisce errore di fatto revocatorio.
- In controversie tributarie è importante documentare con precisione sia la forma giuridica della società sia gli elementi patrimoniali (es. bilancio di liquidazione) che possono influire sulla determinazione della responsabilità dei soci.
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